AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.42
Data decisione, Autorità: 10.07.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00042
Lugano 10 luglio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile 0A.95.217 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 29 aprile 1994 da
__________ rappr. __________
contro
rappr.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 26’550.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di compravendita;
Domanda avversata dal convenuto, che si è opposta alla petizione e che il Pretore con sentenza 29 dicembre 1997/16 gennaio 1998 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 9 febbraio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 24 marzo 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione:
1.- se deve essere accolto l’appello
2.- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice procede sulla base del contratto del 1° gennaio 1989, assunto dal convenuto a far tempo dal 1° gennaio 1991, per effetto del quale __________ si garantiva la fornitura dei propri prodotti per l’esercizio pubblico gestito dal cliente, ed inoltre mutuava fr. 40’000.--, importo da restituire nell’arco di 10 anni in quote proporzionali (doc. A).
Avendo il convenuto cessato l’attività, l’attrice il 6 dicembre 1993 gli ha inviato un conteggio con un saldo debitore di fr. 26’550.-- (doc. B), oggetto della petizione in rassegna in cui l’attrice invoca le norme sul contratto di compravendita.
B. Il convenuto nella risposta del 27 giugno 1994 si è opposto alla petizione eccependo preliminarmente la legittimazione attiva di __________ che sarebbe solo una rappresentante dell’avente diritto __________, e la propria legittimazione passiva per il fatto di avere validamente fatto subentrare nel contratto la __________ di __________ (in seguito: __________), che ha ripreso la sua attività.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, respinta l’eccezione di carenza di legittimazione attiva per effetto della cessione di credito doc. H e quella di carenza di legittimazione passiva per la mancata valida assunzione da parte di __________ del contratto in questione, ha ammesso l’esattezza dei conteggi dell’attrice concludenti per in suo credito di fr. 26’550.-- ed ha di conseguenza ammesso la petizione per detto importo oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 1994.
D. Con l’appello del 9 febbraio 1998 il convenuto postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe in primo luogo a torto negato l’avvenuta ripresa del contratto da parte della ditta che ha rilevato l’esercizio pubblico da lui in precedenza gestito. Egli avrebbe inoltre erroneamente considerato provato l’ammontare del preteso credito sulla base dei conteggi dell’attrice.
E. Delle osservazioni 24 marzo 1998 dell’attrice, che conclude per la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1.1 Quale premessa per la corretta disamina della questione va rilevato che sia l’assunzione del debito ex art. 176 CO, che (a maggior ragione) la sostituzione di una parte in un contratto sono negozi giuridici per i quali è necessario e imprescindibile il consenso di quella parte -in specie l’attrice- che si vede sostituire il proprio debitore, rispettivamente il partner contrattuale.
L’attrice afferma in concreto di non avere consentito all’assunzione del contratto da parte di __________ luogo del convenuto, affermazione coerente con il tenore della corrispondenza preprocessuale, dalla quale non risulta l’esplicito consenso dell’attrice ma semmai il suo diniego (doc. D, E).
1.2 Ci si deve tuttavia chiedere se, contro ogni apparente buon senso, dall’art. 4 del contratto doc. A non si debba ritenere l’esistenza di un consenso anticipato della birreria all’accettazione di qualunque assuntore del contratto.
A favore di siffatta tesi depone l’importante considerazione secondo cui il contratto risulta per sua impostazione concluso più nell’ottica di garantirsi il diritto di effettuare le forniture ad un determinato esercizio pubblico, che non con riguardo alla persona con cui si stipula, ed infatti non a caso nel doc. A viene erroneamente indicata come parte il __________, mentre la signora __________, che è in realtà la cliente, vi figura unicamente quale rappresentante dell’esercizio pubblico in quanto proprietaria e gerente.
Di conseguenza è comprensibile che la birreria si sia preoccupata di inserire nel contratto il cennato art. 4, che obbliga il cliente a fare subentrare l’eventuale assuntore dell’esercizio pubblico nel contratto in questione, laddove tuttavia non si menziona l’eventualità che la birreria possa rifiutare l’assunzione, quasi che il di lei consenso all’operazione fosse da sottintendere.
1.3 Anche volendo dare al contratto questo significato, che è quello il più possibile favorevole alla tesi del convenuto, non si può comunque ammettere che la cessione del contratto, indipendentemente dal consenso della birreria, potesse avvenire a completa discrezione del cliente.
Al contrario, l’art. 4 del contratto prevede in tal senso delle condizioni formali e materiali il cui adempimento -contrariamente all’opinione del ricorrente- deve essere valutato in maniera rigorosa proprio per il motivo dell’anticipato consenso dell’attrice al subingresso del contratto, subordinato appunto unicamente al rispetto delle condizioni ivi previste.
Tali cumulative condizioni sono, secondo l’art. 4 del contratto:
che l’esercizio, il diritto all’affitto o il diritto alla patente passino ad un qualsiasi terzo;
che il cliente informi senza indugio la birreria di ogni modifica in tal senso;
che il cliente faccia riempire e firmare all’assuntore la clausola di cessione figurante in calce al contratto e trasmetta alla birreria una copia del contratto ceduto.
1.4 Queste condizioni non sono nel caso di specie state ossequiate, così che merita conferma il giudizio del Pretore secondo cui gli effetti del contratto non sono passati a carico della _________ E’ in primo luogo incontestato che la clausola formale, più che giustificata dalla comprensibile esigenza dell’attrice di potere determinare con rigorosa certezza l’identità del suo attuale partner contrattuale per le forniture in un determinato esercizio pubblico, non è in concreto stata ossequiata.
Il convenuto lo ammette a pag. 5 del gravame commentando, a torto, che ciò non osterebbe all’avvenuta cessione del contratto per il motivo che l’esigenza formale costituirebbe formalismo eccessivo, argomentazione peraltro contraddittoria con il fatto che egli a suo tempo vi si attenne, così che tanto basta ad ammettere che il contratto permane per lui vincolante.
E’ perciò solamente a titolo abbondanziale che si rileva che dagli atti non risulta che vi sia stato nemmeno un limpido trapasso della gestione dell’esercizio pubblico nelle mani di __________ o di altre persone ai sensi dell’art. 4 del contratto doc. A, non potendosi certo definire tale un’asserita ripresa dell’esercizio da metà marzo 1993 (appello, pag. 5) quando il relativo contratto data del luglio 1993 (doc. 1), i padroni di casa rifiutano di locare l’esercizio agli asseriti subentranti (deposizioni __________ e __________) e il Dipartimento delle istituzioni sanziona l’ibrida ed illecita situazione in cui il convenuto funge da prestanome con la propria patente per coprire l’asserita attività di persone non autorizzate (doc. 2).
Premesso che il convenuto in sede di risposta (ad 5, pag. 4) ha ammesso l’esistenza di un credito dell’attrice di fr. 20’000.-- dipendente dal contratto in questione, e che pertanto rimane semmai in discussione solo la differenza tra questo importo e quello aggiudicato dal Pretore, va ritenuto che il contratto doc. A, di natura mista, ha una chiara connotazione di mutuo laddove (art. 3) menziona il versamento dalla birreria al cliente di fr. 40’000.--, che in difetto di contestazioni deve essere ritenuto come pacificamente avvenuto, da ammortizzare (ossia rimborsare) in 10 anni in ragione di 1/10 all’anno.
Stante l’avvenuta erogazione di questa somma, e dovendosi ritenere che per effetto dell’inadempienza del convenuto (art. 5 del contratto) o comunque dell’avvenuta cessazione della sua attività e pertanto degli effetti del contratto va ammesso il diritto dell’attrice di chiedere l’immediato rimborso dell’intero residuo, l’onere della prova dell’avvenuta restituzione del denaro grava il convenuto.
In questa causa non era perciò l’attrice, che può prevalersi dell’incontestata erogazione di fr. 40’000.--, a dovere dimostrare l’esattezza dei propri conteggi, ma era invece il convenuto a dovere provare avvenuti ammortamenti in misura superiore a quelli ammessi dall’attrice.
Non essendo questo stato il caso -il convenuto nemmeno lo pretende-, devono essere disattese anche le censure riguardanti l’ammontare del credito.
Il gravame, di evidente natura dilatoria, deve pertanto essere respinto, gravando il convenuto di spese e ripetibili (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 febbraio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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