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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2017.78
Data decisione, Autorità: 15.12.2017, CEF
Titolo: Notifica in via edittale di sequestri, precetti esecutivi, avvisi di pignoramento e verbale di pignoramento per crediti fiscali. Eccezione di nullità della decisione fiscale su cui si fonda l’esecuzione
Incarto n. 15.2017.78
Lugano 15 dicembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso interposto il 9 ottobre 2017 da
RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro gli avvisi di pignoramento del 13 luglio 2017 e il verbale di pignoramento emesso il 6 settembre 2017 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da:
Confederazione Svizzera, Bellinzona Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentanti dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 18 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino procedono contro RI 1 per l’incasso rispettivamente dell’imposta federale diretta per il 2013 di fr. 18'786.35 oltre agli interessi del 3% su fr. 18'850.35 dal 14 gennaio 2017 e dell’imposta cantonale per il 2013 di fr. 38'089.15 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 36'754.80 dal 14 gennaio 2017. Le esecuzioni sono state promosse a convalida dei sequestri n. __________ e __________ del 19 gennaio 2017 vertenti sulla quota di comproprietà di 50/100 della particella n. __________ RFD __________, intestate all’escusso.
B. Visto il carattere fiscale dei crediti posti in esecuzione e il domicilio all’estero dell’escusso, i verbali di sequestro e i precetti esecutivi sono stati pubblicati il __________ sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC n. __________) e sul Foglio ufficiale cantonale (FUC n. ), previa comunicazione scritta del 18 aprile 2017 al domicilio di RI 1 in via __________ a I-, ritornata dalla posta italiana all’UE con la menzione “il destinatario è trasferito”.
C. Non avendo l’escusso interposto opposizione, il 1° giugno 2017 gli enti escutenti hanno chiesto la prosecuzione delle esecuzioni e il __________ l’UE di Lugano ha pubblicato gli avvisi e i verbali di pignoramento sul FUSC n. __________ e sul FUC n. __________, previa comunicazione scritta del 25 settembre 2017, sempre al domicilio italiano dell’escusso, recapitata il 2 ottobre 2017.
D. Con “istanza di annullamento” (recte: ricorso) del 9 ottobre 2017, RI 1 chiede che, previo conferimento dell’effetto sospensivo, venga accertata la nullità degli avvisi e dei verbali di pignoramento. Il 20 ottobre 2017, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni rispettivamente del 30 ottobre e del 14 novembre 2017, sia i procedenti sia l’UE hanno postulato la reiezione del ricorso.
considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla pubblicazione degli avvisi di pignoramento e del verbale di pignoramento impugnati, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.1 Intanto, le autorità inquirenti e giudicanti penali sono vincolate al segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale (art. 73 cpv. 1 CPP), di regola anche nei confronti delle altre autorità (cfr. art. 75 CPP), segnatamente fiscali, se non nel quadro di una procedura di assistenza su richiesta dell’autorità fiscale o di comunicazioni da parte dell’autorità penale di dati pertinenti ai fini fiscali (art. 112 LIFD, RS 642.11). Non si può quindi presumere che le autorità fiscali ed esecutive svizzere fossero a conoscenza dell’incarcerazione del ricorrente o del suo nuovo domicilio, né egli fornisce indizi che così fosse. Sarebbe invece spettato a lui, se del caso per il tramite del suo patrocinatore, d’informare almeno il controllo degli abitanti in merito al suo nuovo domicilio in Italia o al recapito del suo legale. Senza contare che di per sé il suo collocamento in un penitenziario non costituiva un nuovo domicilio (cfr. art. 23 cpv. 1 CC).
2.2 D’altronde, RI 1 non contesta la regolarità della notifica degli atti esecutivi emessi dall’UE di Mendrisio. A ragione. Trattandosi di atti relativi a crediti di diritto pubblico, in effetti, non era possibile notificarli all’estero in conformità delle norme della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131) (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2007.120 del 31 marzo 2008, consid. 2 e riferimenti citati). La notificazione poteva quindi perfezionarsi soltanto in via edittale nel senso dell’art. 66 cpv. 4 n. 3 (eventualmente n. 1) LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 20 ad art. 34 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 34 LEF), com’è poi effettivamente avvenuto (sopra ad B e C). La trasmissione per posta al ricorrente della copia degli atti aveva valore puramente informativo, sicché il mancato recapito postale dell’avviso di notifica dei verbali di sequestro e dei precetti esecutivi (sopra ad B) non ha nociuto alla validità della notificazione edittale (sentenza della CEF 15.2017.17 del 14 marzo 2017 consid. 2.2).
2.3 Siccome RI 1 non ha interposto opposizione entro il termine di 20 giorni (giusta l’art. 33 cpv. 2 LEF) indicato sulle pubblicazioni del __________ (sopra ad B), risultano validi anche gli avvisi e i verbali di pignoramento, regolarmente notificati mediante pubblicazione del __________ e recapitati, questa volta, all’indirizzo di __________ il 2 ottobre 2017 (sopra ad C).
3.1 Nel caso specifico, la nullità delle decisioni fiscali non è manifesta. Esse sono infatti state notificate al domicilio ufficiale del ricorrente a __________. Egli non pretende di aver annunciato il cambiamento di domicilio né allega che il suo coinquilino, __________, non gliele abbia trasmesse né che non sarebbe stato tenuto a trasmettergliele o a informare l’autorità fiscale del cambiamento.
3.2 Nelle predette circostanze, spetterà alle autorità fiscali qualora siano adite da RI 1 con l’istanza di “accertamento di nullità” statuire in merito. In caso di accoglimento dell’istanza, l’autorità fiscale stessa (se si dovesse ragionare per analogia con l’art. 79 LEF) o il giudice civile competente (art. 1 lett. c e 198 lett. e n. 2 CPC) annullerà l’esecuzione in virtù dell’art. 85a LEF, giacché l’accertamento della nullità di una decisione fiscale comporta in sé l’accertamento dell’inesistenza del credito fondato su tale decisione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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