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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.115
Data decisione, Autorità: 18.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00115
Lugano 18 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.96.00469 (già 81/1996) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 3 luglio 1996 da
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’948.50 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domande avversate dal convenuto, il quale ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 20 aprile 1998 ha respinto;
appellante l’attore con atto ricorsuale 8 maggio 1998 con cui chiede l’annullamento della sentenza pretorile e in subordine l’allestimento di una perizia tecnica;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto
che il 21 agosto 1995 __________, titolare della __________ e proprietario di un __________ si recò presso il __________ per una revisione dell’alternatore;
che il 15 ottobre 1995, di ritorno da un viaggio organizzato in Italia, __________ restò in panne a causa di un guasto ai cavi dell’alternatore;
che __________ procede in causa contro __________ per la rifusione dei danni da lui patiti a seguito dell’inconveniente (complessivamente fr. 9’948.50), rimproverando al garage una cattiva revisione dell’alternatore, circostanza quest’ultima contestata dal convenuto;
che con il giudizio qui impugnato il Pretore, rilevando che la panne era riconducibile ai soli cavi esterni dell’alternatore e che in occasione della revisione presso il convenuto i meccanici si erano limitati a controllare il funzionamento dell’alternatore ma non quello dei cavi esterni che per altro nemmeno erano stati messi loro a disposizione dall’attore, ha senz’altro respinto la petizione;
che con l’atto ricorsuale che qui ci occupa l’attore chiede l’annullamento della sentenza pretorile e in subordine l’allestimento di una perizia tecnica, riproponendo la tesi secondo cui il danno all’alternatore sarebbe stato causato dal negligente intervento dei meccanici del convenuto;
che, a prescindere dall’erroneità delle richieste di giudizio formulate in questa sede dall’appellante -la richiesta di annullare la sentenza pretorile non potrebbe essere accolta già in assenza di motivi di annullamento (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 309; IICCA 10 luglio 1995 in re S. SA/D.M.), mentre la richiesta di allestimento di una perizia senza la contemporanea domanda di modifica del primo giudizio sarebbe irricevibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 309; IICCA 13 marzo 1996 in re C./C.)- si osserva che l’atto di appello è comunque infondato anche se si ritenesse che l’appellante in realtà postulava semplicemente la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione;
che in effetti nel gravame l’appellante ha pacificamente ammesso -ammissione che rende del tutto inutile l’auspicata perizia tecnica- che il mancato funzionamento del veicolo durante il viaggio dell’ottobre 1995 era riconducibile ai cavi esterni all’alternatore medesimo (ricorso p. 1, ad 4);
che in tali circostanze -come per altro correttamente rilevato dal giudice di prime cure- la responsabilità del convenuto per l’avvenuta panne è senz’altro esclusa, essendosi egli limitato alla revisione dell’alternatore, ma non dei suoi cavi esterni, che in effetti neppure gli erano stati consegnati per la revisione (replica p. 2, ad 1);
che l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC, senza necessità di intimarlo, per eventuali osservazioni, alla controparte;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 8 maggio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: – __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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