AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.46
Data decisione, Autorità: 04.08.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00046
Lugano 4 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa civile a procedura ordinaria OA.94.104 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 4 febbraio 1994 da
rappr.
contro
__________ rappr. __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'665.25 oltre accessori (ridotti in sede di conclusioni a fr. 10'434.25), quale saldo di una fattura emessa dall'attrice per il nolo e l'istallazione di un capannone espositivo;
petizione che il pretore -con sentenza 24 novembre 1997- ha accolto limitatamente all'importo di fr. 1'712.-;
appellante la società attrice che, in riforma del giudizio pretorile, postula l'accoglimento della petizione;
lette le osservazioni all'appello 25 marzo 1998 dell'associazione convenuta che chiede la reiezione dell'appello;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto
La convenuta __________ () ha organizzato nell'autunno del 1989, come già aveva fatto due anni prima, la Rassegna del commercio e artigianato del Mendrisiotto, denominata "". In questo ambito si è rivolta all'attrice per il noleggio, l'installazione e lo smontaggio di un capannone "tipo Festival" per una superficie complessiva di 1015 mq. Tra le due offerte formulate da __________ (doc. 1) la convenuta ha scelto quella che prevedeva anche la pavimentazione del padiglione e il cui costo era complessivamente di fr. 32'640.- di cui fr. 17'000.- per il montaggio "eseguito con 6 ns. operai, compreso sollevatore tipo fuoristrada": la prestazione richiesta è stata formalizzata nella conferma d'ordine 27 giugno 1989 della stessa ditta attrice.
Qualche settimana prima del termine concordato per la posa del capannone, l'attrice fece sapere alla convenuta di non essere in grado -per questioni contingenti- di far capo ai sei montatori previsti, né al sollevatore. Le parti si accordarono pertanto nel senso che la Società dei commercianti avrebbe reperito in proprio il sollevatore e la manodopera mancante. I termini della pattuizione non sono contenuti in nessun documento scritto. Al termine del proprio intervento, l'attrice ha inviato alla cliente due fatture di data 7 novembre 1989: una per prestazioni non previste, relative al noleggio, al trasposto e al montaggio di un impianto di riscaldamento del capannone, richiesto dalle condizioni meteorologiche particolari di quell'autunno; una seconda per le prestazioni di cui al considerando precedente laddove alla posta "montaggio e smontaggio con ns. montatori, parziale ore 332" figura un addendo di fr. 13'280.- La prima fattura corrisponde a una prestazione riconosciuta dalla convenuta; la seconda è stata onorata solo in parte poiché è oggetto di contestazione: la convenuta infatti, ritiene controparte parzialmente inadempiente per non aver saputo tener fede al proprio impegno di montare il capannone con i mezzi previsti (6 operai e un elevatore) al costo complessivo stabilito. Di conseguenza pretende di detrarre dalla nota contestata i costi da lei affrontati per il noleggio di un elevatore presso il __________ di __________ e per il personale reperito presso alcune ditte della zona per complessivi fr. 11'259.-; costi che, sommati all'importo di fr. 13'280.- esposto dall'attrice, superano ampiamente la cifra di fr. 17'000.- inizialmente prevista per la stessa opera.
L'istruttoria, oltre la documentazione prodotta dalle parti, è stata limitata alla deposizione testimoniale di __________, dipendente, ma né azionista né organo dell'attrice. In sostanza il teste conferma la tesi dell'attrice secondo cui, qualche settimana prima della prevista messa in cantiere, essa avrebbe comunicato alla convenuta di non disporre di tutti i mezzi previsti e di partecipare nella misura del possibile ai lavori di montaggio, fatturando poi gli stessi in base alle ore effettivamente prestate. Per quanto riguarda il costo unitario di fr. 40.- all'ora -che sarebbe stato applicato già nella fatturazione delle prestazioni di due anni prima e che avrebbe costituito la base di calcolo dell'offerta anche per questa seconda volta- specifica: "...ricordo di aver parlato di ciò personalmente con il signor __________ nei suoi uffici di __________, e meglio di aver con questi concordato che l'attrice avrebbe messo a disposizione gli operai sulla stessa base di carico orario ed alle stesse condizioni, per quanto attiene la tariffa stessa, di quanto avvenne nel 1987". Il pretore -invocando l'art. 90 CPC- non ha tenuto conto del costituto testimoniale, sostenendo che ad esso si contrappongono le affermazioni di parte convenuta secondo cui i costi supplementari non le possono essere caricati poiché il lavoro è stato pattuito a corpo e poiché l'attrice è inadempiente. Comunque considera che una pattuizione sulle spese supplementari per il montaggio e lo smontaggio del capannone non sarebbe intervenuta, onde varrebbe il contratto iniziale che stabilisce globalmente il costo dell'opera. In tal modo, dal prezzo pattuito originariamente, il primo giudice detrae, oltre agli acconti versati dalla ________, tutti i costi da lei affrontati per la manodopera e il noleggio dell'elevatore, ottenendo un saldo di soli fr. 1'712.- in favore dell'attrice.
L'appello tratta la valutazione della testimonianza __________ da parte del pretore, rilevando come la medesima non possa essere contrapposta alla diversa versione di parte convenuta, proprio perché quest'ultima non costituisce mezzo di prova. Inoltre, pur nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, il giudice è tenuto a rendere conto dei motivi che lo inducono a scostarsi delle risultanze dell'istruttoria: ciò che in concreto il pretore non ha fatto.
