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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.87
Data decisione, Autorità: 24.08.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00087
Lugano 24 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 23 aprile 1997 da
__________ rappr. __________
Contro
__________ rappr. __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'725.10 oltre accessori per fatture di pernottamenti goduti da terze persone nel periodo da ottobre a dicembre 1996;
richiesta cui la convenuta si è opposta e che il pretore, con sentenza 10 marzo 1998, ha integralmente accolto;
appellante la società convenuta che, con allegato 31 marzo 1998, chiede in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e, in via subordinata, la riforma del giudizio pretorile, ovvero la reiezione della petizione;
lette le osservazioni 6 maggio 1998 dell'attore con cui si oppone all'appello;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
considerato
in fatto e in diritto
Con la petizione l'attore chiede alla convenuta il pagamento del saldo scoperto poiché considera che i clienti menzionati godessero delle prestazioni alberghiere in quanto coperte dalla stessa che in tal senso aveva dato istruzioni per un primo soggiorno al direttore __________ e che, nel seguito, aveva lasciato sorgere l'impressione che quella disposizione iniziale continuasse a valere.
La convenuta si oppone alla petizione sostenendo la sua estraneità alla fattispecie già perché le persone interessate nulla hanno a che vedere con lei, in particolare non sono suoi dipendenti, né le sono legate contrattualmente. Inoltre, ammettendo di essersi assunta le spese per un primo soggiorno, sostiene di non essersi più espressa in tal senso nel seguito per cui l'albergo non aveva nessun motivo per ritenere di poter caricarle tutte le fatture litigiose.
Il pretore ha accolto la petizione considerando la fattispecie nel suo complesso. In particolare ritiene che i signori __________ (che più di tutti hanno frequentato l'albergo) erano in contatto con la __________ con la quale intendevano concludere un particolare affare, utilizzando le infrastrutture della società e disponendo persino (__________) di una chiave degli uffici; disponevano delle carte da visita della società e tale __________ consulente della __________ più volte durante i loro soggiorni in albergo, vi si recava per accompagnarli in ufficio in automobile. Il primo giudice ha pure considerato come la mancanza di autorizzazione esplicita da parte di __________ relativa ai costi d'albergo non sia determinante per escludere la sua responsabilità, tant'è che solo una delle fatture riconosciute dalla società davanti al giudice del rigetto era stata autorizzata; inoltre non può essere dimenticato che la convenuta ha ricevuto regolarmente le fatture dell'albergo e non si è mai premurata di chiarire la propria posizione, ovvero di indicare che le spese successive al suo primo messaggio fax non sarebbero più state da lei assunte. Ciò che poi ha fatto solo quando ormai l'affare al quale avevano lavorato i suoi ospiti e che le avrebbe fatto lucrare una certa percentuale era definitivamente sfumato.
La prima domanda dell'appello prospetta la nullità della sentenza pretorile per carente motivazione, ossia perché il primo giudice non ha indicato la natura del contratto intercorso fra le parti.
In subordine, riprese le argomentazioni già presentate in prima sede, l'appellante sottolinea le negligenze imputabili al direttore dell'albergo nel non chiarire la posizione dei suoi avventori.
Delle osservazioni formulate dal resistente si dirà, se necessario, nel seguito.
L'indicazione della parte attrice è modificata sulla base della dichiarazione 11 agosto 1998 dalla quale emerge che titolare __________ è la signora __________.
Il contratto d'albergo ("Gastaufnahmevertrag") è un contratto innominato che dà diritto all'ospite di occupare dietro pagamento, per un tempo determinato, uno o più locali ammobiliati, eventualmente godendo di determinati servizi (pulizia, ristorazione, ecc.: Schluep/Amstutz, Einleitung vor Art. 184 ff. OR, in Comm. di Basilea, vol. I, ed. 2, n. 343 segg.). Esso non corrisponde a un rapporto di locazione puro e semplice, a dipendenza della durata per lo più breve della permanenza dell'ospite nei locali pattuiti (op. cit., ibidem, n. 347). Obblighi dell'ospite sono essenzialmente due: l'uso conforme dei locali occupati e il pagamento del prezzo. La conclusione del contratto d'albergo non esige forma particolare (op. cit., ibidem, n. 348): essa è quindi regolata dalle norme generali del codice.
La vertenza che ci occupa non concerne la natura del rapporto contrattuale di base, ma semmai la conclusione del medesimo, da parte di __________, in favore di terzi, ossia a sapere se -agendo in proprio nome- essa abbia stipulato con l'albergo una prestazione a vantaggio di terze persone, in concreto, gli ospiti dell'albergo (art. 112 CO). Nulla muta comunque per quanto riguarda la pattuizione come tale poiché un contratto in favore di terzi, in particolare l'assunzione dell'obbligazione caratteristica da parte del promittente può avvenire sia esplicitamente, sia per atti concludenti (op. cit., ad art. 112 CO, n. 5).
A dipendenza della circostanza per cui l'unico tema in discussione è l'avvenuta conclusione del contratto fra l'albergo e la convenuta in favore delle persone che hanno usufruito delle prestazioni alberghiere, compito del giudice è la ricerca di prove, rispettivamente la valutazione delle circostanze in tal senso. E' ciò che il pretore ha fatto con abbondanza di motivi di fatto e di diritto, dovutamente esposti in sentenza. Ancorché egli non abbia definito la natura del contratto, certamente ha motivato sufficientemente la propria decisione, indicando in modo chiaro tutte le ragioni per le quali egli ha accolto la petizione (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 285, n. 2). Nel caso concreto, l'indicazione della natura del contratto, poiché non trae seco nessuna conseguenza giuridica particolare, non è determinante per la validità della sentenza. La domanda di annullamento della decisione pretorile dev'essere pertanto respinta.
