AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.37
Data decisione, Autorità: 12.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00037
Lugano 12 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.97.00540 (già 151/1997) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 14 luglio 1997 da
rappr.
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 69’341.30 oltre interessi;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;
Ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria formulata dall’attore con l’allegato petizionale, che il Pretore ha respinto con decreto 12 gennaio 1998;
Appellante l’attore con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria del 2 febbraio 1998 con cui chiede la riforma della querelata decisione nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria o in subordine il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché abbia ad assumere un teste e ad emanare un nuovo giudizio; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con osservazioni 12 febbraio 1998 hanno dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che il 29 luglio 1996 __________ è stato investito dall’auto guidata da __________, di cui la __________ era l’assicuratrice RC, riportando la frattura della gamba sinistra con una lesione irreversibile dei muscoli tibiale anteriore e flessore lungo dell’alluce;
che con la petizione in rassegna __________ ha pertanto chiesto la condanna in solido di __________ e della __________ al pagamento di fr. 49’000.- a titolo di perdita di guadagno, di fr. 5’341.30 per spese di patrocinio preprocessuale e di fr. 15’000.- per torto morale, domande cui i convenuti si sono opposti con l’allegato responsivo;
che, pedissequamente alla petizione, l’attore, evidenziando le sue difficoltà finanziarie, ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella forma dell’esenzione dal pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie, nonché dell’ammissione al gratuito patrocinio;
che con il decreto qui impugnato il Pretore, preso atto che l’attore nel termine assegnatogli per produrre un certificato del suo Comune di domicilio attestante la sua situazione economica si era per contro limitato a versare agli atti due dichiarazioni allestite da lui medesimo, le quali, seppur autenticate da parte dell’autorità comunale, non provavano né il suo stato d’indigenza né la richiesta di assistenza in suolo italiano, ha senz’altro respinto la domanda di assistenza giudiziaria;
che con l’appello con domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale l’attore chiede la riforma del decreto pretorile nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria o in subordine il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché abbia ad assumere un teste e ad emanare un nuovo giudizio; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che, a suo dire, il suo stato di indigenza, seppur non confortato da alcun atto ufficiale -il che era semplicemente dovuto al fatto che egli non aveva mai allestito una dichiarazione dei redditi né in Ticino né in Italia- era provato o comunque reso verosimile da altri elementi ed indizi convergenti, quali la sua incapacità lavorativa al 100% almeno sino all’ottobre 1997, l’esistenza di debiti a suo carico nonché la mancanza di introiti finanziari e di risparmi, circostanze queste ultime che il teste __________, di cui auspica l’assunzione in questa sede, avrebbe certo potuto riferire in dettaglio; in via subordinata, rimproverando al Pretore la violazione della massima ufficiale, e proprio per permettere l’assunzione di questo decisivo teste, egli postula l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti al primo giudice per un nuovo giudizio;
che con le osservazioni al gravame i convenuti hanno dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Camera;
considerando
in diritto
che giusta l’art. 155 CPC le persone che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria;
che i presupposti per la sua concessione sono l’esistenza di uno stato di indigenza da parte del richiedente e la verosimiglianza di buon fondamento della causa;
che per costante giurisprudenza esiste indigenza, quando i mezzi di cui dispone la parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico, tenendo conto della situazione economica dell’obbligato nel suo complesso, senza operare distinzioni aprioristiche tra reddito e patrimonio (DTF 119 Ia 12; Rep. 1983 p. 118, 1970 p. 67; IICCA 10 gennaio 1994 in re F./U., 26 ottobre 1994 in re G. SA/S., 19 giugno 1995 in re F./B., 7 agosto 1995 in re F./B., 16 ottobre 1995 in re K./S.B.S., 20 novembre 1995 in re B./C.S., 4 febbraio 1997 in re B./S., 22 settembre 1997 in re T.R.);
che di principio vi è pertanto motivo per ammettere l’esistenza di tale presupposto nel caso in cui il richiedente risulta essere privo di reddito e di sostanza imponibili fiscalmente, se è oberato da debiti, oppure se a suo carico vi sono attestati di carenza beni oppure numerose esecuzioni in corso, anche per importi modesti (IICCA 10 gennaio 1994 in re F./U., 20 novembre 1995 in re B./C.S., 4 febbraio 1997 in re B./S.);
che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che il giudizio sull’esistenza dei presupposti dell’assistenza giudiziaria ed in particolare dell’indigenza può basarsi su una semplice verosimiglianza, evitando cosi uno schematismo esagerato (DTF 106 Ia 83 e ICCTF 5 febbraio 1987 in re Gandolfi), ritenuto inoltre che se la documentazione versata agli atti non permette di formulare un giudizio sul tema, il giudice ha il dovere di contribuire alla raccolta delle prove necessarie alla valutazione del caso (art. 156 cpv. 1 CPC), la procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria essendo pacificamente governata dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 1 ad art. 156; IICCA 20 novembre 1995 in re B./C.S., 9 agosto 1996 in re R./C.);
che, ciò premesso, nel caso di specie la motivazione con cui il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non può essere condivisa;
che, è ben vero che le due dichiarazioni allestite dal richiedente stesso ed autenticate dal Comune di residenza non erano tali da comprovare la sua vera situazione economica, trattandosi in sostanza di semplici autocertificazioni;
che tuttavia, non potendosi nel caso particolare -cittadino italiano che svolgeva l’attività di pittore e scultore in proprio, il quale non allestiva la dichiarazione dei redditi- disporre di attestazioni ufficiali circa la sua situazione economica, il primo giudice, prima di eventualmente pronunciarsi negativamente sull’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, avrebbe dovuto esaminare la fondatezza delle altre circostanze evidenziate dal richiedente;
che quest’ultimo nel limite del possibile ha reso verosimili le sue attuali difficoltà economiche: egli da un lato ha provato l’esistenza di debiti a suo carico (per oltre fr. 6’000.-, cfr. doc. EE2, SS, QQ, escluse le note d’avvocato di oltre fr. 5’000.-) e di oneri permanenti (lit. 300’000 mensili per il mantenimento del figlio, cfr. doc. V), mentre dall’altro ha dimostrato di non disporre di alcun reddito a seguito dell’incapacità lavorativa conseguente all’incidente (doc. D1 e D2), né di poter far capo ad altri attivi (doc. FF), tanto è vero che recentemente, proprio per l’impossibilità di far fronte agli oneri di locazione, ha ricevuto la disdetta per il suo appartamento -tutt’altro che lussuoso (cfr. doc. NN)- di __________
che essendo stata resa verosimile in tali circostanze l’esistenza di una situazione di indigenza e non potendosi a questo stadio della lite nemmeno escludere il buon fondamento della causa, in accoglimento dell’appello, l’istanza volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria, riservata una sua eventuale revoca nel caso di modifica della situazione (art. 158 cpv. 1 CPC), può essere senz’altro accolta;
che l’esito del presente giudizio giustifica di concedere all’appellante il beneficio dell’assistenza giudiziaria anche per la procedura ricorsuale;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 febbraio 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza il decreto 12 gennaio 1998 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformato:
L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ o è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ .
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 80.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 100.-
sono poste a carico dello Stato.
IV. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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