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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.41
Data decisione, Autorità: 04.08.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00041
Lugano 4 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.730 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 23 ottobre 1996 da
__________ rappr. __________
contro
chiedente che il convenuto venga condannato a versare all'attrice la somma di fr. 34'100.- oltre accessori a titolo d'indennità per disdetta abusiva del contratto di lavoro;
domanda avversata dal convenuto e respinta dal Pretore con sentenza 12 gennaio 1998;
appellante l'attrice che, con allegato 9 febbraio 1998, in riforma della sentenza impugnata propone l'accoglimento della petizione;
considerate le osservazioni all'appello presentate dal dott. __________
esaminati gli atti e i documenti della causa;
considerato
in fatto e in diritto
Con scritto 9 settembre l'attrice, contestando i fatti, formulava una richiesta d'indennità pari allo stipendio di sei mesi, nonché ulteriori fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del torto morale (doc. L). Quest'ultima posta è poi stata ridotta a fr. 5'000.- in sede giudiziaria.
Il convenuto ha contestato la tesi attorea, negando in particolare di non aver informato le sue collaboratrici sulla ristrutturazione che intendeva operare; ha rilevato come fosse chiaro che la sua iniziativa non colpiva controparte (che anzi aveva goduto da poco di un aumento salariale), mentre concerneva l'assunzione di una nuova dipendente con determinate qualifiche professionali. Non potendo accettare l'aperto dissenso dimostrato dalla dipendente alla sua decisione, ha sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 336 CO e postulato che il giudice dichiarasse la temerarietà dell'azione.
Considerata comunque almeno sostenibile la tesi attorea, non ha ritenuto di dichiarare la lite temeraria.
Il convenuto, abbandonata la tesi della temerarietà (per la quale non propone appello adesivo), si oppone all'appello. In particolare rileva che il licenziamento in esame non è avvenuto in connessione col diritto della lavoratrice di essere informata, ma a dipendenza della reazione di fronte alle sue scelte e al preteso diritto di criticarle con innegabile determinazione.
Nel concreto, come sostiene l'attrice, l'unica fattispecie ipotizzabile fra quelle offerte dall'art. 336 CO è quella corrispondente alla lett. d), ossia il caso in cui il destinatario della disdetta faccia valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro; in altre parole, quando la disdetta ha il carattere di una rappresaglia di fronte a pretese contrattuali giustificate come, ad esempio, il compenso di lavoro straordinario (Rehbinder, op. cit., art. 336, n. 6).
In concreto la fattispecie si colloca tuttavia palesemente al di fuori delle limitazioni poste dalla legge alla libertà di disdetta, onde l'individuazione dei motivi che vi hanno condotto avviene pressoché a titolo abbondanziale. Nel caso in esame, con le motivazioni scritte, formulate spontaneamente dal datore di lavoro, vengono evocati due motivi fra loro connessi: la circostanza per cui la lavoratrice avrebbe espresso in modo deciso il proprio dissenso a progetti di riorganizzazione dello studio medico formulati dal titolare dello studio e i modi con cui essa ha espresso il proprio parere. Al dilà di questa presa di posizione, l'istruttoria offre pochi elementi di giudizio; determinante appare però la testimonianza di __________, unica persona presente alla discussione del 2 agosto. Pur escludendo che la collega abbia usato espressioni maleducate, essa conferma che tema della discussione è stata la prossima assunzione di una nuova collaboratrice in sostituzione della signora __________; nuova collaboratrice che sarebbe stata una frontaliera "quando potevano esserci disoccupati da noi" e che, "probabilmente ... era molto più specializzata della signora __________ ". Nello studio del convenuto -afferma la teste- "non era usuale che si sindacasse sulla politica d'assunzione del personale"; ciò nonostante, verosimilmente per questa ragione, da alcuni giorni l'ambiente era un po' teso a dipendenza dell'adempimento affannoso ("era tutto un correre per preparare le domande di permesso per frontalieri") delle necessarie formalità in vista dell'assunzione della nuova collaboratrice. Sennonché questa incombente situazione non era gradita all'attrice che "di fatto ... non accettava questa scelta" (teste __________ ").
Nessuno dei motivi indicati nella lettera di licenziamento, di cui il principale -ossia le differenze espresse sulla scelta di una collaboratrice- è stato confermato in modo non equivoco dall'istruttoria, rientrano nemmeno lontanamente nel concetto di disdetta abusiva così come descritto dall'art. 336 CO. In particolare dalla fattispecie è rimasto escluso qualsiasi diritto contrattuale dell'attrice: non erano in discussione né il suo posto di lavoro ("non c'era alcuna prospettiva ... di licenziare la signora __________e": teste ), né il suo salario (da poco oggetto di aumento), né la sua posizione nell'ambito dello studio (questione nemmeno oggetto di confronto). D'altra parte, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non rientrano nei diritti contrattuali dell'attrice né uno suo diritto all'informazione sulle intenzioni del medico in merito alla gestione dello studio, né -tanto meno- un suo coinvolgimento nelle decisioni: il contratto non lo prevedeva, la legge non lo impone, né il dott -per atti concludenti- ha fatto sì che al suo personale fosse riconosciuto il coinvolgimento nelle questioni amministrative dello studio, in particolare nella politica del personale; la teste __________ conferma che "il dottore risolveva autonomamente i problemi dello studio senza consultare le impiegate". Per di più -come rettamente rileva la parte resistente- l'attrice non ha preteso di essere informata, né la mancata informazione è stata oggetto della discussione fra le parti, quindi non è nemmeno sostenibile la lesione di un suo ipotetico diritto all'informazione sulla gestione dello studio; motivo determinante è stata la reazione a determinate decisioni del medico, pacificamente di sua competenza.
Chiarita in tal modo la fattispecie, è doveroso concludere, a piena conferma della decisione impugnata, che il convenuto ha esercitato la propria libertà di disdire il contratto di lavoro con l'attrice nell'ambito concessogli dalla legge.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
L'appello di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 700.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Essa verserà al dott. __________ l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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