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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.78
Data decisione, Autorità: 14.04.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00078
Lugano 14 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 195UR della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11 novembre 1997 da
contro
che il Pretore, con decisione 13 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta.
Appellante la __________ la quale chiede, con atto di appello 24 marzo 1998, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza __________
Essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 25 marzo 1998.
Ed ora sulla domanda 9 aprile 1998 di stralcio della procedura presentata
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
che l’istanza __________ intesa allo scioglimento della __________ era motivata dal fatto che, entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;
che la parte convenuta non è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società;
che all’appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;
che __________ comunica ora che la società in questione ha provveduto al trasferimento di sede ed all’adattamento dello statuto al nuovo diritto azionario e che tali incombenti già erano stati preannunciati all’Ufficio prima della prevista udienza avanti al Pretore;
che, stante questa situazione, la procedura dev’essere senz’altro stralciata dai ruoli senza che alla società convenuta, come espressamente chiesto dall’Ufficio, vengano caricate spese le quali saranno a carico, con un’adeguata indennità ripetibile a favore della controparte, __________
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Le procedure inc. no. 195UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.78 del Tribunale di Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 __________ nei confronti di __________, già a __________ sono stralciate dai ruoli.
La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese della prima sede sono a carico __________ Non si prelevano tasse e spese per la procedura d’appello mentre __________ rifonderà alla __________ l’importo di Fr. 300.- per ripetibili.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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