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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.127
Data decisione, Autorità: 29.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00127
Lugano 29 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. SF.98.92 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 3 aprile 1998 da
__________ e
rappr.
contro
__________ e
che il Pretore ha accolto, con decreto 19 maggio 1998, ordinando lo sfratto dei convenuti dalla casa unifamiliare di cui alle part. __________e __________ di __________ proprietà degli istanti.
Appellanti i convenuti, con atto di ricorso 27 maggio 1998, con il quale chiedono, previo conferimento dell’effetto sospensivo, che la sentenza impugnata venga “annullata siccome priva di oggetto, subordinatamente contraria alle norme del CO relative al contratto di locazione”.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che gli appellanti si oppongono allo sfratto poiché sostengono che “per accordi verbali presi tacitamente tra le parti” si erano impegnati a lasciare libero l’immobile durante il mese di giugno 1998 e perché il relativo decreto del Pretore sarebbe contrario alle disposizioni del contratto di locazione, in particolare all’art. 257b CO;
che, pur tornando difficile capire come si possano concludere “accordi verbali taciti” i due concetti essendo in contraddizione tra di loro, l’argomento di una intesa per lasciare l’immobile nel corso del giugno 1998 viene prospettato per la prima volta in appello - i convenuti non hanno presenziato all’udienza di discussione sull’istanza di sfratto - e quindi, per l’art. 321 litt. b) CPC che vieta l’adduzione di nuovi fatti in sede di appello, non può essere considerato;
che il riferimento alla violazione dell’art. 257b CO, che tratta delle spese accessorie, è assolutamente inconferente nella fattispecie concreta;
che se la pretesa violazione di legge, con la conclamata conseguenza dell’inefficacia della disdetta, si riferisce invece all’art. 257d CO gli appellanti non spiegano per quali motivi la disdetta per mora loro intimata sarebbe inefficace o nulla;
che, dall’esame degli atti, risulta che gli appellanti sono stati messi regolarmente in mora per il pagamento dei canoni di locazione arretrati con l’avvertimento che, in caso di non pagamento, il rapporto di locazione sarebbe stato disdetto (doc. Q e doc. R), cosa che è avvenuta nei termini e secondo le formalità dell’art. 257d cpv. 2 CO (doc. S e doc. T) per ognuno dei conduttori;
che l’appello, unicamente inteso a dilazionare nel tempo l’esecuzione dello sfratto, può così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CO senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo alla controparte per le sue osservazioni;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente tariffa giudiziaria
pronuncia
L’appello 27 maggio 1998 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia in Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) sono a carico degli appellanti in solido.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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