AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.81
Data decisione, Autorità: 21.09.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00081
Lugano 21 settembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a decidere sul ricorso per nullità presentato il 26 marzo 1998 da
rappr. __________
contro
la decisione 20 febbraio 1998 della Commissione speciale di ricorso prevista dagli art. 68 n. 3 e 71 del Regolamento organico per il personale occupato presso le case per anziani (__________), composta dall’avv. __________ pretore (presidente), nonché dai signori __________ __________, nella procedura promossa dalla ricorrente con atto ricorsuale 21 ottobre 1997 nei confronti della
volt ad ottenere l’annullamento della decisione di licenziamento dal posto di lavoro.
Mentre la resistente con osservazioni 29 aprile 1998 ha chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
__________, dopo aver lavorato per diversi anni presso __________, ha iniziato la sua attività presso la __________ nel 1991 come ausiliaria di cura. Essa è stata licenziata con lettera raccomandata 16 luglio 1997 a firma del Direttore dell'istituto, signor __________, per la successiva fine di ottobre. Il motivo indicato è la carente competenza professionale, attestata da tre successivi giudizi negativi alla fine di altrettanti periodi di valutazione del lavoro pratico, l'ultimo dei quali svolto presso la __________
Conformemente alla possibilità offertale dall'art. 62 __________ la lavoratrice ha sottoposto la fattispecie alla Commissione paritetica cantonale (CPC) con esposto 11 agosto
In un memoriale scritto di data 8 agosto, essa ha rilevato in particolare di essere stata trattata in modo discriminatorio dalla responsabile del servizio infermieristico della __________, signora __________ la stessa che ha redatto il rapporto negativo dei primi due periodi di pratica; la terza prova, eseguita fuori sede, sarebbe stata da lei affrontata "in maniera poco serena a causa dell'eccessiva brevità dello stage".
La CPC, nella sua riunione del 25 settembre 1997, dopo aver sentito la lavoratrice e i rappresentanti dell'istituto, ha respinto il ricorso.
Raccolte le osservazioni della datrice di lavoro, le parti -in data 19 novembre 1997- hanno sottoscritto un compromesso arbitrale che, oltre a definire le norme procedurali applicabili, ha stabilito che la vertenza veniva sottoposta al giudizio della Commissione di ricorso che avrebbe funto da tribunale arbitrale. Indicati i membri del medesimo, le parti si sono accordate nel senso che quell'autorità era competente per giudicare de bono et aequo sulle domande allegate dalle parti.
Con la decisione 20 febbraio 1998 la Commissione di ricorso ha respinto il ricorso di __________, affermando la validità della comunicazione scritta di disdetta in base alle competenze riconosciute al direttore dell'istituto e confermando la regolarità della disdetta, notificata nel termine contrattuale e nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento.
In secondo luogo la ricorrente non condivide l'opinione degli arbitri laddove le rimproverano di aver sollevato tardivamente la citata censura di natura formale.
Delle osservazioni al ricorso si dirà, se necessario, nel seguito.
In una sua precedente decisione questa Camera ha avuto occasione di precisare che ogni suo intervento come autorità superiore cantonale competente a statuire sui ricorsi per nullità e sulle domande di revisione di lodi giusta l'art. 3 CIA presuppone che vi sia almeno l'apparenza dell'esistenza di un patto d'arbitrato, ossia che le parti abbiano esplicitamente assegnato ad arbitri privati la competenza per giudicare sulle loro vertenze presenti o future (Jolidon, Commentaire du Concordat Suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, p. 60, 63 con rif. e p. 99; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, p. 26 e segg., nonché p. 42 e segg.). In quel caso (in una situazione del tutto simile alla presente in cui i rapporti fra le parti erano regolati dal Regolamento organico per il personale occupato presso istituti dell'Ente ospedaliero cantonale - ROC) era stato escluso che le decisioni prese dalla CPC, rispettivamente dalla Commissione di ricorso, potessero essere parificate a lodo arbitrale sia per le competenze previste dallo stesso regolamento a loro favore, sia per l'assenza di una formula corretta di clausola arbitrale -sottoscritta dalle parti- che prevedesse la sottomissione della lite alla giurisdizione arbitrale e al contempo l'esclusione della giurisdizione ordinaria (II CCA 15 novembre 1995 in re. V. c/ OBV in Rep 1995, 254 e dottrina ivi cit.).
Nel caso in esame il problema descritto non si pone poiché con il compromesso arbitrale del 19 novembre 1997 le parti si sono scostate dai vincoli tracciati dal __________ decidendo in modo chiaro che la Commissione speciale di ricorso avrebbe avuto competenze di tribunale arbitrale per dirimere la vertenza specifica, sulla quale avrebbe emesso un lodo pronunciandosi de bono et aequo. Così facendo esse, in particolare la lavoratrice, hanno espresso il loro consenso esplicito alla giurisdizione arbitrale.
Né torna conto rilevare che due membri del tribunale arbitrale così costituito, i signori __________, avevano già conosciuto la fattispecie oggetto della lite come membri della CPC, ciò che potrebbe costituire motivo di ricusa previsto dall'art. 22 OG; infatti, non è stata presentata nessuna istanza di ricusa e comunque vale la regola procedurale per cui una parte può ricusare un arbitro da essa designato soltanto per un motivo sopravvenuto dopo la sua designazione (art. 18 cpv. 3 CIA). Ciò che in concreto non è dato.
L'art. 36 CIA prevede che contro un lodo arbitrale può essere interposto ricorso per nullità. Si tratta di un rimedio di natura straordinaria che, come la cassazione, è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, p. 614 segg.). L'art. 36 lett. f considera un lodo arbitrario siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità. In altre parole vi è arbitrio, a prescindere dall'esito della causa, quando la soluzione impugnata è manifestamente insostenibile, in manifesto contrasto con la situazione effettiva, o adottata senza motivi oggettivi, o in violazione di un diritto certo; oppure ancora se viola gravemente una norma o un principio giuridico indiscusso, urtando il sentimento di giustizia e d'equità. Ciò non è dato se la sentenza è semplicemente discutibile, rispettivamente se un'altra soluzione fosse stata concepibile o persino preferibile. Ne conseguono i limiti del potere d'esame dell'autorità di ricorso (Jolidon, op. cit., art. 36, n. 93).
Conformemente alla possibilità loro offerta dall'art. 31 cpv. 3 CIA, le parti hanno chiesto agli arbitri di dirimere la vertenza in termini d'equità. Ciò significa che essi sono autorizzati a giudicare, prescindendo da regole di diritto, quindi eventualmente prendendo una decisione che loro sembri "giusta ed equa" rispetto alla fattispecie nel suo complesso, ancorché possa risultare incompatibile con le conclusioni cui condurrebbe l'applicazione di regole di diritto. L'arbitro autorizzato ad agire in tal senso non è tenuto nemmeno a rispettare norme giuridiche cogenti (Jolidon, op. cit., p. 456).
Il ricorso per nullità contro un lodo emesso a termini d'equità sarà giudicato tenendo conto della natura del giudizio impugnato: in quest'ambito assume rilevanza particolare la censura di manifesta violazione dell'equità che sarà esaminata quando il tribunale arbitrale è stato autorizzato a decidere secondo quel criterio e vi ha fatto capo effettivamente (Jolidon, op. cit., art. 36, n. 96).
La domanda di causa è in sostanza l'accertamento della nullità della disdetta. L'istante infatti non postula la condanna della fondazione a pagarle alcunché; e ciò a conferma del fatto che i rapporti patrimoniali fra le parti non appaiono litigiosi. Il ricorso va tuttavia deciso a prescindere dalla proponibilità della domanda davanti al giudice ordinario: infatti, un arbitrato può vertere su qualsiasi pretesa dipendente dalla libera disposizione delle parti, salvo che la causa sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria in virtù di una disposizione imperativa della legge (art. 5 CIA).
Per quanto riguarda le competenze nei confronti dei dipendenti, il __________ riserva alcune decisioni alla "direzione" degli istituti, in particolare relativamente al licenziamento immediato (art. 60) e alle conseguenze di una soppressione della funzione (art. 61); evidentemente -tenuto conto della possibile diversa organizzazione interna delle case per anziani- non definisce chi possa agire in nome della direzione. D'altra parte, gli statuti della __________ indicano due organi della stessa: il Consiglio di fondazione e il Consiglio di direzione (art. 5). Il primo -composto di cinque membri- è definito come organo principale della fondazione al quale competono, in ultima analisi, tutte le decisioni relative agli aspetti patrimoniali e amministrativi, ad eccezione di quelli riservati esclusivamente al Consiglio di direzione (art. 6). Il Consiglio di direzione è composto dal direttore e da nove membri: cinque in rappresentanza del Comune di __________ e quattro di altri Comuni vicini (art. 7). Esso ha numerose competenze, elencate all'art. 9 dello statuto: allestisce il bilancio e il conto consuntivo di gestione, approva e delibera tutte le spese d'investimento, delibera sulle offerte per quanto riguarda le spese di gestione, indica al direttore i criteri di base in occasione di concorsi, richieste di offerta, acquisti, ecc., propone al Consiglio di fondazione come dirimere eventuali vertenze, sorveglia la conduzione degli istituti, procede alla nomina o all'incarico di tutto il personale, sentito il parere del direttore, emana il regolamento organico del personale ed eventuali altre normative.
Non vi è per contro nessuna indicazione positiva che -nel caso concreto- indichi che l'organo che il __________ chiama "direzione" corrisponda al Consiglio di direzione della __________ Anzi, l'elenco citato sembra piuttosto escludere dalle competenze di quell'organo la gestione corrente dell'istituto; ciò si spiega facilmente già pensando che quella funzione implica interventi tempestivi, difficilmente operabili da parte di un organismo di nove persone. Considerando che presso la datrice di lavoro esistesse uno spazio d'intervento, non precisamente definito, riservato all'attività specifica del direttore come organo di fatto dell'istituto, gli arbitri non hanno perciò deciso in modo contrario agli atti e alle risultanze dell'istruttoria. E' necessario soltanto verificare se in quell'ambito possa rientrare il rapporto con il personale della Casa per anziani. Orbene, di fronte al silenzio degli statuti della fondazione, appare ragionevole considerare che il __________, con riferimento agli art. 60 e 61, in quelle particolari fattispecie non possa intendere per "direzione" il Consiglio di direzione della __________, ma chi abbia la possibilità pratica di accertare determinate circostanze e di intervenire in modo adeguato. Perciò rispondere in modo positivo alla domanda posta corrisponde anzitutto a una conclusione "giusta ed equa" come quella richiesta agli arbitri, ma anche sostenibile in diritto. In particolare le norme sulla rappresentanza, proprio anche in relazione all'attività delle persone giuridiche, rendono possibile -accanto alla rappresentanza da parte degli organi statutari- una rappresentanza di fatto, fondata sulla sola circostanza di porre qualcuno in una posizione che, secondo l'uso concreto, presuppone una delega di competenze (Guhl T., Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, p.158); laddove appare necessario che tale attività debba essere conforme allo scopo della persona giuridica rappresentata, nel caso particolare della fondazione (Comm. di Berna, 1981, art. 83 CC, n. 24).
Si volesse considerare il direttore dell'istituto come un rappresentante non autorizzato, va rilevato l'avallo degli atti da lui compiuti, espresso dall'avv. __________ che ha controfirmato come vicepresidente della fondazione (con firma collettiva a due anche con il direttore ) sia la risposta presentata il 13 novembre 1997 alla Commissione speciale di ricorso, sia le conclusioni nelle procedura arbitrale e, come presidente, con identico diritto di firma, le osservazioni al presente ricorso. Ma prima ancora, nella memoria 18 settembre 1997 indirizzata alla CPC, la fondazione (rappresentata dall'avv e dal direttore __________) aveva già formalmente "ratificato ad ogni effetto la disdetta di data 16. 7. 1997 intimata alla signora __________ ", e ciò appena preso atto della censura di nullità formale presentata alla CPC con allegato separato dall'avvocato della lavoratrice. A prescindere dall'appartenenza o meno dell'avv. __________ al Consiglio di direzione, non è ragionevolmente possibile mettere in dubbio la piena validità della presa di posizione del Consiglio di fondazione e il vincolo giuridico che scaturisce dai poteri riservati dallo statuto a questo organo. In diritto è comunque ammissibile che un atto, ancorché compiuto da un rappresentante non autorizzato, possa divenire vincolante con la ratifica da parte del rappresentato (art. 38 CO). Questo intervento successivo del rappresentato può essere indirizzato al rappresentante o al terzo e ha effetto retroattivo (Comm. di Basilea, Obligationenrecht I, 1992, art. 38, n. 5 e 8).
La censura principale formulata dalla ricorrente non concretizza nessun arbitrio da parte del collegio arbitrale; tanto meno considerando che il lodo -esplicitamente- è stato prolato anche secondo criteri d'equità (considerando 8).
Le considerazioni che precedono rendono inutile ogni ulteriore disamina del ricorso, in particolare della censura relativa alla tempestività di presentazione dell'eccezione discussa.
Trattandosi di vertenza derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla giurisdizione ordinaria, si prescinde dall'incasso di spese e di una tassa di giustizia.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia
Il ricorso per nullità di __________ è respinto.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia. La ricorrente verserà alla controparte la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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