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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.65
Data decisione, Autorità: 26.03.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00065
Lugano 26 marzo 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 76UR della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11 novembre 1997 dall’
contro
rappr.
che il Pretore, con decisione 6 marzo 1998, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta.
Appellante la __________ la quale chiede, con atto di appello 12 marzo 1998, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza __________.
Essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 16 marzo 1998.
Ed ora sulla domanda 24 marzo 1998 di stralcio della procedura presentata dall’Ufficio dei Registri.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
che l’istanza __________ intesa allo scioglimento della __________ era motivata dal fatto che, entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;
che la parte convenuta non è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società;
che all’appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;
che l’Ufficio del Registro di Commercio chiede ora lo stralcio della sua istanza poiché ha potuto, nel frattempo, accertare che la società in questione è stata costituita nel 1963 e di conseguenza non soggiace all’obbligo di adeguamento del capitale minimo imposto unicamente alle società costituite posteriormente al 1 gennaio 1985 (art. 2 cpv. 2 disposizioni finali del titolo XXVI del CO);
che non si prelevano tasse o spese di giudizio di seconda sede mentre quelle della procedura avanti al Pretore sono a carico __________
che nemmeno vanno assegnate ripetibili, per entrambe le sedi giudiziarie, poiché l’errore dell’Ufficio nel presentare un’istanza ingiustificata è bilanciato dal comportamento della convenuta che non si è presentata all’udienza di discussione eccependo la sua estraneità all’obbligo di adeguamento del capitale sociale minimo, motivazione del resto nemmeno addotta con l’appello;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Le procedure inc. no. 76UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.65 del Tribunale di Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 __________ nei confronti di __________ sono stralciate dai ruoli.
Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello mentre che quelle di prima sede sono a carico __________; compensate le ripetibili di entrambe le sedi.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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