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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.96
Data decisione, Autorità: 27.04.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00096
Lugano 27 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.95.00548 (già 1’439) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione 30 giugno 1992 da
contro
__________ rappr__________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’804.40 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte;
nella quale il Pretore con due decreti entrambi datati 31 marzo 1998 ha respinto un’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini e una domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria, formulate a suo tempo dall’attore;
appellante l’attore con scritto 11 aprile 1998 con cui chiede la revoca dei due decreti con il conseguente accoglimento della domanda di restituzione in intero e concessione dell’assistenza giudiziaria, il tutto protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che nell’ambito di una causa di risarcimento danni promossa da __________ nei confronti di __________, l’attore con istanza 9 giugno 1993 ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che con decreto 31 marzo 1998 il Pretore ha respinto tale richiesta, osservando che l’attore in occasione dell’udienza preliminare del 20 ottobre 1993 aveva indicato di beneficiare di un’indennità di disoccupazione variante tra i fr. 3’800.- e i fr. 4’000.- mensili, somme che, visto il valore di causa non elevato e il fatto che egli non aveva fatto ricorso ad un legale, erano più che sufficienti per consentirgli di far fronte al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese di prova;
che con decreto di pari data il giudice di prime cure ha parimenti respinto una domanda di restituzione in intero presentata il 10 marzo 1998 dall’attore, il quale postulava la restituzione di un termine di 10 giorni assegnato con ordinanza 8 luglio 1997 per poter confermare o meno l’assunzione di due testi: il giudice nell’occasione ha rilevato che l’ordinanza in questione era stata intimata nelle forme di legge, ma che l’attore, assente all’estero senza aver preso i necessari provvedimenti per garantirsi la ricezione di atti giudiziari, per sua negligenza non lo aveva ossequiato;
che con scritto 11 aprile 1998 l’attore chiede la revoca dei due decreti con il conseguente accoglimento della domanda di restituzione in intero e concessione dell’assistenza giudiziaria, il tutto protestando spese e ripetibili;
che con riferimento alla sua situazione economica, egli afferma di essere attualmente in uno stato di grave indigenza, tanto da dover far capo alla pubblica assistenza, e che per questo motivo il Municipio di __________ il 6 aprile 1998 avrebbe preavvisato favorevolmente la richiesta di assistenza giudiziaria in una causa parallela;
che in merito alla domanda di restituzione in intero egli contesta l’esistenza di una negligenza da parte sua segnatamente per il fatto di non aver preso provvedimenti a garanzia di eventuali comunicazioni inerenti la causa, che per altro egli non poteva certo immaginare gli sarebbero prevenute in quei giorni;
considerando
in diritto
che giusta l’art. 155 CPC le persone che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria;
che presupposti per la sua concessione sono l’esistenza di uno stato di indigenza da parte del richiedente e la verosimiglianza del buon fondamento della causa;
che per costante giurisprudenza esiste indigenza quando i mezzi di cui dispone la parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico, tenendo conto della situazione economica dell’obbligato nel suo complesso, senza operare distinzioni aprioristiche tra reddito e patrimonio (DTF 119 Ia 12; Rep. 1983 p. 118, 1970 p. 67; IICCA 10 gennaio 1994 in re F./U., 26 ottobre 1994 in re G. SA/S., 19 giugno 1995 in re F./B., 7 agosto 1995 in re F./B., 16 ottobre 1995 in re K./S.B.S., 20 novembre 1995 in re B./C.S., 4 febbraio 1997 in re B./S., 22 settembre 1997 in re T./R.);
che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che il giudizio sull’esistenza dei presupposti dell’assistenza giudiziaria ed in particolare dell’indigenza può basarsi su una semplice verosimiglianza, evitando cosi uno schematismo esagerato (DTF 106 Ia 83 e ICCTF 5 febbraio 1987 in re G.), ritenuto inoltre che se la documentazione versata agli atti non permette di formulare un giudizio sul tema, il giudice ha il dovere di contribuire alla raccolta delle prove necessarie alla valutazione del caso (art. 156 cpv. 1 CPC), la procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria essendo pacificamente governata dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 1 ad art. 156; IICCA 20 novembre 1995 in re B./C.S.);
che nel caso di specie la motivazione con cui il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, basandosi unicamente sulle entrate che l’attore aveva dichiarato di disporre nel 1993 e senza ordinare ulteriori accertamenti, non può essere condivisa;
che in effetti nel frattempo la situazione economica di quest’ultimo, accertata in base ai documenti allegati allo scritto ricorsuale (dei quali si può tener conto, stante l’applicazione della massima ufficiale), si è effettivamente deteriorata, tanto è vero che egli ha tra l’altro dovuto far capo alla pubblica assistenza per importi sostanziosi (fr. 1’250.- mensili), come del resto risulta dal certificato comunale - favorevole alla richiesta di assistenza giudiziaria - rilasciato in tempi recentissimi, anche se riferito ad altra vertenza;
che in tali circostanze l’assistenza giudiziaria deve senz’altro essere concessa, la causa, a prima vista, non essendo destinata a sicuro insuccesso;
che non vi è per contro motivo per accogliere l’impugnativa contro il decreto che ha respinto la domanda di restituzione in intero;
che innanzitutto è evidente che l’attore poteva e doveva immaginare che il Pretore in data 8 luglio 1997 avrebbe potuto intimargli un’ordinanza in cui gli si chiedeva se intendeva ancora assumere i due testi, tanto più che la stessa faceva seguito a una lettera 4 luglio 1997 dello stesso attore;
che, a prescindere da ciò, lo stesso Tribunale federale in tempi recenti, confermando con ciò una costante giurisprudenza (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2, 4 e 18 ad art. 137), ha avuto modo di precisare che l’assenza all’estero di una parte non può costituire una causa di forza maggiore o un errore scusabile tale da consentire l’accoglimento di una domanda di restituzione in intero per il mancato ossequio di un termine, ritenuto che in ogni caso alla parte stessa incombe l’obbligo di adottare tempestivamente i necessari provvedimenti per ossequiarlo anche in sua assenza (ICCTF 7 novembre 1996 in re M./M. SA, con rif. a DTF 107 V 189 cons. 2, 115 Ia 14 cons. 3, 116 Ia 92 cons. 2);
che, data la particolarità del caso, non si ritiene di dover prelevare né tassa di giustizia né spese e neppure di assegnare ripetibili alla parte appellante, che risulta vincente per la questione relativa all’assistenza giudiziaria ma in egual modo soccombente per la restituzione in intero (art. 148 cpv. 2 CPC) senza però che la parte appelata sia stata chiamata a presentare osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 aprile 1998 di __________ è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza il decreto 31 marzo 1998 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, è riformato nel senso che la domanda di assistenza giudiziaria nella forma dell'esonero delle tasse e spese di giudizio è accolta.
§§ Il decreto 31 marzo 1998 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, relativo alla domanda di restituzione in intero è confermato.
II. Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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