AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.32
Data decisione, Autorità: 13.10.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00032
Lugano 13 ottobre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente Zali e Pellegrini, quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, escluso
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.96.00419 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con petizione 18 giugno 1996 chiedente la condanna di controparte al pagamento di fr. 39'900.- oltre interessi;
richiesta contestata da controparte e respinta dal primo giudice con sentenza 9 gennaio 1998;
appellante l'attore che, con allegato 28 gennaio 1998, postula -in riforma del giudizio impugnato- l'integrale accoglimento della petizione;
lette le osservazioni di controparte che si oppone all'appello;
esaminati gli atti e i documenti della causa;
considera
in fatto e in diritto:
La presente vertenza è sorta a dipendenza di un contratto di lavoro concluso fra le parti in data 22 luglio 1994, relativo alle stagioni calcistiche 1994-1995, rispettivamente 1995-1996, ossia per il periodo 1 luglio 1994 - 30 giugno 1996. L'attore, che era già attivo presso l'associazione convenuta dal 1992, è stato assunto per quel periodo come giocatore professionista con un salario base di riferimento di fr. 45'000.- annui (doc.A ).
Già nel corso della prima stagione, diversi ma convergenti interessi delle parti hanno portato alla cessione a tempo determinato del calciatore da parte del __________ al __________. Presso il nuovo club di calcio -che militava in divisione nazionale B- l'attore è stato assunto come "amateur" a condizioni diverse: in particolare egli ha percepito un fisso mensile (per 12 mensilità la stagione) di fr. 1'500.-, rispettivamente di fr. 1'800.- dopo il rinnovo del contratto, avvenuto il 19 luglio 1995 (doc. C).
Con scritto 7 febbraio 1996 del proprio legale, l'attore ha formulato una richiesta specifica di vedersi corrispondere dal FC __________ la differenza fra il salario pattuito con quel sodalizio nel cennato contratto di lavoro e quanto effettivamente percepito -relativamente alla durata del primo contratto- da parte del FC __________. Credito comunque già in discussione precedentemente, almeno per quanto risulta dallo scritto 8 dicembre 1995 del FC __________n al club convenuto dove il primo esprimeva il desiderio di passare a un trasferimento definitivo del giocatore __________ esponendo: "Bei einer vernünftigen, für beide Seiten annehmbaren Ablösesumme würden wir eine Abrechnung erstellen, unter Berücksichtigung des noch ausstehenden Betrages Ihrerseits an __________ i" (doc. 8). Inoltre, il teste __________ allora presidente del __________, afferma che il giocatore gli aveva esposto in diverse occasioni di essere ancora creditore di denaro nei confronti del club convenuto. La stessa richiesta è poi stata riproposta nella sede giudiziaria: a sostegno della sua tesi l'attore afferma che il contratto di lavoro con il __________ non è mai stato disdetto e quindi ha continuato a esplicare i suoi effetti per la durata prevista; egli infatti non è stato ceduto definitivamente al club argoviese, ma soltanto "prestato" per un tempo determinato. Tale accordo, dal punto di vista economico, è comunque vantaggioso per il convenuto, tenuto a versargli soltanto una parte del salario pattuito.
La parte convenuta si è opposta alla petizione, considerando come abbia dapprima acceduto all'accordo di prestito per venire incontro alle richieste del calciatore e, inoltre, ritenendo rescisso il contratto di lavoro con il calciatore, già perché questi ha concluso un valido contratto di lavoro con il secondo club sportivo.
Di medesimo parere è stato il pretore che con la sentenza impugnata, dopo aver considerato che il contratto di lavoro litigioso non doveva necessariamente essere rescisso nella forma scritta (ossia nella stessa forma scelta dalle parti per la sua conclusione), ha ritenuto insostenibile che l'attore rimanesse contrattualmente legato a due diverse squadre di calcio, offrendo le sue prestazioni a una sola di esse; pattuendo un nuovo contratto con il __________, con l'esplicito accordo del __________, egli avrebbe inteso cambiare datore di lavoro, ciò che comporterebbe l'interruzione del precedente rapporto contrattuale. Per il periodo di tale interruzione l'attore non potrebbe pretendere alcunché dal convenuto poiché il contratto iniziale dev'essere considerato rescisso fin dal primo giorno del trasferimento del giocatore.
Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario nel seguito.
Il trasferimento di un giocatore (sotto forma di trasferimento definitivo o di prestito) è questione di competenza delle associazioni interessate laddove il club "venditore" cede al club "acquirente" il diritto esclusivo di concludere un contratto di lavoro con il giocatore trasferito e di chiedere la sua qualifica in seno al nuovo club (Zufferey J.-B., Les contrats du sport professionnel face aux bonnes moeurs, in SJZ 1990, 114). Mentre nel caso di trasferimento definitivo, con la "liberazione" incondizionata del giocatore da parte del club cedente, il contratto originario di lavoro decade automaticamente (Stücheli H.-P., Zivilrechtliche und strafrechtliche Aspekte des Spielertransfers im bezahlten Fussballsport, Zurigo, 1975, p. 5), nel caso di cessione temporanea, il calciatore non è ceduto definitivamente, ma -dopo il termine previsto- può rientrare negli effettivi del primo club. Per quanto riguarda la sua posizione personale, il giocatore conclude con il club acquirente un contratto di lavoro a tempo determinato, mentre il contratto precedente generalmente viene sciolto. Più raramente il contratto viene sospeso ("sistiert") e riprende efficacia al rientro del calciatore (Stücheli, op. cit., p. 12).
Le norme sul contratto di lavoro non vietano a un lavoratore di essere legato contemporaneamente a più datori di lavoro, salve le limitazioni imposte dal suo obbligo di fedeltà che si esplica in particolare nell'omissione di ogni attività atta a danneggiare economicamente il datore di lavoro (Rehbinder M., Schweizerisches Arbeitsrecht, ed. 13, p. 57). Nel caso concreto, è determinante l'atteggiamento del __________ che ha senz'altro dato il suo consenso al trasferimento temporaneo, espresso formalmente con l'inserimento del giocatore nelle apposite liste e che -nel seguito- ha pattuito con il __________ le condizioni del "prestito", accettate dalla Lega nazionale (doc. 3 - 8; testi __________).
Per quanto concerne gli obblighi pecuniari del convenuto nei confronti dell'attore le prove testimoniali assunte non offrono elementi oggettivi di giudizio: in particolare il teste __________r, allora segretario del __________ (che però non ha trattato personalmente il primo prestito del giocatore), afferma che "se il __________ avesse dovuto sobbarcarsi parte dello stipendio che il __________ percepiva a __________ non avrebbe sicuramente accettato tale cambiamento", mentre il teste __________ che è normale, nelle condizioni del caso in esame, ossia di fronte a un salario inferiore percepito dal giocatore trasferito, che la differenza tra i salari sia a carico del club cedente. La valutazione di queste prove porta tuttavia a considerare anzitutto che esse si elidono concludendo in senso opposto sulla stessa circostanza (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 7 e II CCA 24.7.1996 in re T. SA / R.B. SA); in secondo luogo, entrambe le testimonianze non provano fatti, ma esprimono opinioni, ciò che esula dal fine per cui la prova è assunta (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 237, n. 2). E' quindi necessario considerare se l'attore, in buona fede, poteva attendersi che controparte continuasse ad essere vincolata al primo contratto di lavoro anche dopo il suo trasferimento al __________. Alla questione può esser senz'altro risposto affermativamente, già perché egli, da un lato, ha accettato nuove condizioni salariali estremamente basse mentre, e dall'altro, non risulta che abbia avuto altra fonte di guadagno, tale cioè da garantirgli un reddito mensile complessivo ragionevole. Inoltre, non può essere disatteso che -pur a fronte della rinuncia alle prestazioni sportive del calciatore- il __________ manteneva un oggettivo interesse (almeno iniziale) a garantirsi un legame contrattuale con l'attore, in particolare la speranza che questi -giocando regolarmente in una squadra di divisione nazionale ancorché di categoria inferiore- avesse un'evoluzione sportiva favorevole, ciò che avrebbe permesso al club convenuto un futuro impiego positivo nelle proprie fila, oppure un trasferimento definitivo ad altra compagine, economicamente vantaggioso; al proposito basti ricordare che il convenuto riteneva che il "cartellino" di __________ al momento del prestito al __________ "avrebbe potuto valere fr. 180'000.- circa" (risposta ad 3).
Questi elementi inducono a concludere che l'atteggiamento del convenuto debba essere considerato come una rinuncia temporanea alle prestazioni lavorative del calciatore, ma non come una rescissione del contratto. La rinuncia alle prestazioni di controparte pone il datore di lavoro in una posizione equivalente a quella che si verifica in caso di mora nell'accettazione della prestazione lavorativa offerta dal lavoratore e prevista dall'art. 324 CO: conseguenza ne è la deduzione dal credito sorto in base al contratto originario dello stipendio conseguito con il nuovo lavoro (DTF 118 II 139 segg.).
La conclusione esposta è peraltro analoga -pur non essendo dati i presupposti materiali per l'applicazione di quelle norme- alla regolamentazione del prestito di personale, laddove l'imprenditore cessionario acquista il diritto di dare istruzioni e l'obbligo di previdenza nei confronti del lavoratore, mentre il cedente mantiene in particolare gli obblighi di fornire lavoro e di versare il salario (Rehbinder, op. cit., p. 160).
Per quanto riguarda l'entità del credito, parte convenuta -nemmeno a titolo subordinato- non ne ha contestato il quantum se non in modo generico (cfr. in particolare duplica, p. 9). Non v'è pertanto motivo per non accogliere il calcolo proposto dall'attore.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
I. L'appello 28 gennaio 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 9 gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è riformata come segue:
Di conseguenza il __________ è condannato a versare a __________, la somma di fr. 39'900.- con interessi al 5%:
dal 30 giugno 1995 su fr. 13'500.-
dal 30 giugno 1996 su fr. 26'400.-.
E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE __________ UEF Lugano.
La tassa di giustizia in fr. 1'200.- e le spese di fr. 235.-, da anticiparsi come di rito dalla parte attrice, sono poste a carico del __________ che rifonderà inoltre alla controparte fr. 3'100.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 800.-, anticipati dall'appellante, sono posti a carico del __________ Esso verserà a __________ l'importo di fr. 900.- a titolo di ripetibili d'appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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