AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.112
Data decisione, Autorità: 11.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00112
Lugano 11 gennaio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00148 (già 4565) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 18 gennaio 1994 da
tutti rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 72’675.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 67’702.-;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 marzo 1998 ha accolto per fr. 61’275.- più interessi;
appellante la convenuta con atto di appello 29 aprile 1998 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con osservazioni 25 maggio 1998 postulano la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 25 ottobre 1988 __________ conferì a __________ succursale di __________, il mandato di amministrare il suo patrimonio che a quel momento ammontava a fr. 1’179’968.- ed era investito in titoli obbligazionari, tra cui figuravano fr. 90’000.- in obbligazioni __________ Int. 6% 1987-1992; un’ulteriore obbligazione __________ di fr. 5’000.- venne immessa nel deposito dal cliente in novembre.
La vendita da parte della banca, il 27 marzo 1991, dei titoli __________ ad un corso del 23.5%, dopo l’improvviso crollo delle loro quotazioni dal 79.25% al 25% successivo alla sospensione delle contrattazioni in borsa tra il 20 settembre e il 17 ottobre 1990, ha dato origine alla presente causa.
B. Con la petizione in rassegna __________, eredi di __________, nel frattempo deceduto, hanno chiesto la condanna __________ al pagamento di fr. 72’675.-, pari alla differenza tra il valore nominale dei titoli __________ ed il ricavo dalla loro vendita, rimproverando all’istituto di credito una negligente gestione del mandato di amministrazione, segnatamente per non aver venduto al momento opportuno i titoli in questione, ancorché in presenza di importanti indizi che sconsigliavano il mantenimento dell’investimento.
In sede conclusionale la pretesa attorea è stata ridotta a fr. 67’702.- e in subordine a fr. 63’202.-, ritenuto che dall’istruttoria era risultato che i titoli avrebbero dovuto essere sostituiti già il 25 ottobre 1988 rispettivamente a fine 1989 - inizio 1990.
C. La convenuta si è opposta alla petizione, contestando di aver gestito con negligenza il mandato di amministrazione ed ha evidenziato in particolare l’imprevedibilità dell’evoluzione del titolo __________, sfociata con la sospensione delle sue contrattazioni in borsa nel settembre - ottobre 1990 e con il suo conseguente crollo alla riapertura dei mercati.
D. Il Pretore nel suo giudizio ha accolto la petizione per fr. 61’275.-.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che nelle particolari circostanze, visto il profilo conservativo del cliente e ritenuto il carattere parzialmente speculativo delle obbligazioni __________, sarebbe stato opportuno e necessario da parte della banca vendere i titoli già nel dicembre 1989, quando la quotazione ebbe un’importante flessione dal 100.5% al 88%; il fatto che i titoli fossero stati acquistati dal cliente stesso, prima e dopo il conferimento del mandato, non doveva indurre la banca ad agire diversamente. Escluso, stante l’esistenza di una sua colpa grave, che la convenuta potesse far capo a una clausola contrattuale di limitazione della responsabilità, agli attori andava senz’altro risarcita la perdita subita, che corrispondeva alla differenza tra il ricavo della vendita nel dicembre 1989 con una quotazione dell’88% (fr. 83’600.-) e quanto effettivamente incassato nel marzo 1991 (fr. 22’325.-).
E. Con l’appello la convenuta auspica la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione.
L’appellante rimprovera innanzitutto al Pretore di non aver assolutamente considerato che la banca e il cliente avevano a suo tempo concluso un accordo transattivo in merito al risarcimento delle perdite subite sui titoli __________ e __________, ciò che di fatto impediva l’inoltro di una causa.
Il giudizio con cui il perito giudiziario e con lui il primo giudice avevano concluso che la banca avrebbe dovuto vendere i titoli in questione già nel dicembre 1989 era in ogni caso errato per tutta una serie di motivi: intanto proprio in quel mese il cliente aveva rinnovato alla banca il mandato, autorizzando oltretutto nuovamente le operazioni sulle opzioni, per loro natura di carattere speculativo; proprio per il fatto che il cliente interveniva personalmente nel decidere la politica degli investimenti, assumendosi la relativa responsabilità, il mandato era stato retribuito in maniera ridotta; il rating lievemente speculativo attribuito al titolo __________ era ampiamente compensato dal buon rendimento percentuale dello stesso, mentre che i giudizi della stampa specializzata, che si era espressa in termini positivi nei confronti della debitrice obbligazionaria, confermavano pur sempre la bontà dell’investimento; in ogni caso nemmeno il calo della quotazione poteva costituire un concreto segnale d’allarme, tale evoluzione essendo dovuta a motivi tecnici e meglio all’aumento dei tassi d’interesse sul franco svizzero, tanto più che in seguito il titolo era comunque ancora risalito al 93.5%.
In sostanza non vi era pertanto alcuna negligenza a carico della convenuta. Nel primo giudizio non era infine stata considerata la buona performance ottenuta dalla gestione, né la limitazione pattizia della responsabilità per colpa lieve.
F. Delle osservazioni con cui gli attori hanno postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
In forza del mandato la banca è tenuta a salvaguardare gli interessi del cliente nel modo che essa ritiene più opportuno (perizia p. 1 e 2, cfr. doc. 5 e 6): alla banca compete in particolare l’obbligo di sorvegliare regolarmente il patrimonio affidatole, il che significa che essa non può accontentarsi di osservare passivamente l’evoluzione del patrimonio, ma che, qualora le condizioni particolari dovessero evidenziare la necessità di un intervento, essa ha senz’altro l’obbligo di agire tempestivamente in tal senso (Spälti, op. cit., p. 75), ritenuto che il mancato intervento costituisce una violazione contrattuale che può dar luogo ad una pretesa per risarcimento danni (art. 398 CO).
La censura è del tutto infondata.
È ben vero che nel corso del 1991 le parti si erano accordate nel senso di risarcire a __________ un terzo (fr. 15’000.-) della perdita da lui subita con le obbligazioni __________. Non è per contro provato e la circostanza deve in definitiva andare a scapito della convenuta -cui incombeva l’onere della prova (art. 8 CC)- che in margine a quell’accordo le parti abbiano inteso regolare e abbiano concretamente regolato anche la questione relativa alla perdita risultante dalle obbligazioni __________ __________ in particolare concludendo che per quest’ultima non vi sarebbe stato alcun risarcimento. Un accordo in tal senso, la cui esistenza è stata evidenziata per altro in termini assai vaghi dal teste __________ (verbale p. 28: “ci siamo lasciati con una stretta di mano e con la sua affermazione ádi __________ ñ che avrebbe dato fiducia sia al mandato che alla gestione: per noi e per lui la faccenda era chiusa, inteso su tutta la questione ivi compreso i __________ ”), oltre che improbabile nella sua collocazione temporale -non appare in effetti possibile, per il fatto che l’esito della discussione è stato il pagamento del risarcimento per i __________, avvenuto il 15 marzo 1991 (doc. 11), che tale incontro possa aver avuto luogo, come indicato dal teste __________ alla fine del 1991- è stato infatti espressamente negato dal teste __________ (verbale p. 24), di modo che, per giurisprudenza invalsa, di fronte a riscontri probatori contraddittori il giudice, nella sua valutazione, deve concludere per la loro reciproca elisione, ciò che di fatto impone di decidere in sfavore della parte caricata dell’onere probatorio (Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 7 ad art. 90; IICCA 9 dicembre 1993 in re O./P. SA, 7 settembre 1994 in re I. SA/T. SA, 13 febbraio 1995 in re C. S.r.l./L. SA, 9 maggio 1995 in re S./M. SA, 9 novembre 1995 in re Z./G. S.p.A.).
È ben vero che il corso delle obbligazioni __________ era sceso in poco meno di un anno dal 100.5% all’88%. Nonostante il diverso avviso del perito giudiziario (che invero si è espresso in termini condizionali, cfr. perizia p. 8 e 11), tale dato, che comunque doveva indurre la banca ad una certa prudenza e a controllare con maggiore attenzione l’evoluzione del mercato, non appare tutto sommato decisivo.
È in primo luogo evidente -si veda l’analoga evoluzione avuta da altri titoli presenti nel portafoglio del cliente (doc. 9)- che il calo in quel periodo delle quotazioni delle obbligazioni __________, in quanto titoli esteri in franchi svizzeri, fosse in parte dovuto a motivi tecnici e segnatamente all’aumento dei tassi d’interesse sul franco svizzero (cfr. doc. 14, perizia p. 17).
Va pure rilevato che a quel momento il titolo __________, specialmente quello azionario, era sostanzialmente ben considerato dalla stampa specializzata (cfr. Financial Times 20.10.1989 e dell’8.11.1989, Wall Street Journal 8.11.1989, 5.12.1989 e 15-16.12.1989, Neue Zürcher Zeitung 2.11.1989, doc. 18).
Ma soprattutto -circostanza, questa, di cui il perito non ha assolutamente tenuto conto- il cliente, proprio pochi giorni prima, l’11 dicembre 1989 (doc. 6) aveva provveduto a rinnovare alla banca il mandato d’amministrazione, dando con ciò il suo implicito avallo alla scelta dell’istituto di credito di mantenere nel portafoglio i titoli __________, anche se scesi all’88%; d’altro canto, contrariamente a quanto ritenuto dal perito (perizia p. 10), ad ulteriore conferma del fatto che il cliente non aveva escluso a priori gli investimenti parzialmente speculativi, e con questi anche quello sui titoli __________ (i quali per altro, secondo il perito, avevano comunque un futuro assicurato, perizia p. 4), va pure evidenziato che in quell’occasione __________ aveva altresì rinnovato alla banca l’autorizzazione ad operare sul mercato delle opzioni (perizia p. 9, doc. 6).
In definitiva, nella situazione concreta, non vi è motivo per ritenere che la banca fosse contrattualmente tenuta a vendere già a quel momento i titoli in questione, la decisione di vendere o non vendere, visto anche l’andamento altalenante tenuto dal titolo in precedenza (perizia p. 8), rientrando nel suo potere discrezionale (cfr. perizia p. 7), senza che in ciò si potesse ravvisare una negligenza.
L’istruttoria di causa ha in effetti provato che le obbligazioni __________ nell’estate 1990 non sono crollate improvvisamente, ma che il crollo era stato preceduto da segnali che la banca, in quanto amministratrice di patrimoni a titolo professionale, avrebbe senz’altro dovuto recepire.
È l’appellante stessa che ha affermato che tra le azioni __________ e le obbligazioni __________ vi fosse un evidente legame, nel senso che i giudizi che valevano per le une potevano essere riportati, in misura lievemente attenuata, anche sulle altre (cfr. conclusioni p. 13 e appello p. 17 e seg.): ebbene, dagli atti è risultato che in un solo mese, tra l’agosto ed il settembre 1990, le azioni __________ -prima ancora del loro crollo a 108 p. il 20 settembre alla borsa di __________ e della successiva sospensione delle contrattazioni sul titolo (cfr. Basler Zeitung del 4.10.1990, doc. 19)- erano passate da una quotazione superiore ai 450 p. in agosto (cfr. Neue Zürcher Zeitung 21.9.1990, doc. 19) a 243 p. il 19 settembre (Basler Zeitung 4.10.1990, doc. 19), con in particolare un repentino calo da 417 p. (Wall Street Journal 14.8.1990, doc. 18) a 307 p. (Financial Times 21.8.1990, doc. 18) nella settimana dal 14 al 21 agosto. La stampa specializzata non aveva del resto mancato di far rilevare che in quel periodo la società __________ era oggetto di un’inchiesta da parte delle autorità finanziarie inglesi per sospette irregolarità (Financial Times 19.8.1990 e 21.8.1990, doc. 18).
L’obbligazione __________ aveva pure subito in quel periodo un’analoga evoluzione, passando dal 93.5% all’82% in un solo mese (doc. 13 p. 1), ciò che non poteva unicamente lasciarsi ricondurre al lieve aumento dei tassi d’interesse sul franco svizzero, intervenuto nel frattempo (doc. 14).
In definitiva, a giudizio della scrivente Camera, il calo delle obbligazioni dell’11.5% in un mese (considerato invero dal perito un “forte squillo d’allarme”, cfr. complemento peritale p. 2), il calo delle azioni del 30% in una sola settimana e complessivamente del 46% in un mese, il tutto accompagnato da informazioni non proprio rassicuranti da parte della stampa specializzata, avrebbero senz’altro dovuto indurre una banca attenta e, a maggior ragione, la più importante banca svizzera a vendere il titolo prima del crollo il 20 settembre delle azioni sulla piazza di __________ della conseguente sospensione delle contrattazioni in Inghilterra e in Svizzera, e del successivo crollo delle obbligazioni, a metà ottobre, alla riapertura delle contrattazioni a Zurigo.
È in effetti evidente che la ricerca della performance (nel senso del “rendimento medio”) non deve andare a scapito del capitale messo a disposizione dal cliente, come è invece avvenuto nel caso concreto; in ogni caso il perito (perizia p. 14) non è stato in grado di accertare i dati sulla “performance globale” (cioè comprensiva degli utili e delle perdite di capitale), per cui in pratica nemmeno è possibile stabilire se la stessa sia effettivamente stata buona.
Quanto alla limitazione pattizia della responsabilità della banca alla sola colpa grave e al dolo, il Pretore ha giustamente rilevato che nel caso concreto la stessa non esplicava alcun effetto, atteso che alla convenuta andava senz’altro rimproverata una colpa grave (IICCA 22 agosto 1996 in re G. SA/B.).
Appurato così che i titoli avrebbero dovuto essere venduti al più tardi il 18-19 settembre 1990 con una quotazione dell’84% (cfr. doc. 13 p. 2, con un ricavo di fr. 79’800.-) e che gli stessi sono invece stati venduti nel marzo 1991 al 23.5% (con un beneficio di fr. 22’325.-, cfr. doc. 11 e perizia p. 8), il danno da risarcire agli attori può pertanto essere quantificato in fr. 57’475.-.
L’appello è pertanto parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 aprile 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 marzo 1998 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:
§ Di conseguenza la convenuta __________, è tenuta a versare in solido ad __________, la somma di fr. 57’475.- oltre interessi al 5% dal 18 gennaio 1994.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’550.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’600.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 14/15 e per 1/15 sono poste a carico degli appellati, a cui l’appellante rifonderà inoltre fr. 1’500.- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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