AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.84
Data decisione, Autorità: 24.08.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00084
Lugano 24 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa LA.98.35 (a procedura speciale per le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, promossa con istanza 19 febbraio 1998 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
ed ora sull'istanza di ricusa del Pretore __________, titolare della Sezione 4 della Pretura del distretto di Lugano, proposta dai convenuti il 17 marzo 1998;
lette le osservazioni del pretore ricusato e della controparte alla domanda di ricusa;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto
Citate le parti per il contraddittorio con ordinanza 27 febbraio 1998 (intimata il successivo 5 marzo), i convenuti hanno presentato la domanda di ricusa in esame.
Il pretore ha perciò inviato l'intero incarto a questa Camera perché decidesse l'incidente, comunicando di non riconoscere nessuno dei motivi di ricusa invocati e allegando le osservazioni 30 marzo 1998 formulate da controparte con le quali essa si oppone alla proposta ricusa: le stesse sono irrilevanti dal profilo del diritto.
Ricevuta la domanda di ricusa, il pretore ricusato ha proceduto in conformità con l'art. art. 29 cpv. 2 e 3 CPC. Dal momento che sia il giudice, sia la controparte hanno avuto occasione di essere sentiti, questa Camera -secondo prassi consolidata- non ha motivo di interpellare nuovamente le parti sullo stesso tema, considerando pleonastico il rinvio all'art. 363 CPC. Il Tribunale federale -nello stesso ambito- ha comunque già considerata sufficiente per la completazione dell'incarto la procedura seguita dal pretore (Prima Camera di diritto pubblico 24.3.1994 in re __________ c/ __________ e llcc.).
Gli istanti fondano la loro domanda sull'apparenza di prevenzione e parzialità del pretore, riferendosi a precedenti giudizi emessi dallo stesso magistrato in procedimenti in cui essi erano parte o patrocinatori. La ricusazione in esame deve reputarsi ancorata, ciò premesso, all'art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988, 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
La domanda di ricusa in esame (17 marzo 1998) è certamente tempestiva: agli istanti è infatti stato intimato l'allegato introduttivo di __________ solo in data 5 marzo 1998.
In particolare, gli istanti ritengono il Pretore condizionato nel giudizio dalla sua fede politica, appartenendo egli a un’area che considera la funzione svolta da magistrati socialisti “politicamente rilevante contro la destra leghista e radicale luganese”, della quale l’avv__________ fa parte. La parzialità del magistrato risulterebbe poi da precedenti decisioni, che denoterebbero chiari intenti punitivi nei confronti del legale. Se non che, la semplice appartenenza politica di un magistrato all’uno o all’altro partito non costituisce motivo di ricusa, a meno che elementi concreti facciano dubitare della sua equanimità in casi determinati (Rhinow, öffentliches Prozessrecht, Basilea 1994, § 7 n. 272 e 273; Rep. 1984 pag. 373). Per sua funzione, un magistrato si trova ad agire anche in situazioni non prive di risvolti sociali e politici, ma ciò non significa ch’egli se ne lasci influenzare; d’altro lato il principio costituzionale dell’imparzialità del giudice non presuppone che il magistrato si debba astenere dall’ufficio per il solo fatto di avere un’opinione propria su un tema politico controverso (Poudret, op. cit., vol. I. ad art 23 n. 4.2, pag. 121). Nella fattispecie non consta, né gli istanti pretendono, che il Pretore abbia pubblicamente espresso opinioni sul conto dell’avv. __________ o abbia apertamente condiviso dichiarazioni di esponenti dell’area politica alla quale appartiene. Il preteso stretto legame con l'avv. __________, deputato socialista in Gran Consiglio e membro del Consiglio comunale del suo domicilio, che non è parte né rappresenta una parte nel procedimento odierno, non basta – in assenza di riscontri oggettivi – a fondare la ricusa del magistrato in questione. Per di più la causa promossa dalla signora __________ non ha alcuna connotazione politica, né comporta giudizi su tesi politiche né tanto meno riguarda esponenti di un determinato partito. Il vago accenno alla serenità di giudizio del magistrato non è sufficiente per sollevare dubbi di parzialità, qualsiasi magistrato potendosi trovare nella medesima situazione senza per ciò doversi reputare prevenuto.
Gli istanti hanno prodotto documenti dai quali risultano, a loro avviso, seri indizi oggettivi che inducono a dubitare della parzialità del Pretore. Essi pongono l’accento – in particolare – su cinque casi nei quali l’avv. __________ era parte o nei quali fungeva da patrocinatore e nei quali le decisioni del Pretore ricusato tradirebbero parzialità. Ora, è vero che, per costante giurisprudenza, a fondare dubbi di parzialità bastano circostanze obiettivamente idonee a suscitare l’apparenza di prevenzione o a denotare un simile rischio; se da un lato, quindi, la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi non è sufficiente per giustificare l’astensione di un magistrato, dall’altro non occorre che il magistrato in questione sia effettivamente prevenuto (DTF 115 Ia 36, 175 consid. 3). La questione è di sapere se nella fattispecie si riscontrino elementi oggettivi nel senso inteso dalla giurisprudenza.
a) Gli istanti sostengono che nel primo caso da loro indicato (I) una retta e tempestiva decisione del Pretore avrebbe evitato al legale di perdere l’esecuzione testamentaria e il patrocinio del cliente. Tale assunto si basa unicamente però sulle stesse affermazioni degli istanti. Contrariamente alla loro opinione, dalla documentazione prodotta non si desume che tale situazione sia stata provocata dalla decisione del Pretore.
b) Nel secondo caso (II) risulta che il Pretore ha respinto due eccezioni con una sola decisione, ha rinviato il giudizio su altre eccezioni e ha statuito sulle prove, in parte ammesse e in parte respinte. A prescindere dal fatto però che le ordinanze sulle prove sono inappellabili (art. 182 e 95 CPC) e che l’impugnazione di decreti non ha effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC), la pretesa nullità della decisione evocata dall’istante non è stata giudizialmente accertata. Inoltre la seconda frase dell’art. 96 cpv. 4 CPC avrebbe consentito al giudice di concedere effetto sospensivo all’appello. In concreto il semplice fatto che il Pretore non ha deciso nel senso auspicato dall’appellante non è sufficiente per ravvisare parzialità. Del resto, anche ammettendo che la decisione del Pretore fosse errata, ciò non basterebbe a suffragare una domanda di ricusazione, poiché le irregolarità di procedura possono essere censurate con i rimedi giuridici offerti dalla legge (DTF 116 Ia 20 consid. 5 con rinvio, 114 Ia 158 consid. bb). Per giustificare una domanda di ricusa occorrono errori particolarmente gravi e ripetuti, che denotino vere e proprie violazioni dei doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, ove l’irregolarità – come detto – nemmeno è stata giudizialmente constatata. Dalla documentazione prodotta non risulta nemmeno che la transazione, definita sfavorevole dagli istanti, debba ricondursi al giudizio del Pretore.
c) Gli istanti rimproverano al Pretore (caso III) di aver rinviato all’avv. __________ una petizione di 185 pagine con un termine per ridurla a 40 pagine. A parte il fatto che tale facoltà è prevista dalla legge (art. 115 cpv. 3 CPC), nondimeno, il legale stesso non pretende che ciò fosse impossibile; anzi, il Pretore ha consentito alla presentazione di un atto di 60-70 pagine. Per quanto concerne il rifiuto di procedere all’interrogatorio formale della controparte, il Pretore ha motivato la modifica dell’ordinanza sulle prove e a ogni modo la prova non è stata esclusa, il legale essendosi riservata la possibilità di riassumerla nell’azione di merito. Il mancato accoglimento di un’istanza di restituzione in intero poteva essere impugnato con appello e la motivazione addotta dal Pretore non risulta essere manifestamente insostenibile, anche se non ha soddisfatto il patrocinatore. La Prima Camera civile d'appello ha invero rimproverato il Pretore per non avere dato seguito all’invito di notificare alle parti la sua decisione di effetto sospensivo e per avere indugiato nel rettificare il dispositivo n. 2 del decreto da lui emesso il 17 agosto 1994 (I CCA 119/94). Criticabile appare anche il fatto che lo stesso Pretore, ricevuta all’inizio di gennaio 1995 la sentenza 28 dicembre 1994 della ICCA, abbia atteso un mese e mezzo prima di dare seguito all’ordine del Tribunale di appello. Ma ciò non significa ancora che egli abbia deliberatamente procrastinato il corso della procedura a sfavore della parte rappresentata dall’avv. __________. Dagli atti si evince che nel periodo compreso tra la discussione del 7 giugno 1991 e l’emanazione del decreto (17 agosto 1994) è stato risolto con le autorità austriache il problema della competenza ed è stato chiuso l’inventario della successione. Inoltre lo stesso avv. __________ ha presentato 5 domande di restituzione in intero, contribuendo a rallentare il corso della procedura. Per quanto riguarda la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore, la ICCA, pur accogliendo parzialmente l’appello presentato dalla controparte, ha posto a carico di quest’ultima due terzi degli oneri processuali e ha fissato in fr. 10’000.– le ripetibili, ma non ha censurato la valutazione del Pretore poiché l’esito del ricorso non incideva apprezzabilmente sulla ripartizione dei costi processuali di prima sede.
d) In merito al caso IV i ricusanti si dolgono che il Pretore ha respinto il 7 settembre 1995 un’istanza in materia di locazione presentata dagli avv. __________, ponendo a loro carico ripetibili per fr. 35’000.–. Con sentenza del 26 febbraio 1996 questa Camera ha parzialmente riformato il giudizio del Pretore e, tra altre cose, ha ridotto a fr. 7’000.– le ripetibili a favore della controparte. Certo, è vero che in concreto l’ammontare dell’indennità è stato nettamente ridotto, ma nulla induce a ritenere che il Pretore l’abbia volutamente fissato in fr. 35’000.– per punire gli attori. Tutt’al più egli si è dipartito da un valore litigioso errato, ma non consta che ciò sia dovuto a fattori estranei alla vertenza medesima, di modo che la circostanza non basta per denotare apparenza di prevenzione. Quest’ultima va esaminata sulla base di circostanze oggettive, atte a far ritenere prevenuto il magistrato anche a una persona ragionevole dotata di normale sensibilità (Poudret, op. cit., ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123). È possibile che il legale sia soggettivamente convinto di avere subìto un’ingiustizia, ma tale sua personale convinzione non trova riscontro in fatti oggettivi.
e) Per finire, nel caso V gli istanti rimproverano al Pretore di avere deciso un’eccezione di merito con decreto e senza dare all’attrice la possibilità di esprimersi. Essi rilevano inoltre che il magistrato non ha intimato la petizione alle parti e non ha statuito su una domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’attrice. È vero, al proposito, che la ICCA ha dichiarato nullo il dispositivo n. 2 della decisione emanata l’11 dicembre 1995 con la quale il Pretore aveva negato la legittimazione attiva della fondazione attrice senza darle la possibilità di esprimersi. Come si è detto, nondimeno, solo errori particolarmente gravi o ripetuti del giudice possono suffragare una domanda di ricusazione (DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Nella fattispecie, non è preteso che l’irregolarità fosse non solo manifesta, ma deliberata, allo scopo di nuocere alla parte, né è possibile dedurlo in mancanza di indizi convergenti. Le altre doglianze, del resto, non permettono di ravvisare estremi di parzialità, la mancata intimazione della petizione e della decisione sull’assistenza giudiziaria essendo dovuta al fatto che l’incarto era stato trasmesso alla Camera civile d’appello per l’evasione del ricorso presentato dall’istante.
In definitiva se ne deve concludere che nella fattispecie non emergono gravi motivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato. Se in determinate procedure in cui è stato coinvolto l'avv__________ -come parte o come patrocinatore- il pretore può aver commesso errori, essi non sono riconducibili a prevenzione, tendenziosità o partito preso. D'altra parte, eventuali errori del giudice, di forma o di merito, sono suscettibili di rettifica facendo capo ai rimedi offerti dall'ordinamento giuridico. È possibile che gli istanti siano soggettivamente convinti della parzialità del Pretore, ma in concreto tale loro personale convinzione non trova riscontro in sufficienti elementi oggettivi che denotino violazioni gravi dei doveri del magistrato e non consente di ricusare il magistrato.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dell'inutile allegato di osservazioni presentato dalla controparte non si può tener conto per assegnarle ripetibili in questa sede.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la LTG
pronuncia
L'istanza di ricusa 17 marzo 1998 degli avv. __________ è respinta.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, sono poste a carico degli istanti.
Intimazione: __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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