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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.40
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00040
Lugano 14 luglio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.59 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 29 agosto 1995 da
rappr.
contro
rappr.
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12’869.60 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della circolazione;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Segretario assessore con sentenza 10 dicembre 1997/14 gennaio 1998 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 3 febbraio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 18 marzo 1998 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’11 dicembre 1993 in territorio di __________, e meglio all’intersezione tra via __________ via __________ l’attore, in sella alla propria motocicletta, ha effettuato il sorpasso di un autobus che aveva segnalato l’intenzione di lasciare via __________ per immettersi in via __________ collidendo con la vettura Audi 80, condotta da __________ e assicurata dalla convenuta, che in concomitanza della manovra dell’autobus è uscita da via __________ per immettersi su via __________ in senso inverso a quello percorso dall’attore.
B. Con la petizione l’attore ha chiesto il risarcimento del danno subito, sostenendo che il sinistro sarebbe stato causato dal comportamento del conducente __________ il quale avrebbe effettuato la manovra di svolta a sinistra senza avere la necessaria visibilità.
Il danno sarebbe costituito dalla perdita di guadagno, dal torto morale conseguente alle ferite riportate, dalla necessità di sostituire gli effetti personali danneggiati nella caduta, dal patrocinio preprocessuale e dai costi di riparazione del motoveicolo, il tutto per fr. 12’869.60 oltre interessi.
C. Nella risposta del 10 novembre 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
L’incidente sarebbe stato causato dalla violazione da parte dell’attore del diritto di precedenza del conducente __________, che proveniva da destra e che in assenza di diversa segnaletica era da ritenere prioritario.
Non vi sarebbe perciò alcun obbligo di risarcimento del comunque contestato danno.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore dopo avere descritto le circostanze del sinistro ha ritenuto che all’intersezione in questione la precedenza spetti a chi, come il conducente __________ esce da via __________ poiché questa non potrebbe essere definita un semplice sbocco di via __________
L’attore avrebbe perciò violato il diritto di precedenza dell’automobilista coinvolto nel sinistro, ed avrebbe inoltre effettuato un sorpasso vietato ai sensi dell’art. 35 cpv. 4 LCS, liberando con ciò il __________ dalla sua responsabilità.
Dal che la reiezione della petizione.
F. Con l’appello l’attore chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione.
Il Pretore avrebbe disatteso di considerare che, a prescindere dalla segnaletica esistente, via __________ viene considerata l’asse principale della circolazione nel quartiere, circostanza nota ai conducenti coinvolti, ed egli avrebbe inoltre ammesso a torto che il __________ si è arrestato all’intersezione, quando invece risulterebbe il contrario dagli atti.
Sarebbe di conseguenza errata la decisione di ritenere una colpa grave a carico dell’attore, dovendosi invece ritenere la piena responsabilità dell’automobilista, al quale dovrebbe oltretutto essere addebitato un maggiore rischio d’esercizio in confronto all’attore.
G. Nelle osservazioni del 18 marzo 1998 la convenuta postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Siffatta tesi è tuttavia ai limiti del temerario.
A non averne dubbi, la questione del diritto di precedenza alle intersezioni, vitale nell’ottica della prioritaria finalità della sicurezza della circolazione, è esaustivamente regolata dalla segnaletica, e in difetto di questa dalla norma fondamentale di cui all’art. 36 cpv. 2 LCS, senza possibilità di valide deroghe fondate su possibili, ma senz’altro illeciti divergenti usi locali (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, 1996, n. 3.8.1 e 3.8.2 ad art. 36 LCS).
La tesi dell’appellante appare del resto insostenibile già solo in base alla considerazione per cui il diritto di precedenza, e perciò la responsabilità per un eventuale sinistro, verrebbero in tal caso a dipendere dalla conoscenza da parte dei conducenti coinvolti dell’uso locale, così da doversi giudicare in maniera diversa la medesima fattispecie a seconda del loro luogo di domicilio, il che è evidentemente assurdo.
Per il resto l’attore nel gravame non contesta l’accertamento pretorile secondo cui quella tra via __________ e via __________ sarebbe un’intersezione ai sensi dell’art. 36 LCS, così che nulla permette di derogare al giudizio pretorile sulla priorità del veicolo proveniente da destra, neppure il fatto che il comune di __________ abbia poco dopo modificato la situazione, costituendo ciò unicamente la prova dell’esistenza di un’esigenza di viabilità nel senso della modifica, ma non certo di quella di una valida prassi contraria alle norme della LCS, non essendoci in tal caso -e ciò a detrimento dell’argomentazione dell’appellante- alcuna necessità di effettuare la modifica invocata a torto quale prova del proprio buon diritto.
L’argomentazione è, in queste circostanze, perfino controproducente: se il prioritario si fosse arrestato all’intersezione, circostanza negata dall’appellante, ci si sarebbe potuti chiedere se in tale comportamento non fosse ravvisabile una rinuncia al diritto di precedenza, ancorché difficilmente ipotizzabile in favore di un motociclista che, illecitamente (art. 35 cpv. 4 LCS), effettua un sorpasso in prossimità dell’intersezione, il che è invece escluso nell’ipotesi contraria.
Non meno infondate risultano infine le invocazioni dell’art. 26 LCS, disatteso proprio dall’attore, dell’art. 34 cpv. 3 LCS, non applicabile al prioritario __________ che non ha cambiato direzione, e dell’art. 36 cpv. 3 LCS, anch’esso inapplicabile non avendo il prioritario voltato a sinistra ai sensi della norma, o il richiamo alla questione del rischio d’esercizio, in ogni caso superata dalle crasse violazioni della LCS commesse dal malvenuto attore.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto fino ai limiti del temerario.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC); le ripetibili vengono ridotte poiché la parte appellata si è limitata a riconfermare le proprie precedenti argomentazioni.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 febbraio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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