AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.117
Data decisione, Autorità: 06.10.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00117
Lugano 6 ottobre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1111 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 22 ottobre 1993 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 170’000.-- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno, domanda ridotta a fr. 60’000.-- oltre accessori in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 18 aprile 1998 ha accolto per fr. 60’000.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello dell’8 maggio 1998 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni e appello adesivo del 23 giugno 1998 chiede la reiezione del gravame avversario con protesta di spese e ripetibili e l’accoglimento della propria impugnativa, tendente alla declaratoria di temerità della lite avversaria;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato in petizione, l’attrice, figlia della convenuta, nel 1984 le avrebbe consegnato complessivi fr. 60’000.-- affinché -nell’ambito di transazioni inerenti la successione di __________ - essa acquisisse le ragioni ereditarie della coerede __________ -sorella della convenuta e zia dell'attrice- nell’ottica dell’intento, comune alle parti, di perseguire il trasferimento dalla madre alla figlia di una quota di comproprietà di 1/2 del fondo n. __________di __________ (ovvero la quota di 1/4 spettante alla madre per successione e quella pure di 1/4 acquistata da __________).
Avendo la convenuta contravvenuto a tale obbligo, trasferendo invece l’intera sua quota al figlio __________, essa dovrebbe risarcire il danno di fr. 170’000.-- oltre interessi derivatone all’attrice, importo pari alla metà del valore commerciale dell’immobile.
B. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo di non avere ricevuto gli asseriti fr. 60’000.-- dalla figlia, visto anche che __________ le avrebbe donato la propria quota ereditaria della casa di __________, e negando l’esistenza di un suo impegno alla cessione alla figlia di una parte dell’immobile.
C. All’udienza preliminare del 2 maggio 1995 l’attrice ha ridotto la propria domanda a fr. 60’000.-- oltre interessi, pretesa fondata sulle norme sull’indebito arricchimento e relativa al denaro consegnato alla convenuta nel 1984.
Siffatta mutazione dell’azione è stata ritenuta ammissibile con il giudizio 17 ottobre 1995 di questa Camera.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, respinte le eccezioni di prescrizione e carenza di legittimazione passiva addotte dalla convenuta a seguito della mutazione dell’azione, ha ritenuto che dall’istruttoria siano risultate la natura onerosa della cessione fatta da __________ alla convenuta nonché il fatto che i fr. 60’000.-- pattuiti a tal scopo sarebbero stati messi a disposizione dall’attrice. La di lei corrispondente domanda di giudizio sarebbe pertanto da accogliere, senza che tuttavia la resistenza della convenuta possa essere ritenuta temeraria, così come richiesto dalla procedente.
E. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Essa, in sintesi, ripropone l’eccezione di prescrizione e -lamentando la violazione delle norme sull’onere della prova e criticando l’apprezzamento operato dal Pretore delle risultanze di causa- le altre sue precedenti tesi della gratuità della cessione effettuata in suo favore da __________ e dell’inesistenza di qualsivoglia dazione di denaro in suo favore da parte dell’attrice, dal che, qui ribadita, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva.
F. Con l’appello adesivo l’attrice postula invece la riforma del querelato giudizio nel senso della declaratoria della temerità ex art. 152 CPC della lite sostenuta dalla convenuta.
G. Delle osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali è postulata la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Le doglianze della convenuta riguardano perciò in realtà l’apprezzamento da parte del giudice delle prove fornite da chi doveva farlo (art. 90 CPC); viene in altre parole criticata la decisione di ritenere provata una circostanza di fatto sulla base degli elementi istruttori figuranti in atti, il che non ha però nulla a che vedere con la diversa questione dell’onere della prova (II CCA 28 aprile 1997 in re T. Ltd/S. SA).
2.1 La censura ingloba nel suo complesso due distinte circostanze di fatto, la prima delle quali è quella dell’avvenuta consegna della somma di denaro di fr. 60’000.-- dall’attrice a __________.
Questo primo avvenimento, a ben vedere, non è realmente contestato dalla convenuta, che a più riprese nel gravame lo riconosce esplicitamente (punto 3.1, pag. 6; punto 3.2, pag. 7; punto 4, pag. 8; punto 5. pag. 9; ecc.).
La circostanza ha del resto trovato riscontro nel doc. B e nella deposizione rogatoriale del teste __________, da cui risulta che le dazioni oggetto della causa sono state effettuate dall’attrice il 19 luglio 1994 in misura di fr. 29’000.-- e il 31 luglio 1984 per altri fr. 31’000.--.
2.2 La contestazione della convenuta è invece assoluta al riguardo della pretesa causale di quei versamenti, essendo a mente sua la cessione della quota ereditaria avvenuta a titolo gratuito.
A favore della tesi della gratuità della cessione, che non può essere presunta, la convenuta (appello, punto 2, pag. 5) invoca il contratto di cessione 19 luglio 1984 (doc. C), nonché le lettere 5 aprile 1993 di __________ a __________ e 2 agosto 1984 della pretesa donante __________ allo stesso __________ (entrambe sub doc. 1).
Il contratto di cessione (punto 2) è in effetti esplicito nel senso della gratuità della cessione, mentre la lettera 5 aprile 1993 di __________ -peraltro precedente la pretesa donazione- è del tutto irrilevante in quanto si limita ad esprimere un personale convincimento di chi scrive (“Je suis convaincu que...”), e quella 2 agosto 1984 della donante è ambigua (ma comunque indizio di rango subordinato), non potendosi necessariamente concludere nel senso della donazione dalla locuzione ivi utilizzata “j’ai donné ma part de la succession à tante __________ ”.
Contro la gratuità della cessione depone in primo luogo l’avvenuta consegna, parte proprio il giorno della firma del contratto di cessione gratuita e parte qualche giorno dopo, dei famosi fr. 60’000.--, della cui dazione non può essere ovviamente presunta la gratuità ma deve essere invece presunta l’onerosità (in tal senso: II CCA 19 giugno 1998 in re S./T., 2 marzo 1998 in re A./P.), consegna che è altrimenti inspiegabile e per la quale la convenuta non ha infatti alcuna ragionevole spiegazione da offrire.
A questo si aggiunge la deposizione chiarificatrice di __________ che ha partecipato alle trattative sulla cessione della quota ereditaria della madre __________, e che senza alcuna incertezza ha affermato che tale cessione è avvenuta a titolo oneroso, e meglio contro il pagamento di fr. 60’000.--, del quale il teste ha specificato le modalità, tra cui il fatto che il denaro proveniva dall’attrice e che lo stesso è stato da lui incassato in nome e per conto della madre, alla quale era destinato.
Un ulteriore elemento contrario alla tesi della gratuità della cessione è costituito dalla dichiarazione 7 dicembre 1989 (doc. G e TT), attribuita dal perito alla convenuta, che contestava di averlo firmato. Tolta la considerazione per cui tale atteggiamento processuale della convenuta non è incompatibile con l’ipotesi a lei ascritta di simulazione del prezzo di una cessione, il documento in questione, pur non fornendo una prova definitiva, costituisce un indizio in favore della tesi della simulazione nella misura in cui fornisce una spiegazione alla disponibilità dell’attrice al versamento di sua tasca dei fr. 60’000.--.
La valutazione dei discordanti elementi non può che condurre alla conferma della valutazione effettuata dal Pretore: la gratuità figurante sul contratto di cessione è una simulazione della reale intenzione delle parti, che era quella di un prezzo di fr. 60’000.--, trattandosi dell’unica spiegazione coerente con tutte le risultanze istruttorie.
In definitiva, l’affermazione della tesi contraria da parte della convenuta si fonda unicamente sul contenuto di una clausola del contratto doc. C, ma è sconfessata dalla realtà dei fatti, essendo positivamente accertato sia il movimento del denaro (doc. B) che il destinatario e la causale del pagamento per mezzo della deposizione di __________ o, lucida e coerente, e della cui affidabilità questa Camera non ha motivo di dubitare, posto che la stessa convenuta nel suo gravame (punto 4.1, pag. 8) lamenta la genericità della deposizione -che è tuttavia la regola nel caso di rogatorie- ma nulla può eccepire circa la sua veridicità.
