AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.35
Data decisione, Autorità: 28.07.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00035
Lugano 28 luglio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.123 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 2 maggio 1994 da
contro
con cui l’attrice - a convalida di un sequestro avvenuto presso la __________ -ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20’632.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto che l’attrice sia condannata a restituirgli un’icona di sua proprietà e l’originale del lasciapassare n. 472 e ogni altro documento necessario al recupero dell’importo depositato;
Il Pretore con sentenza 9 gennaio 1998 ha respinto la petizione e parzialmente ammesso la riconvenzionale;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 2 febbraio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione e respingere la riconvenzionale;
Mentre il convenuto con osservazioni del 16 marzo 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice afferma che il convenuto nel 1992 le avrebbe appaltato i lavori di restauro di 24 quadri antichi di sua proprietà, appalto che essa avrebbe eseguito nel migliore dei modi e per il quale, stante il pagamento di un acconto di fr. 22’000.--, le sarebbe dovuto il saldo di fr. 20’632.-- oltre interessi della sua mercede complessiva di fr. 42’632.--, saldo oggetto dell’azione principale, introdotta a convalida del sequestro di 5 di questi quadri effettuato presso la cassetta di sicurezza della __________ in cui erano custoditi.
B. Il convenuto si oppone alla petizione sostenendo che l’attrice non avrebbe eseguito il restauro delle tele, per cui l’opera non sarebbe stata eseguita a regola d’arte e nemmeno sarebbe stata completata. L’attrice inoltre avrebbe negligentemente lasciato incustoditi i quadri, obbligando il convenuto ad intervenire in tal senso.
Egli avrebbe comunque già pagato all’attrice complessivi fr. 58’490.25, così che nulla le sarebbe più dovuto, ritenuto poi che per il restauro di 30 tele essa aveva prospettato una spesa di fr. 33’934.--.
Per l’importazione dei quadri in Svizzera il convenuto avrebbe depositato fr. 15’512.90, somma che egli non potrebbe recuperare senza il lasciapassare originale n. 472, illecitamente detenuto dall’attrice unitamente ad un’icona di proprietà del committente, oggetti la cui restituzione è stata chiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale contestando di essere in possesso della carta di passo n. 472 e sostenendo che l’importo in questione sarebbe a giusto titolo trattenuto dall’autorità doganale, dato che 5 dei quadri del convenuto sarebbero ancora in Svizzera.
Essa gli avrebbe restituito tutti i documenti doganali, ad eccezione di quello del 14 marzo 1995 recante il numero __________che si troverebbe presso lo spedizioniere incaricato a __________.
L’icona in questione le sarebbe invece stata consegnata per il restauro unitamente ai 24 dipinti, e sarebbe trattenuta in esercizio del diritto di ritenzione di cui agli art. 895 e segg. CC.
D. Il convenuto ha in seguito parzialmente modificato la propria domanda riconvenzionale, postulando la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 22’487.90, atteso che l’importo depositato presso le dogane non potrebbe più essere ricuperato in conseguenza della scadenza, ascrivibile all’attrice, delle carte di passo di cui si era dapprima chiesta la restituzione.
L’attrice ha per sua parte mantenuto le proprie tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto regolato dalle norme del CO, ha concluso per la sostanziale correttezza dell’adempimento dell’attrice, che avrebbe pertanto diritto alla relativa mercede.
A tal proposito il convenuto avrebbe dimostrato l’avvenuto pagamento di complessivi fr. 58’490.25, mentre l’attrice non avrebbe in alcun modo sostanziato la propria affermazione secondo cui i pagamenti del convenuto, ad eccezione di un acconto di fr. 22’000.--, erano avvenuti per altro titolo, dal che la reiezione dell’azione principale per il motivo dell’avvenuto pagamento della pretesa dedotta in causa.
Quo alla riconvenzionale, l’istruttoria avrebbe dimostrato che all’attrice incombeva la cura delle operazioni doganali, così che essa dovrebbe risarcire fr. 14’873.70 a lei restituiti dall’autorità doganale dopo la scadenza della carta di passo riconducibile a sua negligenza, ed inoltre dovrebbe restituire l’icona in suo possesso, non esistendo le premesse del diritto di ritenzione da lei invocato.
