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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2017.228
Data decisione, Autorità: 10.01.2018, PENAL
Titolo: Ripetuta incitazione all'entrata, al soggiorno e alla partenza illegali a scopo di indebito profitto ("passatore"), procedura abbreviata
Incarto n. 72.2017.228
Lugano, 10 gennaio 2018/sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Rosa Item, presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 28 ottobre 2017 al 21 novembre 2017 (25 giorni) in anticipata esecuzione della pena dal 22 novembre 2017
imputato a norma dell’atto d'accusa 193/2017 dell'11.12.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1 di
siccome commessa per procacciarsi un indebito arricchimento,
per avere,
in data 21 luglio 2017, 4 agosto 2017, 19 agosto 2017, 25 agosto 2017, 6 settembre 2017, 16 settembre 2017, 23 settembre 2017, 30 settembre 2017, 14 ottobre 2017, 21 ottobre 2017 e 28 ottobre 2017,
agendo in parziale correità con i non meglio identificati __________ e __________,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, attraverso il valico autostradale di ______, di un indeterminato numero di cittadini stranieri compreso tra 25 e 31, provenienti prevalentemente dalla Nigeria, Costa d’Avorio e Mali (fra cui i sedicenti __________, __________, __________ e __________), tutti sprovvisti di documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine, trasportandoli nelle suelencate circostanze di tempo, in 11 occasioni a bordo dell’autovettura __________ da lui condotta dall’Italia (segnatamente da __________ e __________) sino a __________, ricevendo da ogni persona trasportata da Euro 100.00 a Euro 150.00, mentre per l’ultimo viaggio del 28 ottobre 2017 ricevendo dal non meglio identificato __________ Euro 900.00 per 4 clandestini trasportati, per un ammontare complessivo di Euro 3'900.00;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 116 cpv. 3 lett. a) LStr (combinato con l’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr);
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui scritto come sopra.
alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, dedotti i giorni di carcere preventivo sofferto e la pena espiata in anticipo,
alla pena pecuniaria di CHF 600.00 (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 34 e 36 CP).
L’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
Pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.00 (milleduecento), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico in data 8 settembre 2017.
È ordinata l’espulsione dell’imputato dal territorio Svizzero per un periodo di anni 7 (sette) (art. 66a cpv. 1 lett. o CP).
All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.
IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 6. È revocato il beneficio della sospensione condizionale di 2 (due) anni concesso alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.00 (milleduecento), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data 8 settembre 2017 (DA __________), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 40 (quaranta) (art. 34 e 36 CP).
di un autoveicolo marca __________, di colore grigio, targato __________, di proprietà di IM 1 (nr. reperto __________);
una scheda TIM nr. ____________________ (nr. reperto __________),
una scheda Lycamobile nr. __________ (nr. __________).
un telefono cellulare marca __________ di colore nero/grigio IMEI __________ (nr. reperto __________);
un telefono cellulare marca __________ di colore nero/grigio IMEI __________ (nr. reperto __________);
un navigatore satellitare di colore nero marca __________ nr. serie __________ e relativo cavo di alimentazione (nr. reperto __________).
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:00.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Preliminarmente, la Presidente propone alle parti alcune modifiche / correzioni dell’AA:
punto 2 delle proposte: “alla pena detentiva di 14 (quattordici mesi), dedotto il carcere preventivo sofferto”;
punto 3 delle proposte: “E’ ordinata l’espulsione dell’imputato dal territorio Svizzero per un periodo di anni 7 (sette) (art. 66a cpv. 1 lett. n CP)”;
Le parti danno il loro consenso alle modifiche proposte.
Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
considerato che le sanzioni appaiono adeguate;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 2017.193 dell’11 dicembre 2017 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:
punto 2 delle proposte: “alla pena detentiva di 14 (quattordici mesi), dedotto il carcere preventivo sofferto”;
punto 3 delle proposte: “E’ ordinata l’espulsione dell’imputato dal territorio Svizzero per un periodo di anni 7 (sette) (art. 66a cpv. 1 lett. n CP)”;
La tassa di giustizia di fr. 500.00 e i disborsi sono posti a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario Fr. 6'003.70
spese Fr. 756.00
totale Fr. 6'759.70
3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'759.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 60.60
fr. 760.60
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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