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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.39
Data decisione, Autorità: 22.07.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00039
Lugano 22 luglio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.320 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 8 maggio 1996 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13’520.-- oltre accessori a titolo di mercede del mandatario;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 7 gennaio 1998 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 5 febbraio 1998 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni 11 marzo 1998 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore è stato assunto dalla convenuta per effetto del contratto di lavoro doc. 1 in qualità di direttore di 3 esercizi pubblici a far tempo dal 1° novembre 1995, e ne è stato licenziato con effetto immediato già il 30 novembre 1995 (doc. C).
B. Con la petizione l’attore sostiene di essere stato incaricato dalla convenuta di procedere al necessario per l’organizzazione di uno di questi tre esercizi pubblici, il __________ , prestazione che egli avrebbe eseguito a partire dal 1° settembre 1995 a piena soddisfazione della controparte, e per la quale gli sarebbe dovuta una mercede di fr. 13’520.-- oltre interessi, oggetto della presente causa.
La convenuta afferma per sua parte di non avere mai conferito incarico alcuno all’attore, e che l’eventuale attività da lui svolta sarebbe stata finalizzata alla stipulazione del contratto di lavoro.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, stabilito che l’attore era in concreto gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito mandato oneroso, ha ritenuto che nulla di concreto sarebbe emerso dall’istruttoria in favore della tesi del procedente, dal che la reiezione della petizione.
D. Con l’appello l’attore chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione ribadendo, in sintesi, la tesi secondo cui tra le parti sarebbe venuto in essere un mandato oneroso avente per oggetto lo studio di fattibilità, la scelta dell’arredamento, l’individuazione e scelta dei fornitori, la ricerca e la selezione del personale per il __________, che era all’epoca di prossima apertura.
Nelle osservazioni dell’11 marzo 1998 la convenuta postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In linea di principio, chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.).
E’ indiscusso che agli atti non esiste alcuna prova documentale, ancorché allo stadio di semplice indizio, del conferimento dell’asserito mandato, né agli organi della convenuta è stato deferito l’interrogatorio formale, così la prova dell’eventuale esistenza del contratto va ricercata essenzialmente nelle deposizioni testimoniali assunte.
2.1 Come rettamente indicato dal Pretore, le deposizioni __________ ed __________ sono del tutto inutilizzabili, essendosi i testi nelle loro stringate deposizioni limitati a riferire quanto raccontato loro dall’attore medesimo, il che non conferisce evidentemente validità alcuna alle affermazioni così riportate, che nondimeno restano di parte (II CCA 30 ottobre 1997 in re J./C. e riferimenti).
2.2 La deposizione __________ è, seppure di poco, maggiormente significativa rispetto alle due poc’anzi citate per il motivo che il teste ha assistito in prima persona a degli incontri in cui l’attore e il signor __________ hanno discusso con lui di questioni attinenti alla futura apertura di un esercizio pubblico nel centro commerciale __________, il che a mente dell’attore sarebbe appunto stato oggetto del mandato in questione.
Se non che, sulla decisiva questione relativa ai rapporti tra le parti in causa, ed in particolare quella dell’esistenza di un contratto di mandato, il teste ha affermato di “dovere desumere” dalle discussioni avute con il signor __________ che all’attore fosse stato conferito un mandato, il che priva la deposizione, su questo punto, di ogni efficacia probatoria, non potendosi in alcun modo fare capo a semplici sensazioni o deduzioni dei testimoni, ma solo a quanto da loro positivamente accertato (da ultimo: II CCA 20 novembre 1997 in re I. SA/N.).
2.3 Il teste __________ che afferma di essere titolare di una ditta che commercia apparecchiature per esercizi pubblici e sulla cui eventuale posizione all’interno della ditta convenuta nulla è dato di sapere, ha sostenuto di avere lui stesso ricevuto un mandato da __________ di prestare una consulenza per la messa in opera del ristorante nel centro commerciale __________ e di reperire una persona a cui affidarne la conduzione.
Tale consulenza era a dire del teste in precedenza già stata richiesta ad una ditta di __________ con la quale la collaborazione fu interrotta per questioni di costo, così che “sulla base della consulenza già prestata da questa ditta abbiamo poi continuato il lavoro con __________ ”.
Queste affermazioni si prestano ad essere intese nel senso del possibile conferimento all’attore di un mandato, senza che tuttavia si possa concludere con la necessaria certezza che questo mandato sia stato conferito dalla qui convenuta. Al contrario, dalla corretta lettura delle dichiarazioni del teste si evince che se mandato vi è stato, questo è stato conferito all’attore dallo __________, che afferma di avere a sua volta agito quale mandatario per la medesima consulenza che l’attore sostiene essergli stata affidata dalla convenuta.
Nulla depone invece in favore di un mandato diretto della convenuta all’attore, e neppure per un mandato di __________ -il cui eventuale ruolo nella società convenuta è sconosciuto e il cui agire non può evidentemente esserle automaticamente ascritto- all’attore, risultando in tal senso dalle affermazioni del teste solo l’indiziario fatto che “vi furono diversi incontri fra me e __________ e anche con __________ al fine di organizzare l’attività futura del __________ ”.
E’ quindi solamente a titolo abbondanziale che si soggiunge che nella specie anche nell’ipotesi del mandato mancherebbe comunque ancora la necessaria prova della sua onerosità, potendosi dedurre dalle circostanze, in assenza di elementi certi in tal senso (teste __________: “con l’attore non era stata concordata nessuna retribuzione per le sue prestazioni precedenti l’assunzione”), con eguale verosimiglianza la tesi della gratuità di tali prestazioni in vista della conclusione dell’interessante contratto di lavoro doc. 1.
E ancora, nell’ulteriore ipotesi dell’esistenza di un mandato oneroso, l’onorario dell’attore non potrebbe essere quello da lui richiesto, ma semmai una frazione di esso da stabilire in via equitativa, risultando l’esorbitanza della richiesta dell’asserito mandatario già da una prima sommaria lettura della distinta delle sue prestazioni (p. es. doc. B: il 14 ottobre fatturazione di fr. 300.-- per l’allestimento del proprio contratto di lavoro).
Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 febbraio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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