AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.69
Data decisione, Autorità: 26.08.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00069
Lugano 26 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.637 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 3 marzo 1995 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 22’320.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda sulla quale la convenuta, preclusa, non si è espressa e che il Pretore con sentenza 30 ottobre 1995 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 16 marzo 1998 con richiesta di effetto sospensivo chiede l’annullamento del querelato giudizio e il rinvio degli atti al Pretore affinché la causa abbia a riprendere dallo stadio della presentazione della risposta;
Mentre l’attore con osservazioni del 30 aprile 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Richiamato il decreto 20 marzo 1998 con cui il Presidente di questa Camera ha conferito effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’onorario per le prestazioni professionali eseguite in vista della riattazione del fondo n. __________di __________.
Non essendo stata presentata la risposta entro il termine ordinario e neppure entro quello di grazia, la causa è proseguita con la preclusione della convenuta sino alla sentenza pretorile del 30 ottobre 1995, che ha integralmente accolto la petizione, eccezion fatta per il saggio degli interessi moratori.
B. Con l’appello, al quale chiede venga conferito effetto sospensivo, la convenuta formula le domande citate in ingresso.
Essa sostiene di avere preso conoscenza della sentenza in oggetto solo il 13 marzo 1998, in occasione di una sua visita alla Pretura mittente, questo perché nel periodo compreso tra il 10 marzo 1995 e il 17 dicembre 1996 essa sarebbe stata incarcerata prima in Italia, più precisamente fino al 16 maggio 1996, ed in seguito negli __________ L’intimazione della petizione avrebbe coinciso con il suo arresto, così che essa non avrebbe potuto ritirare l’atto, e perciò non vi sarebbe stata regolare notifica di quell’atto e neppure della successiva assegnazione del termine di grazia, con la conseguenza che ogni atto processuale successivo all’introduzione della petizione sarebbe nullo.
C. Delle argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Nel caso in rassegna non vi è a questo stadio della causa una reale contestazione da parte della ricorrente della validità della notifica in forma edittale della sentenza impugnata: a pagina 5 del gravame essa afferma l’irregolarità della notifica di tutti gli atti “fatta eccezione forse per quanto concerne la notifica della sentenza”, mentre a pagina 9 essa abbandona l’espressione dubitativa -che non era peraltro stata in alcun modo sostanziata- per limitare espressamente le proprie contestazioni a “tutto quanto non è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale”.
La convenuta per giustificare la tempestività del proprio appello afferma di avere saputo dell’esistenza del querelato giudizio solo al 3 marzo 1998, ma siffatta argomentazione non è congruente, ponendosi essa in aperta ed inammissibile contraddizione con l’effetto voluto dal legislatore per la procedura di pubblicazione, poc’anzi rammentato, della conoscenza dell’atto così notificato al momento della pubblicazione.
Non potendosi ammettere che la convenuta abbia conosciuto il giudizio impugnato solo nel 1998, ma dovendosi invece ritenere che lo stesso le è stato notificato per mezzo del Foglio Ufficiale n. __________del __________, la tempestività del gravame dipende a ben vedere dalla questione a sapere se si possa ammettere che vi è stato per la convenuta un valido impedimento alla sua presentazione entro il termine decorso dalla notifica della sentenza di primo grado.
La risposta deve essere negativa: anche volendo ammettere che la carcerazione subita dalla convenuta abbia costituito un impedimento a lei non ascrivibile al tempestivo inoltro dell’impugnativa, tale impedimento risulta essere cessato già nel corso del 1996, e meglio il 17 dicembre 1996 secondo le affermazioni dell’appellante (punto 1, pag. 3) e il 3 ottobre 1996 per quanto risulta dalla lettera 6 maggio 1998 dell’avv. __________ (doc. T).
Dovendosi inoltrare l’appello, o almeno la richiesta di restituzione del termine per appellare, immediatamente dopo la cessazione dell’impedimento, se ne deve concludere per la sicura tardività del gravame presentato solo il 16 marzo 1998.
Stante la tardività del gravame, rimane unicamente da esaminare se non ricorrano circostanze eccezionali per cui il querelato giudizio non sia affetto da nullità assoluta, così da dovere essere dichiarato nullo d’ufficio da questa Camera anche al di fuori di una valida procedura di ricorso (IICCTF 4 agosto 1997 in re M. SA/Comproprietari fondi 514 e 576; ICCTF 4 gennaio 1996 in re T. SA/C. AG; II CCA 12 marzo 1997 in re M. SA/C. SA e llcc.; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, pag. 258).
Dalle argomentazioni dell’appellante, l’unico potenziale motivo di nullità assoluta del giudizio pretorile potrebbe essere individuato negli asseriti vizi nell’intimazione degli atti del primo processo.
4.1 Dall’esame dell’incarto risulta che gli invii raccomandati 8 maggio, 23 giugno e 27 luglio 1995 contenenti rispettivamente la petizione e l’assegnazione del termine per la risposta (art. 168 cpv. 1 CPC), l’intimazione del termine di grazia (art. 169 cpv. 1 CPC) e la citazione all’udienza preliminare e al susseguente dibattimento finale (art. 177 cpv. 3 CPC) non sono stati ritirati dalla convenuta.
In tutte le tre circostanze il servizio postale ha inviato alla Pretura un avviso in cui informava della mancata distribuzione, e del fatto che il destinatario aveva impartito l’ordine di trattenere in giacenza la corrispondenza. Dopo qualche tempo le raccomandate sono state rispedite al mittente, e la Pretura ha ripetuto la spedizione per posta semplice.
4.2 L’invio postale raccomandato costituisce la forma ordinaria di notifica degli atti (art. 124 cpv. 1 CPC).
Il solo fatto che un invio raccomandato non venga concretamente ritirato non significa che vi è stato un vizio nell’intimazione: se infatti si deve ammettere che il destinatario abbia rifiutato o impedito la consegna, la stessa si reputa avvenuta all’ultimo giorno del termine di giacenza di 7 giorni delle lettere raccomandate (art. 124 cpv. 5 CPC; II CCA 16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 5 settembre 1995 in re C. SpA/B., C. AG/Z.).
4.3 E’ ben vero che la convenuta adduce e dimostra un ragionevole impedimento al ritiro delle raccomandate, ma è d’altro canto altrettanto vero che essa -sia pure per altri motivi, legati alla sua professione (appello, pag. 4)- aveva già preso provvedimenti per il caso di sua assenza, avendo impartito alle poste la precisa istruzione di trattenere la sua corrispondenza .
Questo comportamento non può tuttavia avvenire a scapito dell’ordinaria notifica degli atti giudiziari. In altri termini, chi dà disposizione a che la sua corrispondenza sia trattenuta non può in seguito prevalersi della mancata ricezione effettiva dell’invio, potendosi esigere da chi -giustamente- impartisce disposizioni all’autorità postale per il caso di sua assenza, che a tale disposizione si abbini la designazione di un rappresentante, o di altra persona abilitata alla verifica della corrispondenza trattenuta a salvaguardia dei diritti della persona assente (in questo senso: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 1), che oltretutto in concreto non ha affermato e dimostrato (o almeno reso verosimile) che la sua carcerazione preventiva in Italia, iniziata il 10 marzo 1995, le avrebbe impedito di contattare un patrocinatore e di delegargli tempestivamente (ai fini della presente causa) la cura degli affari correnti (in senso contrario: art. 103 cpv. 5 e 104 del Codice di Procedura Penale Italiano, che statuiscono il diritto al libero contatto con il difensore fin dall’inizio della custodia cautelare), così da doversi ritenere anche in questi casi come validamente notificate le comunicazioni alla convenuta al settimo giorno di giacenza postale .
4.4 In definitiva, l’eventualità che la convenuta non sia stata in grado di difendersi nel corso del processo di prima sede appare a lei stessa ascrivibile, e non è invece da ricondurre ad azioni o omissioni della Pretura. Un eventuale vizio poteva semmai essere sanabile nella procedura d’appello, qualora la stessa fosse stata tempestivamente introdotta, mentre a mente di questa Camera, anche alla luce di una ragionevole esigenza di sicurezza del diritto a quasi tre anni dall’emanazione della sentenza di primo grado, non ricorrono gli estremi della nullità assoluta degli atti giustificanti un intervento al di fuori dell’ordinaria procedura di ricorso, così che se ne deve rimanere alla precedente constatazione dell’irricevibilità del gravame in conseguenza della sua tardività.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 marzo 1998 di __________ è irricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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