AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.63
Data decisione, Autorità: 24.08.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00063
Lugano 24 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.116 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 19 ottobre 1995 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento del suo diritto nei confronti della convenuta al versamento di una pensione mensile di fr. 3’000.-- vita natural durante;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Segretario assessore con sentenza 29 dicembre 1997/16 febbraio 1998 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 9 marzo 1998 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 30 marzo 1998 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice con la petizione invoca il documento denominato “contratto sindacale” (doc. A), ed in particolare il suo punto n. 8 per affermare il proprio diritto nei confronti della convenuta ad un vitalizio di fr. 3’000.-- al mese, pari al 75% di quello in precedenza accordato al di lei marito, già azionista ed amministratore di __________ importo versatole sino al 1994 e ingiustificatamente soppresso a partire dal 1995.
B. La convenuta si è opposta alla petizione rilevando di non essere debitrice del vitalizio in questione, che sarebbe invece stato promesso dalle persone fisiche costituenti l’azionariato riunite in sindacato.
I versamenti effettuati dalla convenuta sarebbero perciò avvenuti senza titolo, ed essa non potrebbe essere validamente astretta a pagamenti ulteriori.
C. Nel giudizio qui impugnato il Segretario assessore dopo avere riassunto i fatti rilevanti ha stabilito che la decisione di pagare la pensione all’attrice era stata presa dal consorzio degli azionisti e quindi, pur essendo vincolante anche per la convenuta, poteva avere effetto solo tra gli azionisti che vi partecipavano limitatamente alla durata del consorzio.
Questo sarebbe terminato nel 1988, di modo che l’attrice non avrebbe potuto in buona fede attendersi la continuazione del pagamento da parte della convenuta dopo quel momento.
Dal che la reiezione della petizione.
D. Delle argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di ammettere la petizione- e di quelle della resistente -che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Di conseguenza, l’obbligo al pagamento della pensione qui in discussione, prevista al punto n. 8 del contratto, non sorge come obbligo di __________ ma, indiscutibilmente, come obbligo personale delle persone fisiche firmatarie dell’accordo.
Il Segretario assessore, per il motivo che tutti gli azionisti di __________ hanno sottoscritto il contratto sindacale, e per il motivo che essi, tranne uno di loro, erano membri con firma individuale del consiglio si amministrazione della società anonima, ha ritenuto (consid. 5, pag. 4) che “le decisioni fondamentali venivano prese nell’ambito del consorzio e che la funzione della __________ era quella di mettersi al servizio degli interessi della società base e dei suoi membri”.
In conseguenza di questa “interdipendenza tra il consorzio degli azionisti e la __________ ” non si potrebbe ammettere che il presidente del consiglio di amministrazione della convenuta abbia scavalcato il consiglio di amministrazione ordinando l’erogazione della pensione, così che sarebbe infondata la tesi della convenuta dell’inesistenza di un titolo giuridico per il pagamento da parte sua.
L’attrice nel proprio gravame aderisce esplicitamente a siffatta impostazione giuridica (punto 7, pag. 7), nondimeno la stessa non può essere condivisa da questa Camera.
A non averne dubbi, una simile impostazione non risulta affatto dal tenore e dagli intenti del contratto sindacale, che si limita a stabilire l’entità delle rispettive partecipazioni azionarie e soprattutto a regolare gli eventuali cambiamenti di proprietà delle azioni, ma -a riprova dell’indipendenza della società anonima- nemmeno affronta il tema dell’eventuale vincolo nell’esercizio del diritto di voto, ed inoltre non stabilisce alcuna linea direttiva o programmatica per la gestione dell’attività di __________.
Questa era pertanto del tutto libera nell’esercizio della propria attività statutaria, non risultando alcuna influenza in proposito per l’effetto dell’esistenza di un sindacato degli azionisti, così che appare manifestamente priva di fondamento la tesi dell’automatica ascrivibilità a __________ delle azioni dei membri del sindacato, non potendosi e non dovendosi confondere la paternità e gli effetti delle azioni dei due distinti soggetti giuridici.
4.1 L’attrice, adducendo l’avvenuto pagamento dell’importo da parte della convenuta durante 23 anni, invoca una sorta di “diritto acquisito” al versamento della pensione litigiosa (replica, pag. 9; appello, pag. 14).
La tesi è a prima vista priva di fondamento.
Se infatti esiste una valida causa per cui la convenuta è tenuta alla prestazione ricorrente, la stessa è dovuta in virtù di tale specifica causa, senza che occorrano ulteriori argomenti a suo fondamento.
Se per contro non esiste una valida causa per i versamenti, gli stessi non possono divenire dovuti per il fatto che durante un certo periodo sono nondimeno stati effettuati.
La pretesa questione del “diritto acquisito”, termine impropriamente importato dal diritto amministrativo e con il quale la presente fattispecie non ha analogie, va semmai ricondotta al tentativo dell’attrice di invocare una sorta di prescrizione acquisitiva di una prestazione pecuniaria, che non può tuttavia essere ammessa in difetto di una base legale, e comunque del necessario requisito della buona fede dei beneficiari, non potendo questi ragionevolmente dedurre dal testo del contratto sindacale l’esistenza di un obbligo di __________ al pagamento della pensione, riservato il caso dell’assunzione del debito da parte sua, di cui si dirà qui di seguito, e che comunque esclude quello del “diritto acquisito” sussistendo in tal caso una precisa causa contrattuale dell’obbligazione.
4.2 Scartata la tesi secondo cui il contratto sindacale doc. A costituirebbe fin dall’inizio un impegno della convenuta per il motivo dell’identità tra i membri del sindacato e la società anonima, ed esclusa quella manifestamente infondata dell’esistenza di un “diritto acquisito”, l’unica ipotesi che consentirebbe di concludere nella direzione auspicata dall’attrice è quella per cui la convenuta si sarebbe assunta l’obbligo dei membri del sindacato.
4.2.1 L’assunzione del debito è regolata dagli art. 175 e segg. CO, laddove l’art. 175 CO disciplina in particolare il rapporto tra il debitore e l’assuntore -in concreto tra i membri del sindacato degli azionisti e la convenuta- mentre l’art. 176 CO regola il rapporto tra l’assuntore e il creditore, ovvero nella specie tra le parti qui in causa.
4.2.2 L’esame degli atti di causa permette tuttavia di affermare che non si è perfezionato alcuno dei due contratti che conducono ad una valida assunzione di debito.
Questo perché in entrambi i casi non è possibile ravvisare l’esistenza di una corrispondente volontà di __________, che mai per voce dei suoi organi ha esplicitamente affermato l’intento di assumere e fare propri gli obblighi contratti dal sindacato degli azionisti.
Certo, durante un lungo periodo essa ha provveduto con mezzi propri al pagamento della rendita prima al marito dell’attrice, e poi all’attrice, ma l’esame globale della specie consente di ritenere che questo sia avvenuto in ossequio ad ufficiosi ordini impartiti dall’uno o dall’altro amministratore, ma non invece in esecuzione di formali delibere dell’organo competente (cfr. le deposizioni __________).
La distinzione, ancorché sottile, non è oziosa: la volontà della persona giuridica è validamente costituita solo nel rispetto delle procedure statutarie, e questo formalismo -a torto contestato dall’attrice, che peraltro non afferma l’avvenuto rispetto di tali procedure- è necessario proprio a tutela della persona giuridica stessa, e ciò a maggior ragione nel caso in cui essa, con rischio di confusione e di collisione di interessi, si ritrovi a contrattare con i propri organi.
Ne segue che l’avvenuto pagamento della rendita da parte della convenuta va unicamente inteso nel senso che gli azionisti per fare fronte al loro personale obbligo nei confronti del beneficiario hanno fatto capo a fondi della __________.
Il fatto che questa fosse o meno consapevole di essere usata come finanziatrice degli obblighi degli azionisti -e doveva esserlo dal momento che il pagamento figurava in contabilità- è in ultima analisi irrilevante, potendosi senz’altro ammettere che essa consapevolmente (e forse anche volontariamente) si sia trovata a pagare regolarmente un debito di terzi senza avere la volontà di assumerlo come proprio (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 6. edizione, vol. 2, n. 2035 e segg.), mentre ciò che è rilevante nel rapporto interno tra i debitori e la pretesa assuntrice, lo si ripete, è il fatto che non risulta data l’esistenza di una formalmente valida volontà della convenuta di assumere come proprio il debito che essa onorava in proprio nome ma per conto degli azionisti.
Analogamente, nelle circostanze date l’attrice dal solo fatto che il pagamento proveniva da __________ ma in assenza di qualsivoglia dichiarazione di esplicita volontà in tal senso, non poteva senz’altro ammettere in buona fede che esso costituisse la concludente offerta della sua sostituzione quale debitrice in vece degli azionisti, e difatti un simile significato non sembra -a mente di questa Camera- attribuibile a tale pagamento sulla base degli atti.
Ne deriva la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 marzo 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster