AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.119
Data decisione, Autorità: 15.10.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00119
Lugano 15 ottobre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.203 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 19 giugno 1995 da
rappr. dall'avv. ________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 125’065.-- oltre accessori;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 17 aprile 1998 ha ammesso per fr. 18’000.-- oltre accessori nei confronti di __________ e respinto nei confronti di __________;
Appellanti i convenuti, laddove __________ chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione nei suoi confronti e __________ nel senso di porre spese e ripetibili interamente a carico dell’attrice;
Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 23 giugno 1998 chiede la reiezione del gravame avversario e la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione nei confronti di __________ per ulteriori fr. 39’474.--;
Appello adesivo al quale i convenuti si oppongono con osservazioni 14 settembre 1998.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice sostiene di essersi rivolta a __________, di professione cartomante ed esercitante assieme al figlio __________, durante il 1988 per la soluzione di problemi famigliari.
Questi avrebbero avviato un’indebita azione di spoliazione nei suoi confronti, facendosi da lei consegnare valori di vario genere, e meglio fr. 41’000.-- in contanti o titoli, e ulteriori lire 115’000’000 provento della vendita di una proprietà immobiliare sita in Italia, importi di cui la procedente ha chiesto la restituzione con la causa che ci occupa.
B. I convenuti si sono opposti alla petizione contestando la partecipazione del figlio all’attività professionale della madre, e negando per il resto di avere ricevuto denaro o valori dall’attrice. Le eventuali e denegate dazioni avrebbero comunque semmai avuto carattere extracontrattuale, dal che l’adduzione, in duplica, dell’eccezione di prescrizione.
C. Il Pretore, dopo avere respinto l’eccezione di prescrizione, ha ritenuto che i rapporti tra l’attrice e la convenuta __________ avessero carattere contrattuale attinenti al contratto di mandato, in virtù dei quali esisterebbe pertanto un preciso obbligo di diligenza della mandataria.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, il Pretore ha ritenuto comprovata unicamente la consegna di lire 50’400’000 e di fr. 18’000.-- dall’attrice alla convenuta. Quest’ultima avrebbe tuttavia dimostrato la restituzione dell’importo in lire italiane per mezzo della teste __________ nel complesso credibile ancorché sua amica da vent’anni, mentre non vi sarebbe la prova della restituzione dei fr. 18’000.--, somma per la quale la petizione sarebbe pertanto da ammettere nei confronti della convenuta __________ .
D. Con l’appello __________ chiede che la petizione sia respinta anche nei suoi confronti.
Il Pretore avrebbe male valutato il materiale probatorio agli atti, ed in particolare la deposizione della teste __________ giungendo all’errata conclusione di negare anche la restituzione dei fr. 18’000.--. La stessa sarebbe inoltre attestata dalle ricevute doc. A1-A4, la cui produzione in sede di appello si giustificherebbe in applicazione dell’art. 322 CPC, avendo la convenuta ignorato fino al momento della deposizione della teste __________ dell’esistenza di tali ricevute.
Entrambi i convenuti postulano inoltre che le spese e le ripetibili siano poste interamente a carico dell’attrice, non essendoci alcun valido motivo che giustificherebbe di derogare al principio del computo aritmetico della soccombenza.
E. Con l’appello adesivo l’attrice postula invece la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione nei confronti di __________ per l’ulteriore importo di lire 50’400’000, adducendo a sua volta un’errata valutazione delle prove da parte del Pretore, e questo con riferimento alla deposizione
F. Delle argomentazioni dei rispettivi memoriali di osservazioni agli appelli avversari -concludenti per la loro reiezione- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A. Sull’appello di __________
B. Sull’appello di __________
L’appellante (punto 6, pag. 6) afferma di avere appreso dell’esistenza dei documenti in questione durante l’istruttoria di causa, e meglio in occasione dell’audizione della teste __________ avvenuta il 5 dicembre 1996.
Ne consegue, secondo l’art. 192 cpv. 1 CPC, che la richiesta di assunzione agli atti di quei documenti doveva avvenire al più tardi entro 10 giorni dalla fine dell’istruttoria, non potendo essere seguita la tesi dell’appellante secondo cui la concludenza delle ricevute quale prova liberatoria -addirittura lampante nell’ambito di una causa di restituzione- sarebbe emersa solo sulla scorta del giudizio pretorile, dovendosi evidentemente pronunciare il giudizio sulla concludenza della prova da assumere in via suppletoria prima del giudizio di merito e sulla sola base della forza probante intrinseca di quella prova, e non alla luce di una sua valutazione nel contesto delle altre prove assunte, il che avverrà appunto solo con il giudizio sul merito.
