AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.122
Data decisione, Autorità: 23.09.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00122
Lugano 23 settembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. OA.96.00535 (già 13'077) della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 16 settembre 1996 da
rappr.
contro
rappr.
con cui l’attrice ha chiesto l’accoglimento della rivendicazione di proprietà da lei formulata sull’importo sequestrato presso la __________, di US$ 5’210’000.- (valuta 5.2.1996) oltre interessi e il decadimento del sequestro no. __________decretato il 14 febbraio 1996 a favore della convenuta;
Ed ora sull’istanza di prestazione di cauzione presentata il 24 ottobre 1997 dalla convenuta e che il Pretore, con decreto 5 maggio 1998, ha parzialmente accolto ordinando all’attrice di anticipare entro 30 giorni dalla notifica della decisione fr. 270’000.- a titolo di garanzia delle spese e delle ripetibili;
appellante la parte attrice con atto di appello 18 maggio 1998, con cui chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di non essere astretta a fornire alcuna cauzione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni 26 giugno 1998 la convenuta ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 25 maggio 1998 con cui il presidente di questa Camera ha conferito effetto sospensivo all’appello e ha sospeso la procedura ricorsuale in attesa del giudizio di delibazione in Svizzera della sentenza 10 dicembre 1997 del Tribunale di Istanbul;
vista l’istanza processuale 29 luglio 1998 della convenuta che ha postulato la riattivazione della procedura e le osservazioni 17 agosto 1998 dell’attrice concludenti per la reiezione della richiesta;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che con sentenza 8 maggio 1995, cresciuta in giudicato, la Corte delle Assise correzionali di __________ ha ritenuto __________ coautore colpevole di truffa e di falsità in documenti in danno della __________. e lo ha di conseguenza condannato (in contumacia) alla pena di 3 anni di detenzione, nella quale era computato il carcere preventivo sofferto, ed all’espulsione dal territorio svizzero per anni 10 (doc. 13);
che al punto 6 del dispositivo è stato altresì ordinato nei suoi confronti il risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2 CPS per US$ 6’393’060.-, assistito ai fini della sua esecuzione dall’importo di US$ 4 milioni (più interessi maturati) già sequestrati dal giudice istruttore sopracenerino: detto risarcimento è stato quindi assegnato ex art. 60 CPS alla parte lesa __________., deduzion fatta della tassa di giudizio e delle spese processuali in quanto non incassate dai condannati;
che il 12 febbraio 1996 __________. ha chiesto ed ottenuto il sequestro (no. __________) delle somme depositate presso la __________ a nome del Ministero pubblico;
che con tempestiva petizione 16 settembre 1996 __________, moglie di __________, ha chiesto l’accoglimento della rivendicazione di proprietà da lei formulata sull’importo sequestrato presso la __________ attualmente di US$ 5’210’000.- (valuta 5.2.1996) oltre interessi e il decadimento del sequestro decretato a favore della convenuta __________., ora in liquidazione;
che con la risposta 24 ottobre 1997 la convenuta ha chiesto che alla controparte fosse fatto ordine di prestare un’ingente cauzione processuale, stante il suo domicilio effettivo in __________ ossia in uno Stato con il quale non erano stati conclusi accordi bilaterali in materia di procedura civile e che neppure era firmatario della Convenzione dell’Aia 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile;
che l’attrice si è opposta a tale istanza, affermando di essere domiciliata in __________, paese che per contro aveva ratificato la menzionata Convenzione dell’Aia;
che con decreto 5 maggio 1998 il Pretore ha accolto la richiesta della convenuta ed ha di conseguenza condannato l’attrice al pagamento di una cauzione processuale di fr. 270’000.-;
che il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che gli attestati di domicilio turchi e le decisioni giudiziarie turche, che pure lo confermavano, costituivano in realtà dei semplici indizi circa l’esistenza di un domicilio in __________.
che tuttavia a questi indizi se ne contrapponevano altri ed in particolare il fatto che l’attrice non aveva allegato a quale titolo essa risiedeva in __________ nella casa di tale __________ e non aveva prodotto il relativo contratto di locazione; che essa neppure aveva allegato che ad Istanbul fossero presenti altri membri della famiglia; che infine essa, il cui domicilio e residenza abituale all’epoca del processo nei confronti del marito erano sicuramente in __________, non aveva indicato quando e per quale motivo avrebbe trasferito domicilio e residenza abituale in __________.
che ulteriori circostanze ed in particolare il fatto che mentre ad Istanbul non era proprietaria di beni immobili e neppure risultava titolare di un contratto di locazione per un alloggio proprio essa a __________ era proprietaria di un appartamento, il fatto che mentre ad __________ non disponeva di un’automobile essa in __________ aveva un veicolo immatricolato a suo nome e infine il fatto che in __________ risiedeva il marito e non risultava che i coniugi si fossero separati, permettevano in definitiva di concludere che l’attrice non aveva provato di avere il proprio domicilio ad __________ e che al contrario la convenuta aveva senz’altro reso verosimile un suo domicilio in __________, il che comportava l’accoglimento dell’istanza di cauzione;
che con appello 18 maggio 1998 l’attrice chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di non essere astretta a fornire alcuna cauzione, siccome domiciliata in __________;
che, a suo dire, innanzitutto i documenti ufficiali e le decisioni giudiziarie che confermavano il suo domicilio turco non costituivano semplici indizi, bensì documenti con accresciuta forza probatoria, analogamente a quelli allestiti dalle autorità svizzere ai sensi dell’art. 9 CC, per cui gli stessi potevano essere considerati inattendibili solo in presenza di prove certe e non mediante semplici indizi;
che il domicilio turco avrebbe in ogni caso potuto essere provato con la testimonianza di __________, offerta in prima sede, ma rifiutata dal Pretore, e di cui si chiede l’assunzione in appello;
che, sempre a suo giudizio, gli argomenti esposti dal Pretore a sostegno dell’esistenza di un suo domicilio canadese non erano per nulla determinanti: la mancata produzione di un contratto di locazione e la mancata spiegazione del titolo in virtù del quale essa risiedeva presso __________ sarebbero in effetti stati spiegati da quest’ultimo; i suoi legami con Istanbul erano invece stati chiaramente esposti in sede di udienza (verbale p. 4); per il resto non era contestato che a __________ essa avesse una residenza, anche se si trattava di una residenza secondaria;
che, mentre la circostanza che il marito fosse domiciliato in __________ era falsa e non provata, il possesso di un appartamento e di un’automobile a __________ non provavano ancora un suo domicilio in __________ tanto più che le stesse autorità fiscali canadesi avevano imposto l’attrice come una persona non residente;
che in definitiva la convenuta, cui incombeva l’onere della prova, non aveva assolutamente dimostrato, né per altro aveva reso verosimile -ciò che comunque non sarebbe stato sufficiente- le condizioni per poter pretendere il versamento della cauzione, ovvero il domicilio in __________ dell’appellante;
che con decisione 25 maggio 1998 il presidente di questa Camera ha conferito effetto sospensivo al gravame e ha sospeso la procedura ricorsuale in attesa del giudizio di delibazione in Svizzera della sentenza 10 dicembre 1997 del Tribunale di __________;
che delle osservazioni 26 giugno 1998 con cui la convenuta ha postulato la reiezione dell’appello si dirà se necessario nei prossimi considerandi;
che con scritto 29 luglio 1998, avversato dalla controparte, la convenuta ha chiesto la riattivazione della procedura d’appello, adducendo l’inutilità del giudizio di delibazione;
che frattanto, con decisione 16 settembre 1998, la prima Camera civile del Tribunale di appello ha riconosciuto esecutiva in Svizzera la menzionata sentenza del Tribunale di Istanbul, per cui la sospensione della procedura d’appello può senz’altro essere revocata -come postulato nell’istanza 29 luglio 1998, che diviene così priva d’oggetto- e di conseguenza nulla osta al presente giudizio;
considerando
in diritto
che preliminarmente si tratta di esaminare la richiesta di assunzione in appello ex art. 322 lett. b CPC del teste __________;
che tale richiesta deve essere respinta, oltre per la sostanziale inutilità della prova -ciò che verrà evidenziato nel seguito- in quanto la stessa è contraria al principio della buona fede;
che è ben vero che con l’ordinanza 10 novembre 1997 il Pretore aveva respinto tale prova; è tuttavia altrettanto vero che l’attrice di fatto ha eluso tale decisione versando agli atti nell’ambito di una domanda di restituzione in intero una dichiarazione scritta del medesimo __________ datata 26 novembre 1997 (doc. AA), che il primo giudice ha infine deciso di acquisire agli atti con ordinanza 11 febbraio 1998;
che in tali circostanze l’attrice appare assai malvenuta a censurare in questa sede la mancata assunzione del teste __________, quando essa ha comunque potuto produrre agli atti una sua dichiarazione scritta, nella quale questi in definitiva ha già indicato quanto di sua conoscenza;
che, passando al merito, va rilevato che giusta l’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili se quest’ultimo è domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale;
che in particolare ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 della Convenzione dell’Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (SR 0.274.12) -cui l’art. 153 cpv. 1 lett. b si riferisce (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 18 ad art. 153)- nessuna cauzione e nessun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere imposti, a causa sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o di residenza nel paese, ai cittadini d’uno degli Stati contraenti, aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o intervenienti davanti ai tribunali di un altro di questi Stati;
che il Tribunale federale ha recentemente stabilito che la nozione di domicilio ai sensi dell’art. 17 di tale Convenzione non deve essere intesa né secondo la lex fori, né secondo la lex domicilii (DTF 120 Ib 299);
che di conseguenza i certificati di domicilio (doc. G, N, O) e le decisioni giudiziarie allestite dalle autorità turche (doc. CC e HH) -sia pure riconosciute esecutive in Svizzera, come è il caso della sentenza sub doc. HH- sono del tutto irrilevanti per stabilire l’esistenza di un domicilio in __________ ai sensi dell’art. 17 della Convenzione, come irrilevanti sono le dichiarazioni allestite dalle autorità fiscali canadesi (doc. S6) che pure parrebbero escludere l’esistenza di una residenza in __________;
che, sempre secondo la massima Corte svizzera, la nozione di domicilio ai sensi della normativa deve al contrario essere determinata in maniera del tutto autonoma con il solo riferimento allo scopo perseguito dal trattato: di fatto essa non è fondamentalmente differente da quella di residenza abituale, per cui nel caso concreto si tratterà in definitiva di determinare oggettivamente, fondandosi cioè sulle circostanze riconoscibili per i terzi, in che luogo il richiedente risiede in maniera duratura, ovvero ricercare dove si situi il centro dei suoi interessi vitali rispettivamente il centro delle sue relazioni personali e professionali (DTF citata);
che nel caso di specie va innanzitutto rilevato -ciò che è sfuggito al primo giudice- che l’attrice, accanto alla cittadinanza turca, possiede anche quella canadese (cfr. doc. 10);
che il luogo in cui l’attrice risiede in maniera durevole è sicuramente __________, tanto è vero che là essa risulta essere proprietaria di un appartamento signorile (doc. 35G, 35L e 35M), mentre ad __________ -circostanza quest’ultima non contestata dall’appellante- essa veniva unicamente ospitata da terze persone quale amica in una camera (doc. 39), in una situazione precaria e che poco si addice al concetto di residenza durevole;
che il centro degli interessi vitali dell’attrice rispettivamente il centro delle sue relazione personali e professionali si trova ancora una volta a __________ e non a __________
che in effetti in __________ essa ha venduto ogni suo immobile (cfr. doc. H, M1-M3; verbale p. 4) e di fatto non ha più alcun interesse concreto, se non qualche parente e qualche amico (verbale p. 4);
che, vista la sua attività di casalinga (doc. G, N, Q), è innegabile che il centro dei suoi interessi vitali e personali si trovi accanto al marito __________, che in effetti essa ha seguito in tutti i suoi spostamenti di domicilio (da __________ a __________ cfr. doc. 13 p. 8);
che quest’ultimo in tutte le procedure giudiziarie -anche davanti a questa Camera (cfr. IICCA 4 aprile 1996) e in seguito davanti al Tribunale federale (cfr. ICCTF 24 giugno 1996 e ICDPTF 8 luglio 1996)- ha sempre indicato di essere domiciliato a __________ (cfr. doc. 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 35N3 e allegati; cfr. pure l’inc. EF.96.412 richiamato), dove per altro egli ha dichiarato di abitare, mantenendo in __________ unicamente il suo domicilio fiscale (doc. 13 p. 8 e 9);
che il fatto che essa abbia i suoi interessi vitali in __________ è altresì provato dalla circostanza che tutti gli avvocati che l’hanno rappresentata per cercare di risolvere il contenzioso relativo al sequestro dei 5.21 mio US$ -evidentemente non per la questione del suo eventuale domicilio in __________ - siano svizzeri, francesi o nordamericani e comunque non turchi;
che d’altra parte la stessa attrice, almeno fino all’estate 1996, aveva pacificamente dichiarato di essere domiciliata a __________ (cfr. il suo affidavit sub doc. 10; doc. 11, 12, 21, 35FF);
che il suo presunto cambiamento di domicilio, avvenuto a dire dell’attrice nel corso dell’estate 1996, neppure giustificato da motivazioni oggettive, di fatto non ha tuttavia comportato un corrispondente spostamento del centro dei suoi interessi vitali e personali appena evidenziati, riconoscibili dai terzi;
che infine, ancora in epoca successiva, come risulta da una procura datata 9 settembre 1997 (doc. 9) allestita a suo nome da un suo avvocato americano -seppur da lei non sottoscritta- è indicato un suo domicilio a __________.
che di conseguenza ben si può ammettere con il Pretore che il domicilio rispettivamente la residenza abituale dell’attrice ai sensi della normativa è effettivamente in __________ il che obbliga quest’ultima al versamento di una cauzione processuale;
che l’appello deve pertanto essere respinto, tale giudizio rendendo per altro priva d’oggetto la domanda di revoca dell’effetto sospensivo formulata dall’appellata nelle sue osservazioni 26 giugno 1998 (IICCA 9 novembre 1995 in re S. SA/M., 28 novembre 1996 in re P./C.);
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 maggio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 980.–
b) spese fr. 20.–
Totale fr. 1’000.–
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’500.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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