AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.113
Data decisione, Autorità: 05.11.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00113
Lugano 5 novembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.292 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 4 giugno 1996 da
(rappr. __________)
contro
(rappr. __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 22’530.60 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 5’957.25 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 27 marzo 1998 ha accolto la petizione per fr. 6’856.-- oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 4 maggio 1998 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni e appello adesivo del 23 giugno 1998 postula la reiezione del gravame avversario e la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere integralmente la petizione;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
1.- se deve essere ammesso l’appello
2.- se deve essere ammesso l’appello adesivo
3.- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’attore è stato assunto dal convenuto per la sua ditta __________ a far tempo dall’aprile 1995 quale responsabile tecnico.
Non essendogli stato corrisposto il salario di settembre, il dipendente con scritto 16 ottobre 1995 ha reclamato il pagamento di fr. 4’960.-- di salario e di fr. 776.50 di rimborso spese entro il successivo 19 ottobre, in difetto di che egli avrebbe ritenuto sciolto il rapporto di lavoro.
Dal mancato pagamento deriva la presente causa, in cui l’attore postula l’aggiudicazione dei predetti importi, ed inoltre dei salari di ottobre e novembre 1995, delle ferie non godute e della quota parte della tredicesima mensilità, il tutto per fr. 22’530.60 oltre interessi.
B. In risposta il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo che le parti avrebbero concordato l’assunzione dell’attore al medesimo salario da lui percepito presso il precedente datore. Il dipendente avrebbe in proposito asserito, contrariamente alla verità, di avere guadagnato fr. 4’960.-- netti al mese, importo difatti figurante sulla conferma di assunzione doc. A, mentre sarebbe emerso che il salario effettivo era di soli fr. 4’400.-- netti al mese. Per questo motivo sarebbe stato bloccato il pagamento del salario di settembre per compensarlo con quanto indebitamente percepito dal dipendente nei mesi precedenti. Stante la mancanza di fondamento della rescissione contrattuale, l’attore sarebbe tenuto al risarcimento del danno da lui causato di fr. 9’183.--. Dopo compensazione del saldo residuo spettante all’attore, vi sarebbe un credito della convenuta di fr. 5’957.25, oggetto della domanda riconvenzionale.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che a prescindere dal contenuto della conferma di assunzione doc. A, indicante un salario netto di fr. 4’960.-- mensili, la reale e concorde volontà delle parti sarebbe stata quella per cui al dipendente sarebbe spettato il medesimo salario netto da lui percepito nel precedente posto di lavoro, pari a fr. 4’400.-- netti al mese.
Sarebbe di conseguenza stata giustificata la decisione del convenuto di trattenere e compensare il salario di settembre 1995 dopo avere appreso la reale situazione circa il precedente salario dell’attore, mentre questi avrebbe immotivatamente abbandonato il posto di lavoro con effetto immediato.
Il saldo delle spettanze salariali dell’attore, ritenute anche le ferie non godute e la quota parte della tredicesima mensilità, sarebbe così di fr. 6’856.--, somma dalla quale nulla potrebbe essere dedotto, non avendo il convenuto dimostrato l’esistenza dell’asserito danno, dal che il parziale accoglimento della petizione per il cennato importo e la reiezione della riconvenzionale.
D. Con l’appello il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 7’418.90 oltre interessi. Il Pretore avrebbe a torto determinato in fr. 4’400.-- mensili netti il precedente salario dell’attore desumendolo dal doc. Q, quando invece vi sarebbe stata in atti l’attestazione ufficiale dell’AVS secondo cui tale salario era di fr. 4’400.-- lordi. Conseguentemente, i conteggi allestiti dal primo giudice sarebbero errati, dovendosi concludere per un saldo favorevole all’attore di soli fr. 1’498.40 invece che di fr. 6’856.--. Quo alla riconvenzionale, il Pretore avrebbe compiuto un esame superficiale della pretesa, giungendo all’errata conclusione di ritenerla non provata quando invece le deposizioni __________ ne avrebbero illustrato gli estremi.
E. Nel gravame adesivo l’attore ha invece chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione, contestando l’assunto del Pretore secondo cui le parti avrebbero stipulato il contratto di lavoro al medesimo salario netto percepito in precedenza dall’attore, non risultando tale pattuizione dal doc. A e non potendosi ammettere l’esistenza di tale volontà da parte del dipendente, che ha pertanto confermato le sue richieste di petizione.
F. Dei rispettivi memoriali di osservazioni ai gravami avversari -di cui si postula la reiezione con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Per una questione di economia di giudizio risulta opportuno chinarsi dapprima sulle censure contenute nell’appello adesivo. Prima di risolvere la questione a sapere quale sia stato il reale salario percepito dall’attore nel precedente posto di lavoro, sollevata con l’appello principale, occorre infatti stabilire se le parti abbiano realmente pattuito che il dipendente avrebbe percepito dal convenuto il medesimo salario corrispostogli dall’ultima datrice di lavoro.
