AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.26
Data decisione, Autorità: 16.06.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00026
Lugano 16 giugno 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.783 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 2 settembre 1994 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12’280.-- oltre accessori;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 16 dicembre 1997 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 21 gennaio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni 11 marzo 1998 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 1° aprile 1992 l’attore ha consegnato alla convenuta un semirimorchio targato TI 84525, che gli è stato reso alla fine di gennaio del 1993.
B. Asserendo l’esistenza di un contratto di noleggio al riguardo del suddetto oggetto, l’attore chiede la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 12’280.-- oltre interessi, di cui fr. 12’000.-- per 10 mesi di nolo a fr. 1’000.--, fr. 2’200.-- per la riparazione dei danni arrecati dalla convenuta, e fr. 80.-- in rimborso della tassa del collaudo di un altro semirimorchio, precedentemente venduto dall’attore alla convenuta.
C. La convenuta si è opposta alla petizione contestando l’esistenza del preteso contratto di noleggio, e comunque la congruità del canone.
Il semirimorchio sarebbe stato consegnato nelle more della trattativa per un contratto di compravendita, non perfezionatosi in conseguenza del mancato consenso sul prezzo.
Il mezzo sarebbe stato reso in perfette condizioni, ed inoltre la convenuta sarebbe creditrice dell’attore in conseguenza di un altro episodio, in cui un rimorchio della convenuta fu indebitamente rimosso dall’attore, arrecandole grave danno, da compensare con l’eventuale e denegato di lui credito.
D. Il Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto che l’attore abbia fornito la prova dell’esistenza dell’asserito contratto e della congruità del canone richiesto. Pure fondate sarebbero le pretese per il risarcimento dei danni e della tassa di collaudo così che, stante la mancanza di fondamento della pretesa compensatoria, egli ha accolto integralmente la petizione.
E. Con l’appello la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione.
La perizia giudiziaria sulla quantificazione del canone di locazione sarebbe stata assunta in violazione del principio del contraddittorio, in quanto il perito non avrebbe interpellato la resistente, ma solo l’attore e il di lui patrocinatore. Il Pretore con ordinanza 2 dicembre 1996 avrebbe inoltre respinto a torto respinto la richiesta della convenuta di un contraddittorio con il perito, con il che sarebbe stato violato il di lei diritto ad essere sentita, con la conseguenza della nullità del giudizio impugnato.
Questo sarebbe comunque errato laddove ammette, a torto, l’avvenuta prova per mezzo dei testi __________ e __________ dell’esistenza del contratto di noleggio, e pure a torto sarebbe stata ammessa la pretesa per risarcimento danni, avendo la convenuta contestato con successo l’avvenuto danneggiamento da parte sua del semirimorchio.
F. Delle osservazioni 2 marzo 1998 dell’attore, che conclude per la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In concreto queste facoltà sono regolarmente state accordate alla convenuta, che difatti non sostiene la tesi contraria.
E’ comunque pacifico che egli può avere visione di tutti gli atti dell’incarto, mentre il giudice può inoltre definire se e in che misura il perito può tenere conto di documenti o oggetti da ispezionare che si trovino in possesso delle parti, ovvero non siano stati prodotti agli atti del processo (II CCA 19 gennaio 1993 in re A./M.).
Il perito può perciò spingere l’indagine oltre la documentazione già prodotta, ma necessita dell’autorizzazione del giudice (eccezion fatta per il sopralluogo, che egli -nondimeno in contraddittorio- può effettuare di propria iniziativa, e che del resto è spesso implicitamente connesso all’attività necessaria allo svolgimento del mandato).
Stante la necessità del perito di venire a conoscenza di fatti noti a terzi e indispensabili per lo svolgimento del suo mandato, appare indubitabile l’esigenza di sentire quelle persone in veste di testimoni, a meno che le parti non riconoscano l’esattezza dei fatti riferiti (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 350 e 351), premesso evidentemente che alle parti sia in tal caso stata garantita la possibilità di assistere all’assunzione di informazioni da parte del perito presso i terzi (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994, pag. 161 e 162).
Il perito alla premessa 1.3 ha indicato di essersi basato sull’incarto messogli a disposizione e “sulle informazioni assunte”, laddove sembrerebbe esservi, limitatamente a detta assunzione di informazioni, la teorica possibilità di un problema legato alla necessità dell’assunzione in contraddittorio.
Se non che, dalla lettura del referto peritale non emerge alcuna assunzione di informazioni eccedente la visione della licenza di circolazione doc. B, e si può anzi ritenere che il perito nemmeno abbia visto il semirimorchio di cui trattasi.
Le risposte 2.1 e 2.2 riportano infatti informazioni contenute nella licenza di circolazione (esplicito il riferimento nella risposta 2.2), nella risposta 2.3 il perito presume che il mezzo fosse in buono stato per il motivo che era stato collaudato nel maggio del 1991 -informazione anch’essa figurante sul doc. B-, mentre nella risposta 2.4 il perito si limita ad esporre i criteri determinanti per la valutazione del nolo, ed infine nella risposta 2.5 viene evaso il quesito “tenuto conto del tipo di semirimorchio e della sua portata”.
Se ne deduce pertanto che la perizia è esclusivamente fondata su nozioni astratte e generali, senza perciò che il perito abbia effettivamente svolto, o comunque che ne sia stato influenzato ai fini del giudizio, eventuali accertamenti supplementari per i quali sarebbe stato leso il principio del contraddittorio -tale non è ovviamente il contatto (ancorché improvvido) con il patrocinatore avversario per consultarsi circa la necessità di un contraddittorio-, questione che la convenuta avrebbe potuto peraltro facilmente accertare in sede di delucidazione del referto, facoltà che ha invece ritenuto di non esercitare.
Ne consegue la reiezione della sua corrispondente censura.
La censura è in realtà irrilevante, dato che anche a prescindere dalla portata delle dichiarazioni dei testi -__________ riferisce quanto ha appreso da terzi, __________ parla genericamente di “prestito”- nelle concrete circostanze va senza dubbio comunque ammessa l’esistenza di un rapporto oneroso.
Quale punto di partenza va in effetti stabilito che nell’ambito di rapporti commerciali, quali quelli in questione, non può in alcun modo essere presunta la gratuità della messa a disposizione durante ben 10 mesi di un veicolo commerciale, destinato in quanto tale ad essere produttivo di reddito (ed infatti, dal suo fermo durante 5 soli giorni la convenuta deduceva un danno di quasi fr. 24’000.--, cfr. risposta, punto 11d, pag. 6), tesi che a ben vedere nemmeno la convenuta stessa si è azzardata a sostenere (sulla presunzione di onerosità: Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 11 ad art. 305 CO).
Ne consegue che, in ossequio a detta naturale presunzione di onerosità, è sufficiente la mancata dimostrazione della tesi liberatoria della convenuta circa la gratuità del suo possesso per far ritenere l’esistenza tra le parti di un accordo oneroso, ancorché implicito, sull’uso del semirimorchio da parte della convenuta, senza che la stipulazione di tale accordo dovesse necessariamente risultare dalle deposizioni dei testi.
La convenuta per giustificare il diritto al gratuito possesso del semirimorchio durante 10 mesi ha sostenuto che lo stesso nei primi mesi del 1992 le sarebbe stato venduto al prezzo da fr. 10’000.-- da pagarsi in epoca successiva alla consegna (risposta, ad 1, pag. 2), e che dopo alcuni mesi essa avrebbe interpellato l’attore “chiedendogli di formalizzare la compravendita”, al che il prezzo sarebbe lievitato a fr. 18’000.--, dal che, in mancanza di consenso, la riconsegna del veicolo (risposta, ad 1, pag. 3; ad 2, pag. 3).
Siffatta tesi, oltre a non essere stata in alcun modo confermata dall’istruttoria, è giuridicamente contraddittoria: stante l’asserito consenso iniziale sul prezzo di fr. 10’000.-- e l’incondizionata consegna alla convenuta, questa sarebbe divenuta la legittima proprietaria del veicolo, così da non dovere in alcun modo temere il preteso voltafaccia dell’attore quo al prezzo di vendita.
Ma comunque, anche dando per buona la tesi della convenuta, dalla stessa non discende automaticamente il diritto al gratuito godimento del semirimorchio durante i 10 mesi in cui il contratto di compravendita sarebbe a suo dire stato in discussione, dovendosi in tal caso piuttosto ritenere che la convenuta, extracontrattualmente, si è ingiustamente arricchita a danno dell’attore con il godimento del veicolo, che dovrebbe pertanto essere nondimeno retribuito in base alle norme sull’indebito arricchimento, con il medesimo risultato di attribuire all’attore una somma equivalente al nolo del semirimorchio.
E’ perciò solo a titolo abbondanziale che si osserva che l’indicazione del teste __________ della pattuizione di un “prestito”, posta la predetta presunzione di onerosità, ben si attaglia alla presente fattispecie, e che un ulteriore forte indizio nel senso del giudizio impugnato va ravvisato nel fatto che le fatture dell’attore 31 agosto 1992 (doc. C), relativa ai primi 5 mesi di noleggio, e 31 ottobre 1992 (doc. D), concernente i 4 mesi successivi, non hanno suscitato reazione alcuna da parte della convenuta, che avrebbe al contrario dovuto in buona fede opporvisi nella sua ottica della gratuità dell’uso del veicolo, o comunque del perdurare delle trattative di acquisto.
Ne segue la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria, e come tale infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 550.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dalla convenuta, restano a suo a carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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