Ne segue, a prescindere da ogni altra considerazione, la tardività della richiesta formulata con l’appello.
Più ancora che infondata, la censura si rivela tuttavia priva di oggetto: anche dopo una ripetuta lettura della deposizione in questione -nella quale si passa in continuazione di argomento in argomento senza che nulla venga approfondito- non è dato di capire, e l’appellante difatti non lo precisa, in quale modo dovrebbe ritenersi dimostrata con la necessaria certezza l’asserita restituzione dell’importo di fr. 18’000.--.
Il passaggio decisivo è verosimilmente quello in cui la teste afferma che:
“Nel mio negozio non sono mai state scritte lettere per conto dell’attrice. Essa firmava soltanto delle ricevute. L’attrice aveva dato alla __________ denaro da custodire. Ogni tanto la signora __________ chiedeva alla __________ di darle una parte di quel denaro. La __________ mi lasciava il denaro che io consegnavo all’attrice facendole firmare la ricevuta.”
ma è chiaro che in assenza delle ricevute in questione, da ostendere alla teste affinché le riconoscesse, la totale genericità di queste informazioni non permette, date anche le particolari circostanze della fattispecie, la formazione di alcun convincimento circa l’entità del denaro dato dall’attrice alla convenuta e di quello restituito, così da non potersi ragionevolmente ritenere comprovata l’asserita estinzione del riconosciuto debito di fr. 18’000.--. Non emergendo migliori elementi neppure dalla richiamata dichiarazione resa dalla teste in sede penale il 19 maggio 1995, non si può ritenere -anche a prescindere da qualsiasi considerazione circa la credibilità della teste- che il Pretore negando che sia stata fornita la prova dell’asserita restituzione dei fr. 18’000.-- abbia ecceduto nel proprio ampio potere di apprezzamento delle risultanze di causa.
La censura è infondata.
In primo luogo -e questo con riferimento all’eccezione di prescrizione- è manifesto che l’adduzione di eccezioni preliminari o di merito che si rivelano infondate impone sia al giudice che alla controparte un lavoro supplementare per la loro disamina, e pertanto è senza dubbio giustificato che tale maggiore onere venga accollato alla parte che lo ha causato (art. 148 cpv. 3 CPC).
Secondariamente -e ciò vale per la negazione dell’esistenza di rapporti contrattuali- la medesima situazione di maggiore onere per la controparte e per il giudice si viene a creare allorché, contrariamente alla realtà e senza che ve ne sia una reale necessità, la parte convenuta adotta un atteggiamento di totale negazione delle argomentazioni fattuali di controparte.
Dovendosi ammettere il principio della possibilità di deroga ai criteri di riparto matematici, si rileva che la convenuta non ha in concreto contestato il quantum della deroga operata dal Pretore, con il che anche questa argomentazione -e con essa l’intero gravame- può essere respinta.
C. Sull’appello adesivo di __________
Si tratta di critiche ingiustificate.
Infatti, contrariamente alla tesi dell’appellante, il solo fatto che la teste abbia dichiarato di conoscere la parte da più di vent’anni (risposta a controdomanda 1A), il che comunque non implica necessariamente un rapporto di amicizia, non basta a rendere la deposizione sospetta o la teste inaffidabile. A questo risultato, secondo la giurisprudenza di questa Camera, sarebbe stato possibile giungere unicamente in presenza di significative discordanze tra i fatti narrati e quelli desumibili da altre prove (II CCA 29 febbraio 1996 in re O. SA/F., 15 settembre 1994 in re B./B. e A., 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./A. SA e llcc.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 18).
Siffatte discordanze non vengono in concreto neppure accennate, limitandosi l’appellante ad invocare una valutazione soggettiva del comportamento della testimone molto difficile da eseguire, se si pone mente al fatto che essa è stata sentita in via rogatoriale.
Si può pertanto concludere, confermando le valutazioni del primo giudice, nel senso che nelle circostanze date il prescindere dalla considerazione della deposizione __________ avrebbe costituito un’indebita forzatura nella valutazione del materiale probatorio, sicché la decisione di ritenere restituito l’importo di lire 50’400’000 merita in definitiva di essere confermata.
Ne segue la reiezione sia dell’appello principale che di quello adesivo ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 maggio 1998 di __________ è respinto.
II. L’appello 11 maggio 1998 di __________ è irricevibile.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di rifondere all’attrice fr. 700.-- per ripetibili di appello.
IV. L’appello adesivo 23 giugno 1998 di __________ è respinto.
V. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 900.-- per ripetibili di appello.
VI. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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