AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.55
Data decisione, Autorità: 24.08.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00055
Lugano 24 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1299 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4 dicembre 1990 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 28’320.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di compravendita;
Domanda avversata dal convenuto, che si è opposto alla petizione e che il Pretore con sentenza 6 febbraio 1998 ha accolto per fr. 27’420.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 24 febbraio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 31 marzo 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione:
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore con la petizione afferma di avere acquistato dal convenuto in data 21 aprile 1988 e al prezzo di fr. 23’000.-- un acquerello su cartone che gli sarebbe stato assicurato essere opera dell’artista __________.
Nella primavera del 1988 egli avrebbe consegnato l’opera alla casa d’aste __________ per la sua rivendita, ma questa il 14 febbraio 1989 l’avrebbe resa dichiarando che non sarebbe attribuibile al __________ L’attore avrebbe in seguito chiesto un parere in proposito ad un altro esperto, che avrebbe confermato la tesi per cui l’acquerello non sarebbe opera di __________ Avendo il convenuto rifiutato la proposta dell’attore di riprendersi l’opera e di restituire il prezzo, si imporrebbe la presente causa avente per oggetto la restituzione del prezzo pagato e degli interessi nonché i costi di perizia e le spese per l’allestimento di una documentazione fotografica, il tutto per fr. 28’320.-- oltre interessi.
B. Il convenuto nella risposta 11 marzo 1991 si è opposto alla petizione, sottolineando che prima dell’acquisto l’attore avrebbe avuto la più ampia libertà di esaminare o far esaminare l’opera, e che dopo diversi mesi egli avrebbe spontaneamente deciso l’acquisto.
Questa, contrariamente all’opinione dell’attore, sarebbe in ogni caso autentica, così che nulla gli sarebbe dovuto.
C. Delle ulteriori argomentazioni addotte dalle parti in prosecuzione di causa si dirà, per quanto necessario, più avanti.
Esse hanno nondimeno confermato le proprie richieste di giudizio, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore dopo valutazione delle risultanze istruttorie ha concluso per la falsità dell’opera venduta dal convenuto all’attore e perciò, posto che il convenuto solo con le conclusioni -e quindi tardivamente- ha sollevato l’eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia, ha ammesso la petizione per complessivi fr. 25’120.-- oltre interessi.
E. Con l’appello il convenuto postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe in primo luogo a torto ammesso la falsità dell’opera in base alle risultanze degli atti, specie in assenza di una perizia giudiziaria, disattendendo inoltre la circostanza per cui l’attore si sarebbe determinato all’acquisto solo dopo svariati mesi, di modo che non si potrebbe concludere per l’esistenza di una manovra d’inganno da parte del venditore.
F. Delle osservazioni 31 marzo 1998 dell’attore, che conclude per la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La questione della prescrizione, che come giustamente rileva il Pretore non può essere esaminata d’ufficio, è perciò da ritenere evasa a questo stadio della causa nel senso della non sussistenza dell’eccezione.
Il ricorrente, tuttavia, non adduce conseguenze di sorta scaturenti da queste affermazioni, non premurandosi di indicare il motivo per cui la circostanza gli conferirebbe diritto o anche solo quello per cui essa sarebbe in qualche modo rilevante.
Non spetta evidentemente alla Camera adita di ipotizzare delle conclusioni giuridiche in luogo dell’appellante, e ci si può pertanto limitare alla sola considerazione secondo cui dall’addotto svolgimento della fase precontrattuale non si può certo arguire -come forse vorrebbe del tutto implicitamente il convenuto- un’eventuale pattuizione dell’esclusione della garanzia dell’autenticità dell’opera, che sarebbe così stata venduta “come vista e approvata” dall’acquirente, essendo siffatta tesi del tutto improponibile già solo alla luce della promessa di autenticità dell’opera rilasciata dal convenuto sulla ricevuta d’acquisto (doc. C: “opera di __________ che confermo autentica”).
L’argomento è pertanto nella sua globalità del tutto inconferente.
La critica non è tuttavia giustificata.
3.1 Il convenuto ha acquistato l’opera intitolata “L’ingegnere” nell’ottobre del 1983 dall’artista ticinese __________, che a sua volta l’aveva acquistata presso la Galleria contemporanea di __________ prima del 1969 (doc. E).
Verosimilmente in vista di tale acquisto, il 16 settembre 1983 (doc. D) __________ -già docente all’Accademia di __________ e direttore e docente di storia dell’arte all’Accademia di __________ ha esaminato il dipinto concludendo per la sua autenticità.
Tuttavia, già nell’ottobre del 1983, e perciò in epoca non sospetta ai fini della presente causa, una commissione romana della quale faceva parte anche __________, figlia dell’autore, ha contestato la validità dell’opera in questione, così che con scritto 25 ottobre 1983 (cfr. l’incarto penale richiamato) il __________ __________ ha ribadito la propria valutazione, esprimendo nel contempo critiche al “piccolo gruppo” che dopo l’allestimento della grande mostra di __________ e di quella di __________ “si ritiene autorizzato a stabilire in modo assoluto l’autenticità di __________ ”.
Il __________ ha poi ulteriormente ribadito la propria opinione circa l’autenticità dell’opera in occasione della procedura penale, allorché ha esaminato il quadro prima che lo stesso fosse restituito al convenuto, e nella deposizione testimoniale nella presente causa.
3.2 A fronte di quest’unico riscontro circa la garantita autenticità dell’opera, numerosi indizi contrari fanno preferire nella valutazione globale la tesi della non autenticità dell’opera ai fini della sua commerciabilità.
Nonostante il diverso avviso del __________, è in effetti indiscutibile che sia __________ che __________ -ritenuta già all’epoca dell’acquisto da parte dell’attore “esperta autorizzata a rilasciare attestazioni per opere di __________ ” (deposizione __________, pag. 2)- hanno chiaramente e ripetutamente deposto per la non autenticità dell’opera.
Queste attestazioni sono sicuramente significative: __________ ne sospetta per motivi di opportunità -si tenterebbe a suo dire di stabilire una situazione di monopolio circa le certificazioni riguardanti l’opera del __________ - ma non nega esplicitamente la competenza e la conoscenza della materia da parte delle autrici dei responsi contrari. Ed infatti, e ciò è decisivo, è innegabile che la __________ e la __________ godono di una particolare autorevolezza ai fini della certificazione dell’opera del , prova ne è il fatto che due delle maggiori case d’aste del mondo - e __________ - fanno capo al loro parere prima di ammettere alle loro aste le opere del __________ (deposizione __________), con la conseguenza che l’opera in questione è stata rifiutata da entrambe le case (doc. G, M, N, O), etichettata di falso ai loro occhi, e pertanto non commerciabile in questo usuale ed importante canale di vendita, e lo stesso __________ alla luce di tali contestazioni deve ammettere che l’opera è per questo motivo in ogni caso “dequalificata” (sua deposizione, pag. 3).
3.3 Il raffronto fra questi elementi consente di confermare il giudizio del Pretore.
Ancorché non esista l’assoluta certezza della falsità dell’opera -e in queste circostanze vi è motivo di dubitare che siffatta certezza sarebbe stata fornita da una perizia giudiziaria, che avrebbe posto non pochi problemi quo alla scelta del perito-, è nondimeno possibile maturare il convincimento del fatto che l’opera venduta all’attore è delegittimata da ragionevoli dubbi circa la sua autenticità. Per questo motivo l’opera non sembra essere ulteriormente commerciabile, il che evidentemente ne svilisce il valore e va considerato, agli occhi di un acquirente ignaro, difetto di gravità tale da non essere compatibile con la garanzia di autenticità rilasciata dal venditore, così da giustificarsi la richiesta rescissione del contratto.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 febbraio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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