AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.62
Data decisione, Autorità: 04.11.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00062
Lugano 4 novembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.95.001149 (già 89/1995) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 20 giugno 1995 da
(rappr. __________)
contro
(entrambi rappr. __________)
con cui l’attore ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 44’079.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 34’457.30;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 17 febbraio 1998, ha integralmente respinto;
appellante l’attore con atto di appello 9 marzo 1998 con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 34’457.30 più interessi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni 12 giugno 1998 i convenuti hanno postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto
Per le sue prestazioni, comprensive dei contatti con varie autorità pubbliche, il professionista ha emesso il 28 aprile 1995 una fattura di fr. 44’079.- (doc. I), il cui mancato pagamento ha dato origine alla presente causa.
I convenuti resistono in causa contestando innanzitutto di aver conferito all’architetto l’incarico in questione, che al contrario quest’ultimo, in quel periodo a corto di lavoro, si sarebbe offerto di svolgere gratuitamente, il tutto per ottenere, se il fondo fosse stato inserito nella zona edifici pubblici, l’affidamento dei lavori di architettura relativi all’autosilo. Essi contestano inoltre l’applicabilità delle norme SIA 102 e l’esistenza di una responsabilità solidale tra loro.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’attore non avesse sufficientemente provato di aver ricevuto un incarico dai convenuti, i vari indizi agli atti rendendo poco verosimile il suo effettivo conferimento. L’esito della causa non sarebbe stato diverso nemmeno nel caso in cui le parti avessero agito nell’ambito di una società semplice destinata all’ottenimento della modifica del PR, atteso che le prestazioni svolte dall’attore, in quanto semplice apporto personale, in forza dell’art. 537 CO non sarebbero state comunque retribuibili.
Delle osservazioni con cui i convenuti hanno postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
A questo stadio della lite è ormai pacifico che le prestazioni d’architetto svolte in concreto dall’attore, concernenti l’allestimento di una proposta planivolumetrica e in via subordinata i contatti con le autorità proposte, rientrino nelle prestazioni tipiche del contratto di appalto (Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA 102, in Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, Friborgo 1986, n. 29; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 49 e segg.; Fellmann, Commentario bernese, n. 180 e 322 e segg. ad art. 394 CO; DTF 119 II 428, 119 II 45; IICCA 16 agosto 1993 in re S./F., 21 dicembre 1993 in re R./B., 13 giugno 1994 in re G./R., 10 maggio 1996 in re F./S.).
Contrariamente a quanto assunto dall’appellante, nel contratto di appalto non esiste una presunzione legale secondo cui le prestazioni svolte dall’appaltatore debbano essere remunerate: spetta pertanto a quest’ultimo provare l’esistenza di un accordo sull’onerosità delle sue prestazioni, a meno che in base alle circostanze del caso non si debba ritenere -ciò che può essere ribaltato dalla controparte con una semplice controprova- che le stesse fossero dovute unicamente dietro remunerazione, il che sarà ad esempio il caso se le prestazioni sono svolte dall’appal-tatore nell’ambito dell’esercizio della sua professione (Gauch/ Tercier, op. cit., n. 13 e seg. e 835; Gauch, op. cit., n. 112 e seg., 896 e 1013).
Nel caso di specie, non essendovi una prova certa della gratuità oppure dell’onerosità delle prestazioni svolte dall’attore -non esiste in effetti alcun contratto scritto e non sono neppure provati i termini di un’eventuale pattuizione verbale- il giudizio sulla questione deve gioco forza basarsi su un esame degli indizi che le parti hanno portato a sostegno delle rispettive tesi. A giudizio della scrivente Camera, nelle particolari circostanze gli indizi a favore della gratuità appaiono di gran lunga più convincenti, cosicché quest’ultima tesi, resa maggiormente verosimile, può in definitiva essere considerata provata.
6.1 Le circostanze che, a giudizio dell’appellante, dovrebbero portare a ritenere provata l’onerosità delle sue prestazioni si dimostrano in realtà tutt’altro che decisive.
Innanzitutto il fatto che i convenuti mai, prima del conferimento del presunto incarico, abbiano fatto riferimento all’eventuale gratuità delle prestazioni dell’architetto è del tutto irrilevante, non risultando in ogni caso nemmeno che essi si siano espressi nel modo contrario; pure irrilevante è il fatto che l’attore non abbia mai dichiarato di rinunciare implicitamente o esplicitamente ad una remunerazione per tali prestazioni, ciò non potendo ancora significare che quest’ultima sia stata effettivamente pattuita.
. Un paragone con la pratica relativa alla part. n. __________ di __________, ove pure l’attore aveva provveduto ad allestire una proposta planivolumetrica di un edificio, regolarmente retribuita (doc. 10), non è oggettivamente proponibile, per l’essenziale motivo che in quel caso, diversamente da quello qui in esame, il fondo oggetto della progettazione era chiaramente posto in zona edificabile.
A giudizio dell’attore, vista la difficile situazione economica in cui egli versava, sarebbe stato del tutto illogico che egli avesse elaborato un progetto con la sola speranza -per altro remota- di ottenere la modifica del PR e con ciò un formale mandato per i lavori relativi all’edificazione dell’autosilo. L’argomento si rivela del tutto inconsistente, tanto è vero che all’attore può tranquillamente essere obiettato che a quel momento, non disponendo di molto lavoro, egli non aveva proprio nulla da perdere da tale modo di procedere, ma solo da guadagnare.
Quanto all’esistenza di una grave responsabilità personale dell’attore per le sue prestazioni, le quali avrebbero in effetti potuto incidere notevolmente sul valore commerciale del fondo, essa non implica ancora automaticamente il conferimento di un incarico a titolo oneroso. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la mole di lavoro svolto e la durata del mandato, che pure non sono criteri decisivi per attestare l’esistenza di un accordo sull’onerosità delle prestazioni svolte.
Che i convenuti avessero un chiaro interesse all’edificazione dell’autosilo e che abbiano perciò collaborato attivamente con l’attore durante l’elaborazione del progetto, prendendo contatto con la Commissione intercomunale del trasporti del __________ (doc. E), con l’Ufficio pianificazione (doc. H), controfirmando i progetti, correggendo la relazione tecnica (doc. B2) e infine contattando addirittura l’Amministrazione strade nazionali per farsi cedere uno scorporo di terreno che permettesse una più razionale edificazione dell’autosilo (cfr. doc. II richiamati), non consente pure di concludere per l’onerosità dell’incarico, un analogo interesse e un’analoga collaborazione essendo ipotizzabile anche nell’ambito di un mandato gratuito.
Infine la circostanza che altri mandati conferiti all’attore, anche verbalmente, siano sempre stati remunerati non può ancora permettere a questa Camera, viste anche le considerazioni che seguono, di maturare l’intimo convincimento che anche in questa occasione le parti abbiano inteso agire in tal modo.
6.2 Ben più convincenti appaiono per contro le circostanze a sostegno della gratuità delle prestazioni dell’attore, evidenziate dai convenuti.
È innanzitutto difficile da immaginare che essi, a distanza di solo un anno e mezzo dacché il Gran Consiglio con decisione 25 settembre 1990, a conclusione di un lungo iter ricorsuale iniziato nel 1984 (doc. 2), aveva definitivamente estromesso la part. __________dalla zona edificabile (doc. 3), ed oltretutto senza garanzie da parte delle autorità comunali -quelle agli atti, che per altro riferiscono di un semplice intendimento dell’esecutivo comunale di voler inserire quella particella nella zona edifici pubblici, essendo ampiamente superate dagli eventi, in quanto risalenti alla fine del 1989 (allegate al doc. B1), cioè a prima della menzionata decisione del parlamento cantonale e in ogni caso a ben 2 anni e mezzo prima dell’allestimento della proposta planivolumetrica- si sarebbero imbarcati a loro spese in una costosa progettazione su di un terreno a quel momento non ancora edificabile.
Determinante per la questione dell’onerosità delle prestazioni dell’architetto è inoltre il fatto che diversamente dai mandati precedenti, ove a fronte di incarichi verbali o scritti la richiesta di acconti era sempre avvenuta tempestivamente o al più tardi entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di architettura (cfr. doc. 8, 9), per la pratica di __________ l’attore non ha mai chiesto ai convenuti nessun acconto fino all’allestimento della fattura finale, il che appare francamente poco comprensibile se solo si pensa alle gravi difficoltà economiche in cui l’attore aveva ammesso di versare in quegli anni. Va qui rilevato che la circostanza che nel 1994 fossero ancora in corso le trattative con l’Amministrazione strade nazionali per la cessione di uno scorporo di terreno e vi fossero ancora dei contatti con l’Ufficio pianificazione non giustificava la mancata emissione di acconti, tanto è vero che quelle trattative e contatti erano in realtà condotti dai convenuti personalmente (e l’attore, nel doc. I, non ha conseguentemente fatturato nulla in proposito).
Sempre in quest’ottica, il fatto che la fattura sia stata emessa solo il 28 aprile 1995 -quando ormai i rapporti tra le parti (e in particolare tra __________) si erano guastati- mentre gli interventi dell’attore si erano conclusi già due anni e mezzo prima, e meglio nel 1992 -la proposta planivolumetrica con la relativa relazione tecnica risale al luglio 1992 (doc. B1), mentre i contatti con il sindaco di __________, con il pianificatore di __________ e con la Commissione intercomunale dei trasporti del __________ sono pure avvenuti in quell’anno, tanto è vero che sono stati fatturati in base alla tariffa B SIA del 1992 (doc. I)- appare pure poco comprensibile, tanto più che in occasione della fatturazione di altri mandati egli si era dimostrato alquanto sollecito (cfr. doc. 7, 9 e 10).
Giustamente il Pretore ha tuttavia specificato che anche in tale evenienza l’attore non avrebbe diritto ad una remunerazione, ostandovi l’art. 537 CO.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 marzo 1998 dell’arch. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 900.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere agli appellati fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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