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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.44
Data decisione, Autorità: 25.09.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00044
Lugano 25 settembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.97.232 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 1 aprile 1997 da
__________ rappr__________
contro
avv.
con la quale chiede la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di Fr. 34’570.- oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 1988.
Ed ora sulla domanda 5 settembre 1997 di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio dell’attrice che il Pretore, con decreto 19 gennaio 1998 ha respinto.
Appellante l’attrice la quale, con atto di appello 10 febbraio 1998, chiede la riforma del primo giudizio con la conseguente ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio; mentre la controparte, con osservazioni 21 aprile 1998, ne chiede la reiezione eccependo anche la mancanza di legittimazione processuale dell’appellante.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore, con il decreto impugnato, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria dell’attrice poiché non comprovato il suo stato di indigenza;
che l’eccezione di carenza di legittimazione processuale dev’essere respinta poiché nel caso di curatela di gestione il curatelato ha l’esercizio dei diritti civili (art. 417 cpv. 1 CC) e di conseguenza non è necessario il consenso dell’assistente (art. 395 CC che riguarda l’istituto dell’inabilitazione diverso da quello della curatela) o dell’autorità tutoria (art. 421 CC) per stare in lite così come non è necessario per procedere alla vendita di un immobile (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, III. ed., n. 1133);
che l’indigenza dell’attrice è pacifica alla luce degli atti presentati al Pretore su sua richiesta - e che il primo giudice non ha interpretato correttamente - apparendo senz'altro che parte della preesistente sostanza dell’attrice è stata impiegata nell’acquisto di una multiproprietà in __________ (che non corrisponde alla proprietà del bene ma alla possibilità di un suo utilizzo in certi periodi dell’anno e quindi improduttivo e di difficile realizzazione) ed essendo più che verosimile che l’altra parte sia stata consumata per vivere;
che tuttavia la domanda di assistenza giudiziaria non può ugualmente essere accolta poiché la causa avviata dall’attrice non presenta probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);
che un processo é privo di esito favorevole quando le possibilità di vincerlo sono notevolmente più deboli che i rischi di perderlo di modo che tale processo non può essere considerato come serio ed una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe a proporlo (Cocchi/Trezzini, ad art. 157 CPC, n. 4);
che, nel caso di specie, le sole prove documentali agli atti permettono di escludere ogni titolo di credito dell’attrice nei confronti del convenuto dal momento che la successione dei fatti così come alla lettera del 21 gennaio 1988, dell’avv. __________ alla signora __________ (e quindi la sua volontà e consapevolezza di non accontentarsi di un deposito fiduciario ma di voler acquistare delle azioni il cui valore si è poi di molto ridotto), non ha mai trovato replica da parte di quest’ultima se non a due anni e mezzo di distanza (lettera 18.6.1990, doc. 15) e che, per questa stessa ragione, nell’ambito di una domanda di rigetto dell’opposizione riguardante onorari dell’avv. __________, la stessa pretesa era stata disattesa (cfr. sentenza 20 agosto 1990, doc. 13);
che l’appello deve così essere respinto e la domanda di assistenza giudiziaria in questa sede incontra uguale esito per l’assoluta mancanza di fondamento del ricorso;
Per i quali motivi,
visto l’art. 157 CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 10 febbraio 1998 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-), da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 250.- per ripetibili.
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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