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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.27
Data decisione, Autorità: 25.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00027
Lugano 25 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1036 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 maggio 1994 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33’994.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr. 26’455.40 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ne ha postulato l’accoglimento limitatamente a fr. 3’063.90 oltre interessi, e che il Pretore con sentenza 23 dicembre 1997 ha accolto per fr. 12’603.80 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con appello del 21 gennaio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni dell’11 febbraio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore è stato assunto dalla convenuta nel 1992 quale controllore di qualità.
Il 1° ottobre 1993 egli è stato licenziato in tronco con l’addebito dell’abbandono intenzionale e ingiustificato del posto di lavoro (doc. E).
B. Ritenendo ingiustificato tale provvedimento, l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33’994.-- oltre interessi a valere quale salario per il periodo di disdetta, retribuzione del lavoro supplementare e delle ferie non godute, quota parte della tredicesima mensilità e indennità ex art. 337c cpv. 3 CO.
C. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che l’attore il 1° ottobre 1993 dopo un’accesa discussione conseguente ad una contestazione mossagli per un conteggio chilometrico di una trasferta avrebbe reagito in malo modo nei confronti del direttore e avrebbe poi immotivatamente lasciato l’ufficio, esprimendo così la chiara intenzione di volersi liberare del rapporto contrattuale. Solo dopo un’ora e mezzo egli sarebbe ritornato con un certificato medico attestante l’incapacità lavorativa, certificato contestato dalla convenuta.
Stante il fondamento del licenziamento, sarebbe dovuto al dipendente, che in ogni caso avrebbe percepito l’indennità contro la disoccupazione, solo quanto indicato nel conteggio doc. E, contestata invece ogni altra sua pretesa.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti relativi all’episodio contestato, ha negato che l’attore abbia inteso abbandonare il proprio posto di lavoro, mentre altre manchevolezze del dipendente avrebbero potuto giustificare un simile provvedimento solo in caso di un formale richiamo, in concreto mai avvenuto.
Stante la mancanza di giustificazione del licenziamento immediato, all’attore sarebbero dovuti fr. 10’500.-- e fr. 1’047.65 per salario e tredicesima del periodo di disdetta, fr. 875.-- indebitamente trattenuti dal salario di settembre, fr. 184.15 per ferie non godute, fr. 4’947.-- per 204 ore supplementari, e fr. 3’500.-- di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, il tutto, dopo deduzione di quanto anticipato dalla Cassa disoccupazione, per fr. 12’603.80.
E. Con l’appello la convenuta ribadisce la tesi dell’abbandono del posto di lavoro e della conseguente giustificazione del licenziamento in tronco.
Sarebbe in ogni caso contestata la decisione del Pretore di ritenere l’attore inabile al lavoro per il mese di ottobre 1993, con conseguente prolungamento al 31 dicembre 1993 del periodo di disdetta, sulla base del certificato medico in atti, trattandosi di disturbi di natura cronica e comunque non in fase acuta il 1° ottobre 1993.
Ingiustificata sarebbe inoltre l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, riservata alle procedure ex art. 416 e segg. CPC, per quantificare le ore di lavoro supplementari da retribuire all’attore, laddove la loro retribuzione era stata contrattualmente esclusa dalle parti.
F. Delle osservazioni 11 febbraio 1998 dell’attore, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A torto.
A non averne dubbi, infatti, il comportamento dell’attore, che ha momentaneamente lasciato il posto di lavoro per sottoporsi ad una visita medica ed è rientrato dopo circa due ore, non consente ancora di ritenere che egli abbia voluto abbandonare il posto di lavoro.
Egli non ha infatti con siffatto comportamento per nulla inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49; II CCA 15 marzo 1994 in re D./M. & Co; JAR 1994, pag. 229; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, pag. 214), ma si è limitato ad assentarsi per breve tempo per sottoporsi ad una visita medica oppure -non fa differenza- in conseguenza di un diverbio con il proprio superiore, il che per costante giurisprudenza di questa Camera non costituisce abbandono del posto di lavoro (cfr. II CCA 6 dicembre 1995 in re E./C.: abbandono del posto poco prima della fine del turno per lite con il titolare; II CCA 3 aprile 1996 in re A./H. AG: dichiarazione alla fine del turno dell’intenzione di lasciare il posto in conseguenza di discussione con il marito della gerente; II CCA 30 ottobre 1997 in re J./C.: assenza dl posto di lavoro per un giorno in conseguenza di un litigio con un collega).
L’istante -non potendosi intendere diversamente il comportamento di chi consegna un certificato medico- ha del resto prontamente manifestato l’intenzione di riprendere il lavoro alla fine del periodo di inabilità, così che la convenuto non poteva in buona fede ritenere l’avvenuto abbandono del posto da parte del dipendente, e pronunciare immediatamente il licenziamento in tronco, che appare in concreto una misura ritorsiva conseguente all’asserito diverbio.
Pertanto, a dispetto dell’affermazione del contrario da parte della convenuta, merita piena conferma il giudizio pretorile laddove nega che vi sia stato abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente.
Del tutto infondata è anche la contestazione dell’attendibilità del certificato medico prodotto dall’attore: esso fino a prova del contrario fa fede del suo contenuto (per tante: II CCA 18 novembre 1997 in re T./G. SA, 10 marzo 1997 in re G./B., 6 febbraio 1997 in re A./M.) e tale prova non è di sicuro fornita dalle laiche disquisizioni della convenuta circa la natura dei malanni dell’attore, alle quali è senza dubbio preferibile l’opinione del medico curante, che ha attestato in maniera vincolante l’incapacità al lavoro per tutto il mese di ottobre 1993 (doc. G).
Addirittura incomprensibile è poi la censura per cui l’applicabilità dell’art. 42 cpv. 2 CO -del tutto pacifica in tema di quantificazione del lavoro supplementare prestato (II CCA 16 gennaio 1997 in re M./T. Ltd, 18 novembre 1996 in re M./T. SA, 18 febbraio 1993 in re P./T. SA, 6 febbraio 1992 in re R./M. SA)- sarebbe limitata alla procedura speciale per mercedi e salari e sarebbe invece esclusa in procedura ordinaria, non potendosi concepire, e difatti l’appellante ben si guarda dal fornire una spiegazione, un ragionevole motivo per cui l’applicazione di una norma materiale di diritto federale quale l’art. 42 CO dipenderebbe dal tipo di procedura cantonale adottato nel caso concreto.
In assenza di ragionevoli censure alla quantificazione delle ore supplementari effettuate dall’attore, questa può senz’altro essere confermata, essendo l’affermazione dell’esistenza di un accordo (a prima vista di dubbia legalità: cfr. l’art. 321c CO) sull’esclusione della retribuzione del lavoro straordinario rimasta allo stadio di mera affermazione di parte, non potendo ovviamente siffatta pattuizione essere dedotta dal silenzio del contratto sulla questione della retribuzione delle ore supplementari (testi __________ e __________).
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto sino ai limiti del temerario.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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