AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.103
Data decisione, Autorità: 30.09.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00103
Lugano 30 settembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.253 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 9 aprile 1997 da
rappr.
contro
rappr.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’000.-- oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 10 aprile 1998 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 27 aprile 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni 22 maggio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, il convenuto sino alla fine del 1994 avrebbe occupato in qualità di inquilino l’appartamento n. __________ del blocco __________ della comproprietà in questione, all’epoca di proprietà di __________.
Stante il mancato pagamento delle spese condominiali degli anni 1992-1994 da parte del __________, l’appartamento sarebbe poi stato venduto ai pubblici incanti il 15 febbraio 1995.
Il convenuto avrebbe in seguito accettato di pagare un importo di fr. 10’000.-- a valere quale saldo delle suddette spese condominiali, promessa che egli non avrebbe tuttavia onorato, dal che la presente causa.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione contestando l’esistenza di un proprio obbligo all’assunzione degli oneri condominiali, che secondo l’art. 712h CC graverebbero solo il proprietario del fondo, ovvero in concreto il signor __________. Non avendo il convenuto rilasciato alcuna promessa di pagamento, non si potrebbe nemmeno ritenere che egli abbia assunto il debito del suo locatore, e quand’anche l’avesse fatto la sua dichiarazione sarebbe viziata da errore essenziale, così che nulla giustificherebbe il richiesto pagamento.
C. Il Pretore sulla scorta delle risultanze istruttorie ha ritenuto comprovata l’avvenuta assunzione ex art. 176 CO da parte del convenuto del debito del __________, concordemente ridotto a fr. 10’000.--, ed ha di conseguenza accolto la petizione.
D. Con l’appello il convenuto postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione ribadendo, in sintesi, la tesi del mancato perfezionamento dell’accordo di assunzione del debito o, in subordine, l’inefficacia di tale accordo per errore essenziale, eccezione che il Pretore avrebbe omesso di esaminare.
E. Delle argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1.1 Il primo argomento a questo proposito riguarda l’asserita inaffidabilità dei testi che hanno deposto per l’esistenza del consenso del convenuto al pagamento di fr. 10’000.--, essendo due di essi dipendenti della __________ estensori dell’atto introduttivo di causa, ed essendo il terzo un condomino dello stabile.
1.1.1 Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che il solo fatto che un teste sia dipendente di una parte non permette ancora, in assenza di elementi di sospetto scaturenti dalla deposizione -segnatamente della grave discordanza del suo contenuto al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre prove- di dubitare della sua indipendenza e pertanto dell’attendibilità della testimonianza (II CCA 29 febbraio 1996 in re O. SA/F. e riferimenti; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 19).
Nel caso di specie, oltre a non essere i testi __________ dipendenti dell’attrice, ma solo della società incaricata dell’amministrazione del condominio -il che attenua evidentemente quel legame in cui il convenuto, a torto, ravvisa il fondamento dei propri dubbi-, è addirittura pacifico, stante il silenzio dello stesso convenuto, che non vi è alcun elemento di contrasto tra le risultanze delle deposizioni ed altri elementi di causa, eccezion fatta per la diversa ma (quella sì) interessata opinione del convenuto.
Non potendosi desumere alcunché dal fatto che i testi, nell’esecuzione delle proprie mansioni di incaricati della gestione del condominio in esame, abbiano firmato l’atto introduttivo di causa -capita del resto abitualmente anche agli avvocati di citare se stessi come testi nelle cause da loro condotte (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 228, n. 6)-, le riserve del convenuto circa l’attendibilità dei due predetti testimoni possono tranquillamente essere superate.
1.1.2 Di analogo tenore, e quindi parimenti infondati, sono i sospetti che il convenuto esprime all’indirizzo del teste avv. __________, proprietario di un appartamento del condominio __________ che sarebbe “parte molto interessata”, mentre addirittura ingiuriosa nei riguardi del primo Giudice -e la violazione dell’art. 68 CPC viene qui formalmente rilevata- è l’insinuazione secondo cui “solo la compiacenza del Pretore permette che egli si dichiari disinteressato all’esito della lite” (appello, punto 2, pag. 7).
E’ bene rammentare al convenuto che l’indiretto interesse economico di un condomino all’esito della lite avente per parte la comunione dei comproprietari, e perciò non lui medesimo, non è superiore, ed è direttamente paragonabile, a quello che può avere un azionista di minoranza nella causa riguardante la società anonima della quale possiede una partecipazione, ma della quale non è organo e con la quale non si identifica, così che la possibilità per lui di deporre come teste, e dichiararsi indifferente all’esito della lite, è del tutto pacifica (II CCA 14 marzo 1996 in re A./C.).
In assenza di altre e più qualificanti censure sulla pretesa inattendibilità della deposizione, ne deve conseguire la sua rilevanza ai fini del giudizio.
1.2 Quo al contenuto materiale delle deposizioni contestate, il convenuto invece di tacciare il Pretore di compiacenza avrebbe fatto meglio a rilevare che il teste avv. __________ in merito all’asserito accordo di assunzione del debito si limita a riferire quanto ha appreso da terze persone (“Vi sono stati dei contatti che tra queste parti che mi sono stati riferiti da entrambi....si trattava di un accordo verbale che mi è stato confermato sia dall__________che dalla __________ ”), il che, per invalsa giurisprudenza, priva la sua deposizione di ogni efficacia probatoria (da ultimo: II CCA 8 settembre 1998 in re H. AG/C.).
Le deposizioni __________ costituiscono invece la prova del fatto che il convenuto, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha effettivamente dichiarato di volersi assumere, limitatamente ai fr. 10’000.-- a cui esso è stato ricondotto, il debito per oneri condominiali di __________, mentre è irrilevante la questione a sapere se egli abbia voluto assumere il debito cumulativamente con il precedente debitore o se invece con tale assunzione abbia voluto liberarlo, non mutando nelle due ipotesi l’obbligo al pagamento del resistente.
Ed in effetti il convenuto nel proprio gravame non può negare che questi testi, sulla base di personali constatazioni, abbiano concordemente deposto in questi termini, ma per inficiare la portata delle loro dichiarazioni egli obietta che essi non avrebbero spiegato quando l’accordo si sarebbe perfezionato, né avrebbero precisato il motivo per il quale egli avrebbe voluto assumersi un impegno di pagamento, né ancora se egli era consapevole di non avere alcun obbligo legale all’assunzione di quel debito (appello, pag. 7 e 8).
L’obiezione è nel complesso inconsistente.
A prescindere dal fatto che il teste __________ indica con esattezza dove e quando l’accordo si è perfezionato (il 3 maggio 1995 alle 10.00 negli uffici del convenuto), il convenuto dimentica che il teste in udienza non rilascia una dichiarazione, ma risponde alle domande che gli vengono formulate, e che pertanto il suo silenzio su determinati aspetti di un avvenimento non significa che la deposizione non è attendibile, ma che la parte che aveva interesse all’accertamento di quei particolari ha omesso di formulare le corrispondenti domande.
1.3 Il convenuto adduce inoltre che le prove documentali dimostrerebbero il mancato perfezionamento dell’accordo di assunzione del debito (punto 3.1, pag. 7), ma l’argomentazione è fuorviante: vero è semmai che l’accordo non risulta in forma documentale, ma è invece stata dimostrata la sua sussistenza in forma orale, dal che è irrilevante l’accenno a documenti che sarebbero stati manipolati, non essendo gli stessi rilevanti ai fini del giudizio.
L’argomentazione è infondata e contraddittoria: se infatti si fosse trattato di un debito del convenuto, non vi sarebbe stato alcun bisogno del suo consenso alla sua assunzione, né di conseguenza un’assunzione di debito gli sarebbe stata prospettata; vero è invece che l’assunzione di debito -cumulativa od esclusiva- riguarda sempre per sua stessa natura un’obbligazione della quale non si è già debitori, così che è manifesto che il preteso errore del convenuto, quand’anche vi fosse stato, sarebbe ben lungi dall’essere essenziale, ma sarebbe in sostanza un poco comprensibile errore sui motivi, in forza del quale il convenuto non potrebbe comunque sottrarsi all’obbligo validamente assunto (art. 24 cpv. 2 CO).
Ne segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello 27 aprile 1998 di __________ è respinto.
II. E’ intersecata la frase “Di conseguenza parte molto interessata e solo la compiacenza del Pretore permette che egli si dichiari disinteressato all’esito della lite” a pagina 7 dell’appello.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 550.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 700.-- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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