-indicando cioè alla voce salario “quello percepito in precedenza”- o anche solo condizionale -ovvero sottoponendo ad una corrispondente esplicita condizione- la cennata indicazione di fr. 4’960.-- al mese.
Il documento contrattuale non può -data la sua primordiale rilevanza nel contesto del rapporto di lavoro- essere banalizzato, e perciò l’eventuale esistenza di pattuizioni ivi deroganti o di un vizio di volontà -da dimostrare dalla parte che se ne prevale- va di principio ammessa solo in presenza di sicuri e concludenti elementi di giudizio in tal senso.
3.1 La teste __________ ha esplicitamente ammesso di non avere partecipato al decisivo colloquio d’assunzione tra le parti, dal che deriva necessariamente che essa non può riferire la sua diretta percezione di una conversazione alla quale non ha presenziato, e che essa pertanto comunica invece le sue irrilevanti deduzioni -basate su quella che essa stessa definisce la “procedura” della ditta in materia di stipendi- oppure riferisce quanto le è stato detto da una delle parti di quel colloquio (“I due interlocutori mi avevano infatti detto...”), fornendo in entrambi i casi una testimonianza indiretta, e perciò irrilevante ai fini del giudizio (per tante: II CCA 6 settembre 1998 in re H. AG/C., 14 luglio 1998 in re I./R.).
3.2 Il teste __________, nipote del convenuto e pertanto sentito senza delazione di giuramento (art. 229 cifra 1 CPC), afferma per contro di avere assistito a parte del colloquio decisivo. L’attore avrebbe affermato di voler percepire l’equiva-lente dell’ultimo salario netto presso il precedente datore di lavoro, quantificandolo in fr. 4’960.-- netti per 13 mensilità, importo accettato dal convenuto “alla condizione che l’attore producesse la relativa pezza giustificativa”.
3.3 La valutazione di questa deposizione -che viene ritenuta credibile già solo per il fatto che essa non si discosta dalla sostanza delle tesi delle parti, ed in particolare dalle affermazioni dello stesso attore, che non ha del resto sollevato riserve in proposito- non permette di concludere, come ha fatto il primo giudice, che le parti si siano effettivamente accordate per l’importo di fr. 4’400.-- netti, ma conduce invece a ritenere che sia stato pattuito il richiesto salario di fr. 4’960.-- netti ma solo alla condizione che l’attore dimostrasse di avere percepito questo importo presso il precedente datore di lavoro.
3.4 Questa riserva espressa dal convenuto non costituisce una vera condizione ai sensi degli art. 151 e segg. CO -è questo il caso solo per eventi incerti e futuri e non invece per quelli passati (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, Vorbemerkungen zu Art. 151-157, n. 1 e 13)- ma piuttosto, essendo innegabile che l’attore non ha fornito la prova richiestagli, un caso di vizio di volontà del convenuto.
Contrariamente all’opinione del convenuto, non si tratta di un caso di dolo ex art. 28 CO -l’attore non l’ha infatti dolosamente indotto a credere che egli percepiva in precedenza un salario di fr. 4’960.-- netti- ma di un caso di errore sui motivi del contratto: il convenuto ha accettato di corrispondere all’attore fr. 4’960.-- mensili netti perché credeva che questo fosse il suo precedente salario.
L’errore sui motivi non è di regola essenziale (art. 24 cpv. 2 CO), ma può divenirlo qualora esso -in maniera oggettivamente riconoscibile per il partner- riguardi una condizione di fatto che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO; DTF 118 II 62, 114 II 139; II CCA 6 settembre 1996 in re G. SA/R., 17 giugno 1996 in re A./T. SA).
Nel caso in rassegna l’accresciuta rilevanza dell’errore sui motivi può essere ammessa: dal contenuto del colloquio intercorso tra le parti risulta pacifico che per entrambi l’aspetto salariale rivestiva una particolare rilevanza, ed è altresì dimostrato che il convenuto espresse all’attore la volontà di vincolarsi al pagamento di fr. 4’960.-- solo qualora egli gli avesse dimostrato che quello era il suo precedente stipendio, dal che è pacifico che anche l’attore era conscio della soggettiva importanza conferita dal convenuto alla questione, attore che del resto aveva a sua volta affermato di desiderare un guadagno equivalente a quello precedente.
3.5 Stante l’errore essenziale del convenuto, non può ritenersi valida la pattuizione del salario di fr. 4’960.--mensili netti, il che non comporta tuttavia la caducità dell’intero contratto, ma piuttosto, in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 CO, di ricondurre la pattuizione ai termini intesi dal convenuto, dovendosi ammettere la disponibilità anche dell’attore -più volte affermata in corso di causa e solo tardivamente negata a pag. 4 dell’appello adesivo- ad un rapporto di lavoro retribuito nei medesimi termini di cui al precedente posto di lavoro.
Ne consegue, seppure sulla base di una motivazione differente da quella del primo giudice, la conferma della non applicabilità in favore dell’attore del salario indicato dal doc. A, il che determina la reiezione dell’appello adesivo, interamente incentrato su questo argomento.
4.1 Per quanto riguarda il salario dell’attore, è controversa la questione a sapere se nel precedente posto di lavoro presso la ditta __________ egli abbia percepito fr. 4’400.-- mensili netti per 13 mensilità, come indicato dalla lettera di assunzione del 28 giugno 1994 (doc. Q) e ritenuto nel giudizio pretorile, oppure, come sostenuto dall’appellante, fr. 4’400.-- mensili lordi, importo risultante dall’attestazione ufficiale dell’agenzia AVS di __________ (doc. 2).
Il convenuto, in primo luogo, invoca in proposito l’irricevi-bilità formale doc. Q, sostenendo che esso sarebbe stato prodotto in replica senza che si potesse dedurre dal testo dell’allegato quale fosse la circostanza che con tale documento si voleva comprovare, ma è proprio siffatta censura ad essere irricevibile, per essere stata sollevata per la prima volta solo con l’appello (art. 321 CPC) e non già con la duplica, come sarebbe stato logico se il convenuto avesse realmente ritenuto -ma la tesi è risibile- di avere subito un pregiudizio per la mancata comprensione del motivo per cui l’attore aveva prodotto il doc. Q.
Ciò premesso, può essere condiviso l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal Pretore, e la conclusione da lui raggiunta secondo cui il precedente salario dell’attore sarebbe stato di fr. 4’400.-- netti, e non lordi.
Contrariamente all’opinione del convenuto, non vi è infatti alcuna discrepanza ai fini del presente giudizio tra il doc. 2 e il doc. Q, dato che gli stessi, a ben vedere, riguardano delle circostanze di fatto tra di loro differenti: il doc. 2 attesta l’ammontare del salario dell’attore sottoposto al prelievo dell’AVS, mentre il doc. Q fa fede della pattuizione tra datore di lavoro e lavoratore circa l’ammontare del salario netto. Si può concordare con il convenuto sul fatto che di principio i due importi dovrebbero coincidere, ma rimane il fatto che la prova diretta sull’ammontare del salario netto è fornita dal doc. Q e non dal doc. 2, e questo nonostante la sua qualifica di documento ufficiale, concernente tuttavia -come si è detto- la diversa circostanza di fatto dell’ammontare del salario annunciato all’AVS e soggetto al prelievo dei contributi sociali.
4.2 Il convenuto ritiene che in ogni caso dal credito dell’attore andrebbero dedotti i fr. 1’461.65 versati dalla cassa malati __________ per il periodo di inabilità lavorativa dell’attore compreso tra il 12 e il 19 ottobre 1995, così come indicato dal doc. R.
La censura è infondata, ritenuto che nulla dimostra con la necessaria certezza che il pagamento in questione sia stato effettuato in favore dell’attore piuttosto che in favore del convenuto. Posto che l’attore non ha affatto ammesso di avere ricevuto il pagamento, ma si è limitato ad affermare che l’indennità è stata versata, ed atteso che titolare dell’assicurazione collettiva in questione -e perciò destinatario (ma non titolare) di eventuali prestazioni- sembra essere il convenuto e non l’attore (II CCA 15 febbraio 1996 in re U./A. SA), permane in effetti una situazione di incertezza che -in assenza di migliori elementi- non può essere senz’altro risolta a sfavore del dipendente.
Questa soluzione è del resto confortata dalla contraddittorietà del comportamento del convenuto medesimo, che sembra dimenticare di avere esplicitamente computato con le conclusioni (pag. 6) l’importo in questione nel credito di controparte, ammettendo con ciò implicitamente di avere beneficiato in prima persona del versamento dell’assicuratore.
4.3 Il convenuto insorge infine contro la decisione di avere ritenuto non provata la propria pretesa risarcitoria, in parte opposta in compensazione ed in parte oggetto della domanda riconvenzionale, sostenendo che la prova del fondamento della pretesa risulterebbe dalle deposizioni __________. Si tratta di doglianze ingiustificate: dal momento che il convenuto afferma di procedere per il risarcimento del danno consistente nell’avvenuta delibera a terzi di lavori di competenza dell’attore, la prova dell’esistenza di tale danno va fornita mediante la dimostrazione dell’avvenuto pagamento a terzi della corrispondente somma di denaro. Le deposizioni invocate non forniscono tale prova; al contrario, il teste __________ afferma che parte dei lavori lasciati in sospeso dall’attore furono eseguiti da altre persone, mentre gli altri non furono deliberati a terzi. Se ne deve concludere che il convenuto non ha subito alcun reale aggravio in conseguenza della partenza dell’attore, ritenuto comunque che da tale asserito aggravio avrebbe comunque dovuto essere dedotto il salario che l’attore avrebbe percepito durante l’effettuazione di tali lavori, con i che l’ammontare del danno non sarebbe comunque stato quello vantato in causa.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione sia dell’appello principale che di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 maggio 1998 di __________ è respinto.
II Le spese della procedura di appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 300.--
già anticipati dal convenuto, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 23 giugno 1998 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura di appello adesivo consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.--
già anticipati dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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