F. Con l’appello l’attrice postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione e respingere la riconvenzionale.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, essa avrebbe adeguatamente comprovato di essere stata creditrice del convenuto per altre cause, così che non si potrebbe ammettere l’avvenuto integrale pagamento del saldo di fr. 20’632.-- qui in discussione.
Parimenti errato sarebbe il giudizio sulla riconvenzionale, per il già addotto motivo che la ricorrente mai avrebbe posseduto alcun esemplare di carta di passo, e che, più in generale, nessun addebito potrebbe esserle mosso al proposito delle questioni doganali.
G. Delle argomentazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’attore con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed eventualmente duplica, devono pertanto sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC).
Dopo tale stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non formulate (per tante: II CCA 5 dicembre 1996 in re A. AG/C., 25 ottobre 1996 in re C. SA/Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 1, 2, 4, 13), dal che l’irricevibilità procedurale di nuovi fatti od argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 78, n. 6, 7, 8, 13, 15, 17) o, a maggior ragione, con l’appello (art. 321 CPC; II CCA 18 marzo 1996 in re T.I. snc; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 321, n. 7, 10, 18).
A fronte della propria opera le sarebbe stata dovuta una mercede di complessivi fr. 42’632.--, di cui fr. 22’000.-- già pagati dal committente (doc. L).
In risposta (ad 4, pag. 4) il convenuto ha addotto di avere pagato all’attrice per il motivo del predetto contratto complessivi fr. 58’490.25.
La dazione del denaro è stata dimostrata: le copie degli avvisi di addebito della __________ doc. 3, 4, 5 e 6 fanno fede dell’avvenuto pagamento all’attrice di fr. 68’490.25 nel periodo compreso tra il 21 gennaio e il 25 maggio 1992, di cui fr. 10’000.-- gli sarebbero stati da lei restituiti, dal che l’esattezza del computo di fr. 58’490.25.
Nella replica l’attrice ha sostenuto l’esistenza di “più lavori di restauro” (punto 2, pag. 3), affermando che “oltre alle tele del __________ vi sono stati infatti almeno cinque suoi quadri personali” (ibidem), e che il pagamento del 16 gennaio 1992, attestato dal doc. 3, riguarderebbe appunto solo questi cinque dipinti.
Sempre nella replica (pag. 7 e 8), l’attrice ha precisato che il versamento di fr. 10’490.25 di cui al doc. 3 sarebbe stato effettuato in rimborso di quanto da lei anticipato per ottenere il lasciapassare doganale del 16 gennaio 1992, che quello di fr. 30’000.-- di cui al doc. 4 costituirebbe la rifusione delle spese del viaggio dell’attrice a __________ e, in misura di fr. 20’000.--, il rimborso di un mutuo fatto tempo prima dall’attrice al convenuto, che quello di fr. 6’000.-- di cui al doc. 5 costituirebbe il rimborso delle spese di un altro lasciapassare doganale, e che infine il solo pagamento di fr. 22’000.-- di cui al doc. 6 sarebbe da imputare sulla sua nota, così come del resto indicato sulla medesima.
Per effetto di quanto indicato al considerando 1, ogni eventuale successiva e diversa allegazione di fatto risulterebbe irricevibile, così da non meritare di essere inutilmente approfondita in questa sede.
Come osserva la stessa appellante (pag. 4), nessuno degli avvisi di addebito doc. 3-6 si esprime circa la causale del pagamento così che -volendo ammettere per un momento la tesi dell’attrice dell’esistenza di svariati suoi crediti nei confronti del convenuto- sarebbe spettato all’attrice medesima di indicare nella quietanza (e non dopo) il debito a cui imputare il pagamento (art. 86 cpv. 2 CO), ma neppure l’attrice risulta avere provveduto a siffatta indicazione, non essendovi quietanze per i pagamenti del convenuto.