E’ infatti a torto che la convenuta si appiglia all’argomento, di mera apparenza, per cui i fr. 60’000.-- sarebbero stati versati a __________, senza perciò coinvolgimento della convenuta, per aggirare, illecitamente o contrariamente ai buoni costumi, il contenuto formale degli accordi.
Vero è invece che i fr. 60’000.-- sono stati versati dall’attrice ad un terzo -non importa se a __________ o __________ - nell’ambito di un accordo tra attrice e convenuta, attestato dal doc. G/TT, per cui la convenuta si impegnava, a fronte di tale versamento, a trasferire in futuro alla figlia la quota di proprietà sull’immobile di __________.
E’ pertanto evidente che l’atto di disposizione fatto dall’attrice nei confronti della famiglia __________ ha arricchito la convenuta nella misura in cui l’ha liberata di un debito da lei contratto, e che ciò non è inoltre avvenuto per causa illecita o contraria ai buoni costumi, ma nell’ottica di una lecita pattuizione sulla futura cessione dalla madre alla figlia di quella stessa quota ereditaria, cessione che non ha però mai avuto luogo.
4.1 Secondo l’art. 67 cpv. 1 CO l’azione di indebito arricchimento si prescrive in un anno dal momento della conoscenza del diritto alla restituzione, ma in ogni caso nel termine di 10 anni dal momento della nascita del diritto.
4.2 La dichiarazione doc. TT/G reca la data del 7 dicembre 1989, il che significa che a quel momento la pattuizione tra attrice e convenuta in base alla quale la prima aveva pagato fr. 60’000.-- nel 1984 era ancora attuale, non potendosi intendere altrimenti l’affermazione da parte della convenuta dell’intento di trasmettere alla figlia una quota di comproprietà di 1/2 del fondo n. __________ di __________ “non appena terminate le pratiche di scioglimento della comunione ereditaria”. E’ perciò evidente che al 7 dicembre 1989 il diritto dell’atttrice alla restituzione del denaro non era ancora sorto, non essendo ancora stato concluso il prospettato contratto ma essendo la sua conclusione ancora possibile (DTF 119 II 20 e segg., consid. 2b a pag. 22).
4.3 La conclusione del contratto tra le parti in causa è divenuta impossibile solo il 13 aprile 1993 (doc. 30), momento in cui la convenuta ha trasmesso il fondo al figlio __________ e alla di lui moglie __________ e dal quale ha di conseguenza iniziato a decorrere il termine assoluto di prescrizione (DTF 119 II 23), che non ha però avuto modo di compiersi.
4.4 La petizione del 22 ottobre 1993 -indipendentemente dalle motivazioni giuridiche ivi addotte- costituisce atto interruttivo della prescrizione del preteso credito di fr. 170’000.-- dell’attrice nei confronti della convenuta.
E’ perciò superflua ogni speculazione nella determinazione del momento in cui la convenuta ha appreso della cessione immobiliare, circostanza che doveva comunque essere dimostrata dalla parte che si prevale della prescrizione (II CCA 15 febbraio 1996 in re R./B. SA e llcc., 17 dicembre 1993 in re B. e llcc./B. e llcc.), dovendosi ammettere che il termine relativo di prescrizione non si sarebbe compiuto anche qualora l’attrice avesse saputo della cessione del fondo ad un terzo nel momento stesso in cui essa avveniva.
Ne consegue la reiezione dell’eccezione di prescrizione, e con essa quella dell’intero gravame principale, infondato in ogni suo punto.
Il gravame si esaurisce tuttavia in un’unica frase di 4 righe a pag. 8 delle osservazioni all’appello principale, in cui si dice unicamente, senta tuttavia nemmeno tentare di indicarne i motivi, che il giudizio pretorile “merita riforma” su tale aspetto, così che l’impugnativa prima ancora che infondata -giova rammentare all’attrice che essa è risultata soccombente per quasi 2/3 della sua domanda di causa, il che basterebbe ampiamente ad escludere la temerità della convenuta- risulta nullo per la mancanza di qualsivoglia ragionevole motivazione a suo sostegno (art. 309 cpv. 2 lit. f, cpv. 5 CPC).
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 8 maggio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’550.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 23 giugno 1998 di __________ dichiarato nullo.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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