L'argomento è pertinente. Se infatti può essere comprensibile una certa prudenza nella valutazione del costituto testimoniale di __________ a dipendenza del suo stretto legame con l'attrice e della circostanza secondo cui egli stesso -sempre per l'attrice- ha avuto contatti determinanti nella fattispecie, resta il fatto che, ammessa la testimonianza, la sua sostanza è rimasta inimpugnata. D'altra parte, quando l'attendibilità di un testimone può apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l'esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove. Il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19). In concreto, la deposizione in esame non si trova in discordanza con le risultanze di altre prove; in particolare, la convenuta non è stata in grado di contrapporre testi che potessero contrastare le affermazioni di __________ né ha prodotto documentazione in tal senso. Se ne deve dedurre che, dopo la comunicazione dell'attrice di non poter far capo a tutti i mezzi promessi e prima dell'inizio dei lavori, la __________ non ha ritenuto di puntualizzare per scritto i termini di un mutamento delle condizioni d'intervento dell'appaltatrice cui essa, in qualche modo, ha dato seguito, procurandosi l'elevatore presso terzi e interpellando per proprio conto ditte della zona che le mettessero a disposizione manodopera. Che essa non abbia agito per conto dell'attrice, né è preteso in causa, né lo si può dedurre altrimenti già perché tutte le fatture (plico doc. 7) sono state emesse a nome della __________ Ignorando apertamente la prova testimoniale in esame, senza nemmeno addurre motivi concreti, il pretore ha prevaricato il proprio potere d'apprezzamento.
Evidentemente il parere del teste non avrebbe potuto vincolare i terzi, né può essere interpretato come un'assunzione dei costi supplementari da parte della __________. In altre parole, pacifica la natura di appalto della pattuizione relativa al montaggio e allo smontaggio del capannone, il contratto -contrariamente al parere del pretore- è rimasto tale, ma la mercede originariamente forfetaria è decaduta e non è più stata fissata preventivamente (art. 373 CO); e ciò già perché l'appaltatrice nemmeno era certa del numero di montatori che avrebbe potuto mettere a disposizione della committente. Questa versione dei fatti corrisponde alla testimonianza __________ (il problema -della completazione della squadra dei montatori- sarebbe stato risolto dalla convenuta e a sue spese) e, indirettamente (ossia indiziariamente) anche all'atteggiamento della __________ che ha atteso oltre un anno e mezzo dopo aver ricevuto la fattura contestata per prendere posizione in forma compiuta alle richieste della creditrice (plico doc. 10): infatti, solo con lo scritto 17 maggio 1991, essa sostiene il suo diritto a detrarre dal credito di controparte quanto da lei pagato per le prestazioni sostitutive. In conformità con la norma citata, la mercede dev'essere così determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore.
Nemmeno in causa la convenuta non ha contestato il conteggio delle ore eseguite dall'attrice, né l'importo della remunerazione oraria del suo personale: ciò equivale, almeno a titolo subordinato, ad ammettere la bontà del credito vantato per montaggio e smontaggio del capannone. Resta il fatto che, anche secondo il teste __________, la prestazione in esame avrebbe dovuto -almeno approssimativamente- corrispondere a un costo complessivo di fr. 17'000.-, ma in tal senso la convenuta non si è minimamente cautelata: in particolare, posta di fronte all'incertezza delle mutate condizioni richieste dall'attrice, non ha ritenuto di chiarire i propri oneri in specie per quanto riguardava i costi aggiuntivi che l'operazione avrebbe potuto causarle.
Dal complesso del credito di cui alle fatture dell'attrice, la convenuta può detrarre:
l'importo esposto all'attrice come partecipazione alla rassegna (pacifico), pari a fr. 1'410.- (doc. F);
gli acconti versati, ossia fr. 15'467.- e fr. 6'195.- (doc. E e doc. 9);
il corrispettivo della nota per l'elevatore (doc. G), in particolare fr. 896.- per il noleggio della macchina (pacifico) e fr. 2'002.- (+ fr. 5.--) per le prestazioni del manovratore, dal momento che le due poste non possono ragionevolmente essere scisse;
la differenza fra il costo della manodopera esposto nelle due fatture (13'280.- per il capannone e fr. 1'450.- per il riscaldamento) e il conteggio a fr. 40.- delle ore di lavoro figuranti nella tabella allegata al doc. C, ossia in totale ore 348.75, pari a fr. 13'950.-, ciò che dà una differenza di fr. 780.-
Di fronte a un credito complessivo di fr. 33'245.-, per le due fatture (doc. C) le deduzioni ammontano in totale a fr. 25'859.-; il saldo per capitale si fissa così in fr. 7'386.-
Entro tali limiti va accolto l'appello e viene riformata la sentenza pretorile.
Il calcolo degli interessi non è stato oggetto d'appello.
Ciò nonostante, pur tenendo conto del versamento dei due acconti già menzionati, le cifre vanno adattate agli importi di cui alla presente pronuncia e alle compensazioni dedotte dall'importo iniziale del credito.
Le spese e la tassa di giustizia, così come le ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 segg. CPC la LTG e la TOA
pronuncia
I. L'appello 12 febbraio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 24 novembre 1997 del Pretore di Mendrisio-Sud è così riformata:
Di conseguenza la ____________________è condannata a pagare alla __________ l'importo di fr. 7'386.-, oltre interessi al 5% dal 10 marzo 1990 al 28 marzo 1990 su fr. 28.152.--, dal 30 marzo 1990 all'8 dicembre 1992 su fr. 12'685.-- e dal 9 dicembre 1992 su fr. 6'490.--
II. Le spese e la tassa di giustizia della sede ricorsuale, per complessivi fr. 450.-, sono poste a carico dell'appellante per 1/5 e per 4/5 a carico della __________. Essa verserà a __________ la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster