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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.71
Data decisione, Autorità: 26.03.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00071
Lugano 26 marzo 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 88UR della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11 novembre 1997 da
contro
__________ rappr. __________
che il Pretore, con decisione 6 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta.
Appellante __________ la quale chiede, con atto di appello 20 marzo 1998, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza __________
Essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 24 marzo 1998.
Ed ora sulla domanda 24 ____________________
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
che l’istanza __________ intesa allo scioglimento della __________ era motivata dal fatto che, entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;
che la parte convenuta non è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, __________
che all’appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;
che, nel frattempo, la __________ ha provveduto al necessario adeguamento del capitale sociale e di conseguenza __________, ottenuto lo scopo voluto dalla legge, ha dichiarato di ritirare l’istanza di scioglimento;
che, stante questa situazione, la procedura dev’essere senz’altro stralciata dai ruoli caricando alla società convenuta, per la sola negligenza a causa della quale si è dovuto far capo all’autorità giudiziaria, tasse e spese di giudizio di entrambe le sedi e congrua indennità ripetibile a favore della controparte;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Le procedure inc. no. 88UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.71 del Tribunale di Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 __________ nei confronti di __________ __________ sono stralciate dai ruoli.
La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese della prima sede così come la tassa di giudizio e le spese della seconda sede in complessivi Fr. 500.- sono a carico della __________ la quale rifonderà inoltre __________ l’importo di Fr. 500.- per ripetibili di entrambe le sedi.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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