Nel merito, le valutazioni operate dal pretore, così come la sua decisione non possono che trovare conferma. E' pacifico che in data 10 ottobre 1996 la convenuta ha invitato per scritto (fax) controparte a inviarle "la fattura relativa al pernottamento di questa notte (10.10.96) dei sig.ri __________ con la disposizione che avrebbe provveduto lei stessa al relativo pagamento (doc. 1). Si è trattato del primo contatto con l'albergo, almeno fra quelli oggetto delle fatture contestate, corrispondente verosimilmente con la fattura dell'11 ottobre per fr. 380.20 di cui al doc. D. Nel seguito non risulta che la convenuta abbia inviato scritti analoghi all'albergo, tuttavia essa ha ricevuto a intervalli regolari tutte le fatture per numerosi soggiorni in albergo, in particolare a favore dei signori __________, con l'indicazione volta per volta del nominativo degli ospiti e con l'invito a provvedere al saldo degli importi mediante polizza di versamento, senza mai pagare alcunché, ma anche senza mai reagire contestando la propria competenza. Accanto a questo elemento di valutazione che, di per sé, può ragionevolmente aver suscitato nell'attore il convincimento che la società promittente, per atti concludenti, si assumesse anche le spese successive al primo pernottamento, vi è la presenza saltuaria della signorina __________ in albergo ad attendere l'uno o l'altro degli ospiti (testi __________), ciò che ha confortato la tesi di un corrente rapporto d'interessi fra la __________ e gli ospiti dell'albergo. Così come il fatto che essi si presentassero con biglietti da visita della società (teste __________).
L'istruttoria -in particolare la teste __________ ha poi pienamente confermato che i fatti narrati corrispondevano alla realtà delle cose e alla volontà della convenuta. Infatti, gli ospiti dell'albergo, in particolare __________, si trovavano a __________ per affari, facendo capo alle strutture della convenuta; anzi, quel rapporto era talmente stretto che uno di loro -il signor __________ (teste __________)- disponeva persino della chiave degli uffici di __________ in via __________. Dall'affare che veniva seguito la convenuta avrebbe anch'essa tratto guadagno: proprio in quest'ottica essa non reagì, e di proposito, ai solleciti dell'albergo, ben sapendo che, se l'avesse fatto, i signori che essa ospitava nei suoi uffici non avrebbero più collaborato con lei e l'affare sarebbe sfumato; la teste __________ espone testualmente: "Abbiamo ricevuto regolarmente le fatture inviate dalla __________ che non abbiamo contestato in quanto i tre signori ci avevano garantito che alla fine avrebbero pagato. Protestando presso l'albergo i tre non avrebbero più potuto rimanervi perché non avevano mezzi sufficienti e non avrebbero trovato un'altra sistemazione con la conseguenza che la trattazione dell'affare sarebbe venuta meno". Orbene, se nei confronti dei suoi ospiti la copertura delle spese d'albergo avrebbe potuto dipendere dal buon esito dell'affare, l'atteggiamento di __________ nei confronti dell'albergo non era certamente fondato sulla buona fede; anzi rispecchia univocamente la sua consapevolezza che l'ospitalità dell'attore si fondava sull'ipotesi che il contratto in favore di terzi fosse continuamente in vigore. Di questo suo agire la convenuta deve rispondere: in diritto ciò equivale a una piena conferma che, per atti concludenti, il contratto valesse per tutto il periodo in cui gli ospiti di __________ hanno fatto capo ai servizi dell'attore.
Data questa situazione chiara, assume carattere abbondanziale il comportamento contraddittorio della convenuta che, da una parte, insiste nel dire di essersi assunta soltanto le spese di cui alla sua conferma scritta e, dall'altra -in sede di udienza per il rigetto dell'opposizione- riconosce fatture non confortate da nessuna autorizzazione formale.
Di fronte a una simile situazione, riveste importanza secondaria il rilievo di circostanze che il giudice deve esaminare d'ufficio (la convenuta non le ha evocate nemmeno con le conclusioni) perché attengono alla legittimazione passiva di __________ ossia a un presupposto di diritto sostanziale, questione che esula dall'applicazione del principio attitatorio (cfr. DTF 118 Ia 129). Potrebbe infatti apparire contraddittorio che, nel corso del mese di dicembre 1996, il direttore dell'albergo abbia accettato dal signor __________ la consegna di un assegno di 2 milioni di ptas., quale acconto sul pagamento dei pernottamenti (assegno rivelatosi poi non coperto) e che -in data 10 aprile 1997- lo stesso signor __________ abbia presentato querela per frode dello scotto nei confronti degli ospiti dell'albergo (cfr. inc. penali richiamato). Per quanto riguarda il primo episodio, è però lo stesso signor __________ a darne spiegazione con scritto 2 febbraio 1997 indirizzato a __________, c/o __________ - __________, via __________, __________, laddove indica che quell'assegno gli era stato consegnato "per il pagamento della fattura della ditta __________ ". D'altra parte, la citata querela, formulata nel corso di un interrogatorio di polizia, concerne anche la __________ rappresentata dal signor __________, e assume pertanto carattere del tutto cautelare.
L'appello della convenuta deve pertanto essere respinto. Le spese processuali seguono tale soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
L'appello 31 marzo 1998 di __________ __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Essa verserà inoltre __________ (di __________), __________, l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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