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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.30
Data decisione, Autorità: 06.08.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00030
Lugano 6 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.388 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 10 giugno 1996 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con la quale l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di Fr. 80'800.- oltre interessi e spese vantato da __________ nei suoi confronti e per il quale è stata respinta in via provvisoria l'opposizione al PE n__________dell'UE di Lugano (sentenza 21 maggio 1996 della Pretura di Lugano, sez. 5 nell'inc. EF.96.1026);
pretesa che il convenuto ha avversato, precisando con l'allegato conclusivo del 26 maggio 1997 che il credito vantato nei confronti dell'attore si era ridotto a Fr. 74'250.- oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 1996
e che il Pretore, con decisione 19 dicembre 1997, ha parzialmente accolto disconoscendo il debito fatta eccezione per l'importo di Fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 1996.
Appellante il convenuto il quale, con appello 27 gennaio 1998, chiede che il giudizio querelato venga riformato nel senso che il debito di __________ sia accertato in Fr. 74'250.- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 1996;
mentre con osservazioni 5 marzo 1998 l'appellato postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
__________ - acquirente di un immobile di proprietà della __________ - ha dovuto versare, contrariamente a quanto pattuito nel rogito di compravendita e in virtù del vincolo di solidarietà sancito dalla legge, l'importo di Fr. 85'000.-, quale imposta sul maggior valore immobiliare (vecchia IMVI), che la venditrice non ha pagato allo Stato.
In considerazione della situazione fallimentare della __________, __________ ha ottenuto da __________, azionista dell'anonima, che questi assumesse personalmente il debito dell'imposta qualora la società non lo avesse saldato entro il 31 dicembre 1995, con l'impegno, in tal caso, di estinguerlo entro il mese di gennaio 1996 (doc. C, dichiarazione 18 ottobre 1994). Inoltre __________ha consegnato a __________ una cartella ipotecaria al portatore di fr. 100'000.-- gravante in VIII° rango la part. no. __________ di __________ di sua proprietà .
Il 27 gennaio 1995 la __________ ha ceduto __________ un suo credito di Fr. 70'000.- nei confronti di tale __________ che riguardava una cessione di azioni e che quest'ultimo si era impegnato ad estinguere con rate mensili di Fr. 1'250.-, la prima volta al 2 gennaio 1995 e l'ultima al 2 dicembre 1999 (doc. 7).
Il 9 gennaio 1996 il legale di __________ ha scritto a __________chiedendogli il versamento dell'importo di Fr. 82'200.- pari alla differenza tra quanto versato per il pagamento dell'imposta (Fr. 85'000.-) e la somma di Fr. 2'800.- recuperata, sino a fine 1995, __________ Il 1 febbraio 1996 la diffida di pagamento, questa volta per l'importo di Fr. 81'500.-, è stata ripetuta; senza successo tanto è vero che, il 22 febbraio 1996, __________ha fatto intimare a __________ un precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare per Fr. 80'800.- ed ha poi chiesto ed ottenuto il rigetto dell'opposizione interposta dal debitore.
Con la petizione che ci occupa __________ ha chiesto il disconoscimento del debito argomentando che con la cessione del credito di __________ verso __________la controparte ha accettato un versamento rateale del debito e di conseguenza egli deve ritenersi liberato dall'impegno assunto nei confronti del convenuto almeno per quanto riguarda l'importo di Fr. 70'000.- della cessione.
Con la risposta di causa il convenuto ha chiesto la reiezione dell'azione di disconoscimento argomentando che le parti non hanno mai pattuito che la cessione fosse da considerare a pagamento del debito e che quindi nulla è cambiato per quanto riguarda gli obblighi dell'attore nei suoi confronti.
Con la sentenza impugnata il Pretore ha accertato che la cessione era avvenuta a parziale pagamento del debito per l'imposta maggior valore ed ha accolto parzialmente la petizione disconoscendo il debito ad eccezione dell'importo di Fr. 15'000.- pari alla differenza tra l'imposta e l'importo ancora scoperto della cessione al momento in cui, fine dicembre 1995, si è attualizzato l'impegno accessorio di
Con osservazioni 5 marzo 1998, l'appellato postula la reiezione del ricorso la conferma della sentenza impugnata
Delle argomentazioni delle parti, a critica o a sostegno delle argomentazioni e delle conclusioni del Pretore, si dirà, per quanto necessario, nel seguito dell'esposizione di diritto.
Come indicato dal Pretore non è necessario, nel caso di specie, decidere quale sia stato lo scopo della cessione. Infatti, ritenuto che è pacifico e non contestato che la cessione del credito verso __________riguardasse il debito per imposta maggior valore immobiliare di __________, sia nell’uno che nell’altro caso l’appello dev’essere respinto.
Se la cessione è avvenuta in pagamento la debitrice __________è liberata (Zürcher Kommentar, ad art. 172 CO n. 15) almeno fino a concorrenza dell’importo di Fr. 70’000.- indicato nella cessione (validità della cessione in pagamento anche per una sola parte del debito: Zürcher Kommentar, ad art. 172 CO n. 16) , come se __________ avesse ricevuto dalla stessa quella somma. E sembrerebbe essere questa la soluzione più aderente alla realtà dei fatti in considerazione della testimonianza del signor __________ amministratore unico della __________ e sottoscrittore della dichiarazione di cessione, e del fatto che la cessione indica un ben preciso importo nominale (Zürcher Kommentar, ad art. 172 CO n. 16; OR-Girsberger, art. 172 n. 1).
Se la cessione è avvenuta invece in vista del pagamento, considerato che il credito ceduto non era interamente esigibile tanto è vero che l’importo di Fr. 70’000.- doveva essere pagato in rate mensili con scadenza ultima il 2 dicembre 1999 e che __________era perfettamente al corrente di questa situazione, il debito di __________, originariamente dovuto a fine dicembre 1995, gode di una proroga sino a quel momento (Zürcher Kommentar, ad art. 172 CO n. 12) e parimenti prorogato deve considerarsi l’impegno accessorio di __________. L’esecuzione nei suoi confronti sarebbe così prematura e l’azione di disconoscimento, per questo motivo, da accogliere.
Per i quali motivi
richiamati, per le spese, l’ art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
L'appello 27 gennaio 1998 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 950.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 1’000.-), già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo, inoltre, di rifondere a __________ Fr. 1’500.- per ripetibili.
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano - Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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