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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.85
Data decisione, Autorità: 24.08.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00085
Lugano 24 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro, dipendente da istanza 26 gennaio 1998
__________ rappr. __________
contro
____________________rappr. __________
chiedente il pagamento della somma di fr. 11'167.- oltre interessi, pari al mancato guadagno mensile per 13 mensilità;
richiesta cui la convenuta si è opposta e che il pretore, con sentenza 16 marzo 1998, ha respinto;
appellante l'istante con atto d'appello 27 marzo 1998 con il quale chiede, in riforma del giudizio impugnato, l'integrale accoglimento della petizione;
lette le osservazioni all'appello di
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto
L'istante -con contratto 27 aprile 1992- è stata assunta da __________ come lavoratrice ausiliaria a far data dal 1 maggio di quell'anno; la retribuzione è stata fissata orariamente in fr. 13.50 (doc. 1). Durante i primi anni d'impiego, in particolare nel 1994, essa assume di essere riuscita a lucrare mensilmente, in media, fr. 1'640.- (doc. B). Con l'inizio del 1995 le ore di lavoro sono bruscamente calate, ossia -secondo una tabella allestita dall'__________- sono passate a meno della metà dell'anno precedente. Constatato come, malgrado l'intervento del sindacato, la sua situazione non mutasse, __________, con scritto 24 ottobre 1995, ha dato la disdetta dal posto di lavoro per il 31 gennaio 1996; d'altra parte, con la presente istanza ha chiesto che la datrice di lavoro fosse tenuta a versarle la differenza fra il salario mensile medio conseguito nel 1994 e lo stesso dato relativo al 1995, e ciò per tredici mensilità, ossia dal 1. gennaio 1995 al 31 gennaio 1996.
L'opposizione della datrice di lavoro si fonda sul fatto che il contratto di lavoro prevedeva per sua natura un tempo d'impiego irregolare e che tutti i dipendenti erano comunque stati avvertiti che, nel corso del 1995, le possibilità di lavoro erano genericamente ridotte rispetto al passato. Ricorda che non sempre il volume di lavoro è stato pari a quello del 1994. In diritto, sostiene che, a dipendenza di questo stato di cose non è possibile individuare nel suo comportamento né una violazione contrattuale, né un agire contrario alla buona fede: prova ne sia che la lavoratrice non ha fatto capo alla disdetta immediata del contratto, ma si è limitata a una disdetta ordinaria.
Il pretore, preso atto della natura del contratto in esame e del fatto che la datrice di lavoro non ha mai garantito alla lavoratrice un minimo di ore d'impiego, ha respinto l'istanza.
Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
Il contratto di lavoro a tempo parziale, previsto dall'art. 319 cpv. 2 CO, non è regolato in modo particolare dal diritto svizzero, mentre diverse sono le forme nelle quali si concretizza (JAR 1994, 89 e segg.: Informazioni BIGA). In alcune di esse il lavoratore è particolarmente esposto alla volontà del datore di lavoro che determina quando e per quanto tempo il lavoro dev'essere prestato, ossia condiziona il reddito del lavoratore in funzione del fatto che gli vengono retribuite soltanto le ore effettive di lavoro: anche in questo caso, poiché la legge non prevede norme di protezione, la dottrina suggerisce di pattuire minimi e massimi d'impiego settimanale, il tempo d'impiego minimo per ogni prestazione lavorativa, ecc. (idem, p. 90). Una pattuizione prudente s'impone dal momento che il contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale, al di fuori delle norme cogenti del diritto del lavoro, dipende esclusivamente dalla volontà delle parti (Rehbinder, op. cit., p. 30). Se ne deduce che, se il datore di lavoro non garantisce un determinato volume di lavoro, il lavoratore non ha diritto a una maggiore occupazione di quella offertagli in concreto, né a una retribuzione diversa da quella corrispondente al lavoro prestato (Brühwiler J., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 319, N. 12).
L'appellante sostiene che il suo credito può fondarsi sulla differenza fra il guadagno conseguito periodicamente nel 1995 e il guadagno medio precedente ("En absence d'accord ..., c'est la durée moyenne qui fait la règle"). Valesse questa tesi, a __________ dovrebbe essere rimproverato di non aver provato quali siano stati la sua occupazione media e quindi il suo guadagno medio precedente; ancorché abbia avuto l'onere della prova anche su questo aspetto della lite, essa ha prodotto unicamente la documentazione relativa al 1994, ciò che non può essere determinante se si tien conto del fatto che il suo rapporto di lavoro con __________ è iniziato il 1. maggio 1992.
Non v'è pertanto motivo per riformare la sentenza impugnata.
Per i quali motivi,
Richiamato per le spese l'art. 417 lett. e) CPC
pronuncia
L'appello 27 marzo 1998 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante verserà a __________
Intimazione: - __________
Comunicazione del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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