AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.99
Data decisione, Autorità: 01.10.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00099
Lugano 1° ottobre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.71 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 29 gennaio 1996 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 24’503.50 oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 18 marzo 1998 ha accolto per fr. 23’703.50 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 23 aprile 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 13 maggio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attrice sostiene di essere stata incaricata dal convenuto di eseguire i lavori di modifica della rampa d’accesso alla casa di cui al fondo n. __________ di __________ progettati per conto dell’attore dall’arch. __________ e volti a diminuirne la pendenza, così che la di lui vettura BMW serie 7 IL transitandovi non toccasse il suolo con il fondo.
Ad opera eseguita, in fedele esecuzione del progetto, il convenuto si sarebbe lamentato di non potere transitare con la vettura in questione per la larghezza ridotta della rampa.
Avendo l’attrice lavorato ad opera d’arte secondo le direttive ricevute, le sarebbe dovuto il saldo della mercede contrattuale di fr. 24’503.50 oltre interessi, somma oggetto della presente causa.
B. Nella risposta del 22 maggio 1996 il convenuto si è opposto alla petizione contestando l’esecuzione dell’opera, atteso che la rampa avrebbe una pendenza tanto forte da renderla inagibile. Sarebbe perciò pacifica la responsabilità dell’attrice, che avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire l’opera difettosa. In ogni caso l’attrice, che avrebbe fatturato fr. 75’248.10 a fronte di una mercede contrattuale di fr. 50’744.60, non avrebbe eseguito tutti i lavori da lei fatturati, né sarebbe stato validamente deliberato alcun lavoro supplementare, così che essa nulla più potrebbe pretendere.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto in cui la mercede è stata determinata solo in via approssimativa, ha riconosciuto l’esistenza di gravi difetti della rampa, che non sarebbe atta allo scopo per il quale è stata costruita.
Di questo non sarebbe tuttavia responsabile l’attrice, che non avrebbe commesso alcun errore nella fase esecutiva ad eccezione della mancata sigillatura dei giunti, così che le sarebbe dovuto il saldo della richiesta mercede nella misura di fr. 23’703.50 oltre interessi.
D. Con l’appello il convenuto postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il contratto di appalto doc. A, con cui sarebbero state superate eventuali divergenti pattuizioni, avrebbe previsto una mercede complessiva di fr. 50’744.60 con la pattuizione di prezzi fissi, importo già pagato dal convenuto che perciò già solo per questo motivo nulla più dovrebbe all’attrice, atteso che un’eventuale sua pretesa supplementare avrebbe dovuto fondarsi sui prezzi unitari posti alla base del contratto doc. A, il che però non è stato.
Oltre a ciò, non si potrebbe ammettere che il convenuto è stato vincolato dal progettista e direttore dei lavori quo alla richiesta di opere supplementari, non possedendo l’arch. __________ la facoltà di rappresentarlo a tal fine. La pretesa di causa dovrebbe per questo motivo ridursi di almeno fr. 17’551.80, pari al valore delle opere supplementari.
E. Delle osservazioni 13 maggio 1998 dell’attrice, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In linea di principio, chi, come l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (da ultimo: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA).
Una delle censure dell’appellante al giudizio pretorile concerne proprio l’esistenza del consenso contrattuale, sostenendo il ricorrente che l’architetto -progettista e direttore dei lavori- da lui designato, non avrebbe avuto la facoltà di vincolarlo validamente con l’ordinazione di lavori supplementari.
2.1 Le premesse della rappresentanza diretta ex art. 32 cpv. 1 CO sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La facoltà dell’architetto direttore dei lavori di rappresentare il committente nella conclusione di contratti con gli artigiani soggiace evidentemente anch’essa alle predette regole (II CCA 22 settembre 1997 in re C./C., 5 luglio 1994 in re G. SA/B., 12 febbraio 1993 in re F.T. SA/arch. D.G.).
Per ciò che concerne il requisito dell’agire in nome di una terza persona vi è però la presunzione naturale dell’agire dell’architetto a nome del committente se le sue manifestazioni di volontà avvengono nell’ambito di un contratto di appalto già esistente tra il committente e l’appaltatore (II CCA citate; Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. edizione, 1995, n. 799; Semjud. 1988, pag. 26 e segg.).
Per quanto attiene invece all’estensione delle facoltà conferite dal committente dell’opera all’architetto, la necessaria conseguenza dell’applicabilità dei principi generali della rappresentanza è quella che esse si determinano sulla base del contenuto del contratto tra il committente e l’architetto (Schwager, opera citata, n. 804-807, 838). Non può quindi essere ammessa a priori la facoltà di rappresentanza dell’architetto per compiti esulanti dal contenuto precipuo dei compiti assegnatigli dal mandante (di regola progettazione e/o direzione dei lavori), ed è perciò con cautela, in base al contenuto concreto del loro contratto, che si può ammettere la facoltà per l’architetto di contrattare con gli appaltatori in nome e per conto del suo mandante (Schwager, opera citata, n. 823, 841) oppure, in quest’ambito, anche solo di chiedere l’esecuzione di lavori supplementari (Schwager, opera citata, n. 842).
D’altro canto vale comunque la regola generale per cui la procura al rappresentante non deve necessariamente essere esplicita, ma può al contrario venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.).
Inoltre, se il rappresentante agisce senza procura il rappresentato, ancorché non vincolato, ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl, opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400), il che può nuovamente avvenire in forma tacita ed essere deducibile dalle circostanze (Zäch, opera citata, n. 53-55 ad art. 38 CO).
2.2 Nel caso di specie il teste arch. __________ che non è parte in questa procedura e la cui deposizione, contrariamente all’opinione dell’appellante, oltre che formalmente ammissibile, appare lucida e coerente- ha riferito sul contenuto e la natura dei suoi rapporti con il mandante.
Risulta così che tali rapporti erano -dal profilo economico- riassunti in un preventivo, ammesso agli atti come doc. Z, che indica un importo globale di fr. 98’500.--, dal che (doc. Z, pag. 1), tolti i costi per arredamento e i “costi secondari” (cioè gli onorari del progettista e del geometra), si deduce l’esistenza, del contesto del rapporto tra il mandante e l’architetto, della disponibilità ad una spesa per l’opera in questione di fr. 75’300.--importo fino a concorrenza del quale va perciò presunta l’esistenza della facoltà dell’architetto di operare con il consenso del mandante.
Con questa premessa, vanno sicuramente disattese le obiezioni del convenuto relative ai lavori di pavimentazione, trattandosi di opera esplicitamente contemplata da detto preventivo, di modo che il direttore dei lavori ben poteva deliberarne l’esecuzione all’attrice con effetto vincolante per il convenuto.
Quo alle altre opere esulanti dal preventivo della ditta attrice, il teste ne quantifica il valore in fr. 11’000.--, con ammissione che vincola il committente e costituisce prova dell’ammontare della mercede dell’appaltatrice per tali opere (II CCA 21 marzo 1997 in re I. SA/E. SA, 15 maggio 1996 in re P./W., 26 aprile 1996 in re P./H.), e riferisce essersi trattato di lavori rivelatisi necessari durante l’esecuzione dell’opera, ossia degli imprevisti, quali la sistemazione dell’alimentazione dell’acqua, la muratura del pluviale, il recupero degli spazi vuoti, la sostituzione della canalizzazione esistente.
Data la natura di queste opere, non si può affermare che sia trattato di vere e proprie opere supplementari -ovvero di lavori esclusi dal contratto iniziale e volti al conseguimento di un’opera differente e più onerosa di quella originariamente prevista- ma è invece vero che le contingenze emerse durante l’esecuzione dell’opera prevista ne hanno resa più gravosa la realizzazione, imponendo dei provvedimenti atti all’eliminazione degli imprevisti, il cui costo si è ripercosso su quello dell’opera.
Se ne deduce che il direttore dei lavori era sicuramente autorizzato alla loro delibera in nome e per conto del convenuto, e questo sia nell’ambito del rapporto contrattuale esistente tra loro, ma -data la natura di questi lavori-anche nella diversa prospettiva di una gestione d’affari senza mandato (art. 422 CO).
A questo convincimento concorrono inoltre il fatto che non è stato significativamente ecceduto il budget globale di cui al doc. Z, ed inoltre la circostanza per cui nella corrispondenza preprocessuale mai si è accennato alla questione della mancanza di potere di rappresentanza dell’architetto (medesima situazione in: II CCA 26 giugno 1996 in re O. SA/M.), con il che l’eccezione del convenuto si rivela in definitiva pretestuosa.
L’appello è perciò per il resto interamente incentrato sulla questione della congruità della mercede richiesta dall’appaltatrice.
3.1 A questo proposito il convenuto adduce ripetutamente il fatto che il contratto d’appalto avrebbe previsto dei “prezzi fissi”, ma nondimeno osserva, correttamente, che tale indicazione non permetterebbe di concludere per la pattuizione di una mercede forfetaria ai sensi dell’art. 373 CO (punto 3.2.1, pag. 13).
La precisazione del convenuto non è priva di rilevanza: non esistendo altre alternative nel nostro ordinamento legale, dalla mancata pattuizione di una mercede a corpo discende necessariamente l’applicabilità della norma dispositiva dell’art. 374 CO, con la conseguenza che la mercede è da determinare in base al valore del lavoro e del materiale (per tante: II CCA 18 giugno 1996 in re S./B.).
3.2 Delle due eventualità previste dall’art. 374 CO, nel caso di specie ricorre quella in cui le parti hanno preventivamente stabilito la mercede in via approssimativa; così è infatti da qualificare l’indicazione nel contratto di appalto (doc. A, pag. 1) di un importo di delibera di fr. 50’774.60, al quale vanno aggiunti fr. 1’035.10, pari al 2% dell’importo dell’offerta, corrispondenti allo sconto promesso per il caso, non verificatosi, di pagamento entro 30 giorni (doc. A, pag. 1 e ultima pagina), per un totale di fr. 51’809.70.
Non è controverso che l’attrice per le prestazioni eseguite con riferimento alla rampa d’accesso litigiosa ha fatturato complessivi fr. 75’737.40 (doc. Q, R, S, T; appello, punto 1.5, pag. 4) ma, come si è detto (consid. 2.2), l’importo di fr. 6’551.80 di cui alla fattura doc. T relativo alle opere di pavimentazione e ulteriori fr. 11’000.-- per interventi imprevisti non devono essere computati sull’importo del consuntivo nell’ottica della valutazione del rispetto del preventivo, dal che la constatazione che il consuntivo per le opere originariamente previste nel contratto doc. A è in realtà di fr. 58’185.60.
Il raffronto dei due importi evidenzia un superamento del preventivo di fr. 6’375.90, pari al 12.30% dell’importo di delibera maggiorato dello sconto al quale il committente non ha diritto.
Non essendoci motivo per accordare all’appaltatrice un margine di tolleranza superiore a quello del 10%, dovendosi per il resto ritenere ecceduto in maniera sproporzionata il computo approssimativo di cui al contratto doc. A, la conseguenza, prevista dall’art. 375 cpv. 2 CO, è quella della riduzione proporzionale della mercede nella misura del 50% del sorpasso ingiustificato (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, 1996, n. 979 e 980), pari (arrotondando) a fr. 600.--.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che il più che limitato grado di accoglimento del gravame giustifica di non modificare il riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore e di accollare all’appellante l’intero costo di questa procedura (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 aprile 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 18 marzo 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, è riformato nel modo seguente:
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 6.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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