Tornerebbe perciò applicabile l’art. 87 cpv. 1 CO, secondo cui in mancanza di una valida dichiarazione circa il debito estinto e di un’indicazione sulla quietanza il pagamento sarà imputato al debito scaduto per il quale per prima si procedette contro il debitore.
Nella specie, l’unico asserito debito del convenuto per il quale l’attrice risulta avere proceduto nei suoi confronti è quello oggetto della presente causa, con il che dall’applicazione delle suddette regole dispositive risulta che ogni pagamento del convenuto deve esservi imputato, con il risultato -non contestato dall’attrice in siffatta ipotesi- di dovere ammetterne l’integrale estinzione con la conseguenza, per questo solo motivo, della reiezione della petizione.
4.1 La tesi dell’esistenza di altri contratti di appalto tra le parti non è stata in alcun modo comprovata, anzi, dalle stesse dichiarazioni fatte dall’attrice in replica si evince che oggetto di quelli che lei indica essere stati più contratti era in definitiva sempre il restauro dei medesimi 24 dipinti, e meglio 19 tele del __________l e 5 altri quadri dell’attore.
Del resto, a sostegno di tutte le affermazioni fatte in replica l’attrice ha unicamente prodotto i doc. MM e NN, laddove il doc. MM è un suo scritto del 12 novembre 1992 al convenuto per aggiornarlo sulla situazione del restauro dei noti dipinti, mentre il doc. NN è un “rapporto delle condizioni” di un altro non identificato dipinto, che conclude con un preventivo di U$ 3’000.-- per il trattamento di conservazione, senza che vi sia tuttavia indicazione alcuna dell’avvenuto conferimento e dell’esecuzione da parte dell’attrice di quest’altro lavoro.
4.2 Anche l’asserito mutuo di fr. 20’000.-- è rimasto allo stadio del più puro parlato, e difatti l’attrice nel gravame ha apoditticamente riprodotto questa sua affermazione (punto 4, pag. 4), ma si è ben guardata dall’indicare gli elementi istruttori che ne comproverebbero il buon fondamento, il che sarebbe sufficiente per respingere l’argomentazione, non spettando a questa Camera il compito di sanare le lacune del gravame.
In ogni caso esso è in proposito del tutto inconsistente: i testi non hanno fornito la benché minima indicazione (cfr. domanda rogatoriale 10), e l’interrogatorio formale del convenuto ha omesso di indagare sulla questione, che deve ritenersi evasa a sfavore dell’attrice.
4.3 Analogo discorso vale per il preteso rimborso di fr. 10’000.-- per un viaggio a __________ non solo non è stato comprovato, ma la cui richiesta, peraltro più contenuta (circa fr. 3’000.--), figura già nella nota onorari doc. L, di modo che non essendo stata addotta e dimostrata la necessità e la concreta effettuazione di due viaggi a __________ di cui uno fatturato e uno no, la pretesa può essere respinta già solo per questo motivo.
4.4 Dovendosi ritenere che l’attrice non ha saputo in alcun modo giustificare il pagamento di fr. 30’000.-- di cui al doc. 4, e che tale importo -che può pertanto esservi imputato- eccede da solo la pretesa dedotta in causa, non vi è più necessità, ai fini del giudizio sull’azione principale, di indagare sulla questione a sapere se gli altri importi versati dal convenuto siano o meno andati a copertura di anticipazioni fatte dall’attrice alle dogane, tesi che peraltro sembra a prima vista non comprovata.
4.5 Del tutto irrilevante, infine l’argomento costituito dalle date dei pagamenti effettuati dal convenuto, dovendosi senz’altro ammettere -e costituendo anzi prassi comune per appalti di una certa importanza- il versamento di anticipi anche cospicui prima del compimento o del totale compimento dell’opera.
E’ quindi a titolo meramente abbondanziale che si rileva che la petizione poteva essere respinta anche in base alla considerazione per cui l’attrice, che vi era tenuta, non ha fornito particolari prove della congruità della propria pretesa e ha in particolare omesso la prova peritale sul tema, atteso che, contrariamente alle sue reiterate affermazioni (da ultimo: appello, punto 2, pag. 3) il quantum della stessa non è affatto rimasto incontestato, avendo al contrario il convenuto sollevato tempestive riserve circa l’importo fatturatogli, riferendosi in particolare ai minori importi previsti dal preventivo doc. 1.
Dovendosi, come si è visto, senz’altro confermare la decisione pretorile di considerare estinta per avvenuto pagamento l’eventuale pretesa per mercedi dell’attrice, ne consegue necessariamente l’inesistenza del diritto di ritenzione invocato dall’attrice, così che deve essere pacificamente ribadito anche il giudizio sulla domanda riconvenzionale vertente sulla restituzione dell’icona di proprietà del convenuto trattenuta dall’attrice.
L’attrice contesta infine di dovere essere astretta al pagamento dell’importo di fr. 14’873.70 in conseguenza della scadenza della validità dei lasciapassare allestiti per l’importazione dei quadri.
7.1 Essa ripropone innanzitutto l’argomento formale, secondo cui vi sarebbe stata un’inammissibile mutazione dell’azione riconvenzionale per il fatto che il convenuto avrebbe dapprima postulato in causa la restituzione di documenti doganali, ed in seguito avrebbe sostituito questa richiesta con quella della condanna dell’attrice al pagamento di una somma di denaro.
La censura è tuttavia irricevibile nei termini in cui è stata proposta: l’appellante, infatti, si limita ad affermare che “si oppone una volta più a che l’azione riconvenzionale del 29 agosto 1994 venga mutata da azione petitoria ad azione creditoria per titolo di risarcimento, non essendone riuniti i presupposti fattuali e processuali” (appello, punto 9, pag. 9), il che non costituisce però valida contestazione del giudizio impugnato.
La censura è peraltro infondata, non essendo affatto mutato il genere di azione -che è in entrambi i casi petitoria (II CCA 17 ottobre 1995 in re T./W.)- mentre si è semmai trattato di una mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 74 CPC, giustificata dal fatto che la nuova richiesta poggia sul medesimo complesso di fatti di quella precedente (art. 74 lit. a CPC).
7.2 Sul merito della questione, il Pretore con convincente motivazione (consid. 13, pag. 7 e 8) ha stabilito che la ricorrente secondo gli accordi tra le parti era competente per l’effettuazione delle pratiche doganali, e addirittura che essa era l’unica persona che poteva procedere al rinnovo dei lasciapassare.
Egli ha accertato inoltre che di quanto depositato dal convenuto in dogana fr. 14’873.70 sarebbero stati resi all’attrice, che deterrebbe l’importo senza diritto e lo dovrebbe pertanto rendere al convenuto.
A fronte di questi accertamenti, l’attrice, non contestando che il deposito è stato effettuato dal convenuto, si limita a riproporre l’argomento secondo cui essa non avrebbe posseduto alcun documento di passo, riproducendo letteralmente, con operazione ai limiti della ricevibilità processuale, ampi stralci della propria risposta riconvenzionale.
L’argomentazione è comunque di natura formale, non potendosi addurre con successo, a fronte di un’incontestata responsabilità del corretto svolgimento delle questioni doganali, che l’asserita consegna allo spedizioniere della copia di sua competenza dei documenti doganali “a disposizione di controparte” abbia avuto per lei nelle concrete circostanze effetto liberatorio, quale invece avrebbe avuto una tempestiva consegna della documentazione al convenuto, neppure addotta dall’attrice, così come non dimostrato è il preteso avviso della disponibilità dei documenti presso lo spedizioniere.
L’ulteriore affermazione di non avere percepito somme di denaro spettanti alla controparte è per contro esplicitamente smentita dalla lettera 18 aprile 1996 di cui all’incarto richiamato, dalla quale risulta al contrario il rimborso in suo favore di fr. 11’503.40, ma non anche dei fr. 3’370.30 indicati dal Pretore, corrispondenti invece all’imposta percepita per i quadri ritenuti importati in Svizzera (cfr. lettera 31 luglio 1996, pag. 2), importo che comunque deve andare a carico dell’attrice siccome pagato a seguito della sua predetta negligenza.
Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 febbraio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster