AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.110
Data decisione, Autorità: 10.09.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00110
Lugano 10 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.01281 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24 luglio 1995 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
che il Pretore, con sentenza 24 marzo 1998, ha accolto condannando il convenuto a versare all’attrice l’importo di Fr. 79’650.– oltre interessi al 5% dal 5 settembre 1992.
Ed ora sull’appello 28 aprile 1998 di __________ che chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione mentre la controparte, con osservazioni 8 giugno 1998, ne chiede la reiezione.
Considerato
che, con pronuncia 14 luglio 1998, questa Camera ha fatto ordine all’appellante __________ di prestare, ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 litt. b) CPC, una cauzione processuale di Fr. 3’000.– entro il 1 settembre 1998 con la comminatoria che la decorrenza infruttuosa di questo termine avrebbe avuto come conseguenza lo stralcio dell’atto di appello;
che, con lettera 1 settembre 1998, il patrocinatore dell’appellante chiede una proroga di 15 giorni del termine per il versamento della cauzione poiché non sarebbe riuscito a contattare il suo cliente;
che la domanda di proroga, formulata del resto l’ultimo giorno utile quando invece dovrebbe essere presentata prima della scadenza del termine (art. 130 cpv. 2 CPC), non può essere accolta poiché la conoscenza dell’obbligo di prestare cauzione risale al 18 luglio 1998, giorno successivo all’intimazione del decreto del 14 luglio 1998, e la probabilità di sottostare ad un tale impegno doveva essere nota al patrocinatore dell’appellante già a far tempo dalla notifica delle osservazioni all’appello dell’ 8 giugno 1998 contenenti anche la domanda di prestazione di cauzione nei confronti della quale __________ è rimasto silente;
che il termine assegnato - oltre un mese - ed il contenuto importo chiesto avrebbero permesso ad una parte diligente, anche se domiciliata all’estero, di far fronte all’ obbligo impostole senza necessità di chiedere proroghe, nella specie poi perfettamente ingiustificate non ravvisandosi nei motivi esposti nemmeno giustificazioni atte a fondare una domanda di restituzione in intero;
che la conseguenza, annunciata, della mancata prestazione della cauzione processuale è lo stralcio dell’appello che viene, con la presente decisione, formalizzato;
che all’appellante vanno caricati i costi di questo giudizio e le ripetibili per la controparte;
Per i quali motivi
visto l’art. 153 cpv. 3 CPC
e, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 28 aprile 1998 di __________ nei confronti della sentenza 24 marzo 1998 della Pretura di Lugano, sez. 1 (inc. no. OA.95.01281) è stralciato dai ruoli.
La tassa di giustizia in Fr. 200.– e le spese in Fr. 50.– (totale Fr. 250.–), già anticipate dall’appellante rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 3’000.– per ripetibili d’appello.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster