AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.48
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00048
Lugano 14 luglio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Epiney-Colombo (quest'ultima in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile a procedura ordinaria, promossa con petizione 27 febbraio 1990 da
rappr. __________ o
contro
__________ e ora i suoi eredi __________ __________ (ora __________ e ____________________, __________ e per essi l'esecutore testamentario, avv. __________
intesa ad ottenere dalla parte convenuta il pagamento della somma di fr. 150'000.- oltre accessori;
domanda accolta dal Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, con sentenza 29 gennaio 1998;
appellante l'esecutore testamentario nella successione di __________ e __________ già in __________ che, con atto ricorsuale 16 febbraio 1998, postula la riforma del giudizio pretorile e con essa la reiezione della petizione;
lette le osservazioni dell'attore, nonché gli atti e i documenti dell'incarto;
considerato
in fatto e in diritto
Con atto pubblico del notaio __________ di data 2 dicembre 1988, il dott. __________ aveva concesso alla __________, un diritto di compera -cedibile e trasmissibile- sulla part. n. 410 di __________ su cui sorge un palazzo di più piani. Il diritto di compera era stato concesso fino al successivo 28 febbraio, mentre il prezzo della contrattazione era stato fissato in fr. 3'000'000.- di cui fr. 100'000.- quali caparra e pena di recesso. Il rogito fu sottoscritto nell'abitazione dell'anziano proprietario del fondo, alla presenza della moglie __________ -che l'aveva sottoscritto per consenso- dei signori __________ e __________ come organi della __________, e di __________ nella veste di intermediario.
Alla scadenza il diritto di compera non fu esercitato dall'avente diritto, né fu da essa ceduto ad altri. Per contro, successivamente, per i rogiti del notaio __________, furono conclusi i seguenti negozi:
convenzione matrimoniale fra i coniugi __________ (22 marzo 1989) con cui il mappale 410 veniva loro intestato in comproprietà e parti uguali (doc. E);
contratti di donazione (30 marzo 1989) in base ai quali i coniugi __________ cedevano il mappale in esame a 3 dei loro figli -__________ __________ e __________ a- a titolo di anticipo ereditario (doc. F);
contratto di compravendita (18 aprile 1989) con cui i comproprietari alienavano il bene immobile, ovvero lo vendevano a __________ e __________ di __________a, riservandosi un diritto di prelazione. Il prezzo pattuito è stato di fr. 3'725'000.- (doc. G).
L'attore è genero di __________, essendo coniugato con sua figlia __________ Persona di esperienza nel settore finanziario e immobiliare, sostiene di aver assistito e consigliato il suocero nelle trattative per la vendita del fondo; in particolare assume di aver versato a __________ la somma di fr. 150'000.- perché rinunciasse alla cessione del diritto di compera a terzi, in concreto ai signori __________ ciò che avrebbe poi permesso l'alienazione diretta alle stesse persone per un prezzo notevolmente maggiore. La somma litigiosa si compone dell'equivalente della pena di recesso, versata dalla società al signor __________, e di fr. 50'000.- quale ulteriore indennizzo per spese e incomodi; poiché egli ha sborsato l'importo personalmente, ma per conto e nell'interesse esclusivo del suocero, gliene richiede la rifusione. In diritto __________ fonda la sua pretesa sul rapporto di mandato conferitogli dal suocero, ovvero di trattare la vendita del fondo: la spesa affrontata da lui nell'esclusivo interesse del mandante dev'essergli pertanto rifusa.
Con la sentenza impugnata, il pretore ha accolto la petizione. Ha accertato anzitutto che l'attore ha sempre agito per conto del dott. __________ per cui i suoi eredi devono far fronte alle conseguenze degli atti compiuti dal primo; inoltre, ha considerato l'avvenuto pagamento di fr. 150'000.- da parte dell'attore come mezzo idoneo per evitare la cessione del diritto di compera e quindi per favorire una vendita più vantaggiosa dell'oggetto immobiliare.
Con l'appello in esame l'esecutore testamentario delle successioni __________ e __________ ripresenta le tesi sostenute in prima sede. Contesta che l'attore abbia agito in nome e per conto del suocero, sostenendo che le testimonianze raccolte al proposito sono tutte riferite al momento della pattuizione del diritto di compera, ma non possono essere interpretate come la concessione di una procura generale. Contesta anche che l'attore abbia agito nell'interesse del suocero: il diritto di compera infatti, al momento della sua scadenza, era ancora carente dell'annotazione a Registro fondiario, per cui l'intervento del signor __________ presso la __________ affinché rinunciasse alla cessione del medesimo diritto non trova giustificazione; di conseguenza, il versamento dell'importo di fr. 150'000.- non si colloca nel contesto dei rapporti inerenti alla vendita del fondo __________
Sostiene da ultimo che, ancorché nell'ambito del mandato, il mandatario deve godere di un'esplicita autorizzazione per concludere determinate operazioni: per contro, in vista del versamento della somma di fr. 150'000.-, l'attore nemmeno avrebbe informato il suo preteso mandante.
Delle osservazioni di controparte si dirà, se necessario, nel seguito.
In particolare, il fatto che la società __________ sia stata amministrata dall'attore fino a pochi giorni prima della pattuizione del diritto di compera (circostanza che i convenuti sostengono essere stata ignorata dal signor __________) non può rivestire significato particolare; la stessa parte __________ non si spinge fino a formulare ipotesi alcuna, mentre l'istruttoria conferma semplicemente l'esistenza di ottimi rapporti fra l'attore e i nuovi azionisti, nonché la circostanza che -avvenuta la cessione del pacchetto azionario- __________ non ebbe più alcun interesse personale nella società (testi __________ e __________). Tanto meno sono presenti indizi riguardanti una causa diversa da quella addotta dall'attore per giustificare il versamento della somma di fr. 150'000.- alla __________: anzi, le prove assunte convergono a sostegno della tesi di __________ (testi __________ __________ e __________).
La pretesa inutilità del versamento, avvenuto -secondo il primo giudice- affinché __________ desistesse dal cedere il diritto di compera a terzi, si fonda sull'ipotesi che lo stesso diritto, per sua natura, esplica effetti unicamente con l'annotazione a Registro fondiario, ossia che l'annotazione ha carattere costitutivo (appello, n. 4). Nel caso concreto ciò vorrebbe significare che, prima dell'annotazione, il diritto non sarebbe potuto essere oggetto di cessione.
Questo argomento non può tuttavia essere condiviso. Già l'art. 216a CO infatti recita che il diritto di compera può -e non deve- essere annotato a Registro fondiario. Esso pertanto esiste in sé con la pattuizione fra le parti, ossia come obbligazione personale (Comm. di Basilea, Obligationenrecht I, ed. 2, art. 216a, N. 3). Comunque il significato dell'annotazione, anche per il diritto di compera, resta quello di conferire valore reale a un diritto personale (Comm. di Basilea, ZGB II, art. 959, N. 2), confermando il carattere facoltativo dell'operazione tabulare espresso dalla lettera dell'art. 959 cpv. 1 CC.
Nel caso concreto i rapporti fra le parti del diritto di compera -__________ - non sono in concorrenza con le pretese di nessun terzo; ossia ciò che può scaturire dal carattere reale o meno del diritto in oggetto non fa parte della contestazione. Detto in altri termini, alla cessione del diritto di compera da parte di __________ non si sarebbero frapposti ostacoli a dipendenza della mancata annotazione.
E' ben vero che l'istruttoria rivela (pur con qualche riserva: teste __________) l'esistenza di un impegno "morale" di __________ a non cedere il diritto di compera. Tuttavia, una valutazione oggettiva del materiale processuale induce a considerare irrilevante in diritto un tale impegno: esso infatti non può essere stato preso nei confronti di __________, dal momento che l'atto pubblico di costituzione definisce il diritto di compera -in deroga alla sua forma legale (art. 216b cpv. 1 CO)- come "cedibile e trasmissibile" (doc. B). Inoltre, non si vede per quale altro scopo __________ abbia inteso beneficiare di tale diritto se non per cederlo, dal momento che essa mai ha avuto intenzione di esercitarlo in proprio (testi __________ e __________).
E' pertanto almeno verosimile che l'attore abbia inteso dissuadere __________ dalla cessione ai signori __________, offrendole il recupero della pena di recesso di fr. 100'000.-, dovuta al concedente nel termine di 15 giorni dalla concessione del diritto di compera (pena di recesso il cui effettivo versamento al proprietario del fondo non è contestato), e la copertura di inconvenienti per fr. 50'000.-, ovvero per una somma che rendesse l'operazione accettabile da parte della società; tant'è che questa ha dato seguito senza particolare resistenza all'intervento del signor __________ (teste __________).
Questa circostanza non può essere seriamente contestata, né -secondo il normale andamento delle cose- i signori __________r e __________ sulla base del rapporto di fiducia nei confronti dell'attore, loro espresso direttamente dal signor __________, hanno potuto immaginare che esso fosse venuto meno poco tempo dopo (meno di tre mesi dopo la firma del rogito di costituzione del diritto di compera) quando fu loro prospettata la rinuncia alla cessione di quel diritto ai signori __________. Dev'essere tuttavia rilevato che in quell'occasione l'attore, oltre che nella veste di mandatario, agì come rappresentante del suocero, pattuendo direttamente con __________ il pagamento di fr. 150'000.- e concretizzando con denaro proprio tale operazione finanziaria.
A tal proposito l'attore non pretende di aver informato il suocero sulle sue iniziative nei confronti della __________, ma sostiene che, accettando la rinuncia di quest'ultima -risultata favorevole ai suoi interessi- il signor __________a avrebbe ratificato il suo intervento, ossia il suo accordo con la società relativo anche alle condizioni pecuniarie pattuite. In diritto, si tratta pertanto di valutare la portata del mandato conferito all'attore, in particolare per decidere se esso debba essere considerato comprensivo dell'autorizzazione a rappresentare il suocero come rappresentante diretto, ossia compiendo atti per lui vincolanti. Ciò che corrisponde a verificare la tesi dei convenuti, ossia se il negozio giuridico relativo alla rinuncia della cessione del diritto di compera, per la sua portata, non dovesse essere oggetto di preavviso da parte di __________
Il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO), ossia è tenuto ad agire conformemente al contratto e sempre nell'interesse del mandante (Guhl/Merz/Druey, Das schweizerische Obligationenrecht, p. 496; Weber, Komm. zum schweizerischen Privatrecht, OR I, art. 394, n. 2; art. 398, n. 8). In particolare deve rispettare le istruzioni del mandante: non può dipartirsene se non quando le circostanze non gli permettono di domandare il permesso al mandante e se si può ammettere che quest'ultimo l'avrebbe autorizzato se fosse stato messo al corrente della situazione (art. 397 cpv. 1 CO; Guhl/ Merz/Druey, op. cit., p. 497; FJS 328, p. 2). Il mandatario ha inoltre il dovere di informare e di consigliare il mandante durante tutta la durata della sua attività (FJS cit., ibidem) e di restituire tutto ciò che ha ricevuto a qualsiasi titolo in virtù del mandato (art. 400 CO; Guhl/Merz/Druey, op. cit., p. 499).
Per quanto riguarda la rappresentanza diretta, essa sorge non solo sulla circostanza dell'agire in nome altrui (ossia del rappresentato), ma anche sull'esistenza di un potere di rappresentanza la cui ampiezza si giudica secondo il rapporto concreto fra rappresentato e rappresentante (art. 33 cpv. 2 CO) (Comm. di Basilea, OR I, ed. 2, art. 32, n. 14); in caso di assenza di un accordo concreto, questo elemento dev'essere valutato secondo il principio dell'affidamento (Comm. cit., art. 33, n. 17).
L'estensione del mandato, così come sostenuta dall'attore, non può essere esclusa già in virtù dell'art. 396 CO secondo il quale, se questo elemento non è stato espressamente indicato, viene determinato dalla natura dell'affare che ne forma l'oggetto, ritenuto che nel mandato è compresa in ispecie anche la facoltà di compiere tutti gli atti giuridici inerenti alla sua esecuzione (cpv. 2). Nel caso concreto la natura del mandato, così come riferita dai testi (ed è ciò che processualmente conta), appare ampia, così come se __________, intenzionato ad alienare il suo bene immobile, non volesse occuparsi dell'affare, demandando ogni incombenza all'attore in modo incondizionato: il teste __________ presente alla firma dell'atto di costituzione del diritto di compera ricorda che i coniugi __________ dissero ai rappresentanti della __________ che ogni questione doveva e poteva essere trattata direttamente con il signor __________; il teste __________ riferisce a sua volta che il signor __________ aveva sempre espresso il desiderio di non essere coinvolto nelle trattative e di delegare queste mansioni a suo genero; anche il teste __________ in modo ancora più preciso, afferma che il proprietario del bene immobile gli aveva detto che lui, personalmente, non voleva trattare la questione e che delegava il signor __________ a rappresentarlo o eventualmente sua moglie, signora __________ ; il teste __________, quando espone di aver telefonato alla signora __________ (dopo la mancata cessione del diritto di compera da parte di __________) conferma la situazione descritta in quanto invitato a rivolgersi al signor __________. Se ne deve concludere che, almeno per quanto riguarda le trattative con le persone cui __________ aveva partecipato questa sua volontà (in sostanza i rappresentanti di __________), il mandato all'attore difficilmente può considerarsi limitato, almeno fin dove si può sostenere che l'agire del mandatario, rispettivamente del rappresentante corrispondesse agli interessi del mandante. Secondo il principio dell'affidamento, il potere di rappresentanza dell'attore, peraltro riconosciuto dai rappresentanti della società, rientrava nel mandato iniziale, senza necessità che __________ ricevesse dal suo mandante una procura speciale: l'interesse di quest'ultimo è dato e va individuato non nel pregiudizio legato al pagamento della somma litigiosa, ma nella successiva possibilità di concludere la vendita a condizioni migliori. E ciò a prescindere dalla ragionevole attesa del dott. __________ di essere puntual-mente informato sulle mosse del genero nelle trattative; d'altra parte, si dovesse giudicare su una pretesa responsabilità dell'attore per un comportamento anticontrattuale a dipendenza della mancata debita informazione del mandatario, si dovrebbe anzitutto concludere per un'assenza di pregiudizio per quest'ultimo, tenuto conto delle condizioni alle quali la vendita diretta del fondo è poi avvenuta.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 segg. CPC, la TOA e la LTG
pronuncia
L'appello 16 febbraio 1998 dell'esecutore testamentario delle successioni __________ e __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 3'000.- sono poste a carico della parte appellante. Inoltre, essa rifonderà a __________ l'importo di fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: -__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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