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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.98
Data decisione, Autorità: 24.09.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00098
Lugano 24 settembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.3 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord promossa con petizione 14 gennaio 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 5’581’281.-- oltre interessi;
E ora sull’ammissibilità dell’allegato 10 aprile 1997, denominato “atto preliminare separato”, con cui la convenuta, senza esaminare il merito della causa, ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale;
Laddove il Pretore con decreto 16 marzo 1998 ha statuito l’ammissibilità di tale atto, sospendendo di conseguenza il termine per la presentazione della risposta e citando le parti ad un’udienza di discussione sull’eccezione di incompetenza territoriale;
Appellante l’attrice, che con atto di appello 20 aprile 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’atto processuale 10 aprile 1997 della convenuta;
Mentre la convenuta con osservazioni 26 maggio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con petizione del 14 gennaio 1997 l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. fr. 5’581’281.-- oltre interessi in conseguenza di asserite inadempienze nella fornitura di macchine per la confezione e l’imballaggio dei prodotti dolciari dell’attrice;
che la convenuta con atto preliminare del 10 aprile 1997, nel quale non si è espressa sul merito della vertenza, ha chiesto la sospensione del termine per incoare la risposta e ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito;
che il Pretore ha citato le parti ad un’udienza di discussione, tenutasi l’11 novembre 1997, a seguito della quale egli ha assegnato all’attrice un termine di 20 giorni per presentare un allegato di risposta all’atto preliminare della convenuta;
che con memoriale del 1° dicembre 1997 l’attrice ha sostenuto l’irricevibilità dell’allegato avversario, ed in subordine la mancanza di fondamento dell’eccezione irritualmente sollevata;
che il 10 febbraio 1998 ha avuto luogo un’ulteriore udienza di discussione;
che nel decreto impugnato il Pretore, richiamata la giurisprudenza pubblicata in Rep. 1976, pag. 59, riferita ad un’eccezione di incompetenza territoriale ex art. 59 Cost, ha ritenuto che i principi ivi enunciati possano trovare applicazione per tutte le eccezioni processuali di cui all’art. 98 CPC, ed ha perciò sancito l’ammissibilità dell’allegato 10 aprile 1997 della convenuta;
che con atto di appello 20 aprile 1998 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’atto processuale in questione;
che secondo l’appellante un esame preliminare e separato della proponibilità dei fori speciali della ConvLug non sarebbe proponibile senza un approfondito esame del merito della vertenza, così che, a ben vedere, la richiesta procedura preliminare verrebbe a costituire un inutile doppione a livello istruttorio, con ripetuto accesso alle istanze superiori;
che vi sarebbe inoltre violazione dell’art. 170 CPC, che stabilisce il principio fondamentale per cui tutte le eccezioni sono da proporre con la risposta di causa, norma alla quale dovrebbe essere data la preferenza rispetto all’art. 98 CPC, ritenuta in particolare l’esistenza di una procedura preliminare regolata dall’art. 181 CPC;
che per il ricorrente l’irrita procedura sarebbe in definitiva lesiva anche dell’art. 101 CPC;
che con le proprie osservazioni del 26 maggio 1998 la convenuta propone a giudizio la reiezione del gravame;
Considerato
in diritto:
che per l’art. 91 CPC il giudice dirige il procedimento, fissando d’ufficio il termine per le comparse e per la presentazione degli atti scritti quando non sia stabilito dalla legge;
che inoltre per l’art. 94 CPC il giudice, riservate diverse disposizioni del codice, decide con ordinanza i provvedimenti disciplinanti il procedimento, mentre negli altri casi pronuncia sulle domande processuali mediante decreto;
che per provvedimento disciplinante il procedimento si intendono tutti quei provvedimenti che non toccano la sostanza del procedimento civile, ma servono unicamente a disciplinarlo, imponendo alle parti il rispetto delle norme processuali (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 94, n. 1e 2);
che ammettendo la comparsa scritta del 10 aprile 1997 della convenuta il Pretore si è limitato a fare uso della propria facoltà di dirigere il procedimento, impregiudicato ogni diritto sostanziale delle parti sul merito della vertenza o anche solo sul contenuto dell’eccezione;
che pertanto la decisione impugnata riveste per la sua natura carattere di ordinanza indipendentemente dalla veste di decreto erroneamente utilizzata dal Pretore;
che giusta l’art. 95 cpv. 1 CPC le ordinanze non sono appellabili;
che questo vale anche se il provvedimento è stato erroneamente indicato come decreto, dipendendo l’appellabilità della decisione dal contenuto sostanziale e non dalla forma (II CCA 2 novembre 1997 in re B. e llcc./K. e llcc.; I CCA 1° dicembre 1988 in re P./P.);
che l’appello dell’attrice è di conseguenza irricevibile siccome rivolto contro un’ordinanza;
che a titolo meramente abbondanziale si può comunque rilevare che il gravame è comunque infondato, meritando conferma la decisione del Pretore di estendere all’eccezione di foro in materia internazionale l’ammissibilità della trattazione anticipata dell’eccezione, statuita per quella fondata sull’art. 59 Cost. dalla citata sentenza di cui in Rep. 1976, pag. 59 e segg., fonte di una giurisprudenza dalla quale non si vede motivo di dipartirsi, dovendosene condividere ancora oggi gli intenti di economia di giudizio e semplificazione delle liti;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 aprile 1998 di __________ è irricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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