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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.25
Data decisione, Autorità: 15.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00025
Lugano IN_DATA_DECISIONE Progetto
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00875 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 17 dicembre 1996 da
__________ rappr. __________
contro
con cui l'attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 20'000.--, mentre il convenuto, contestata la domanda principale, ha presentato domanda riconvenzionale per la condanna della controparte al pagamento di fr. 54'072.-- e accessori;
dove il pretore ha respinto la domanda principale e accolto per intero la riconvenzionale;
appellante l'attrice con atto d'appello 20 gennaio 1998 con cui chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la richiesta di disconoscimento del debito e di respingere la domanda di controparte;
mentre il convenuto, con osservazioni 25 febbraio 1998, propone la reiezione dell'appello;
letti gli atti e i documento dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto
Il rapporto di lavoro è durato fino al 30 settembre 1995.
Il credito litigioso si fonda su una pattuizione 28 gennaio 1992 del seguente tenore: "Egregio signor __________, nell'intento di incoraggiare il Direttore tecnico ad agire al meglio delle Sue capacità, considerando le responsabilità che Gli competono, Le accordiamo un premio equivalente al 1% sulla cifra d'affari della nostra azienda, fornito mensilmente. Premio che le verrà versato come sopra, sino ad un massimo di: CHF 5'000.-. Questo contratto entra in vigore il 1.02.92 ed avrà durata per tutto il periodo del Suo impiego presso di noi" (doc. B).
In base ai conti economici della società datrice di lavoro per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, il qui convenuto ha escusso controparte per la somma complessiva di fr. 64'464.55, pari all' 1% del volume annuale delle vendite. Contro la decisione pretorile che ha accolto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al no. __________ (UE Lugano), precetto esecutivo l'escussa ha presentato appello alla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello; con sentenza 22 novembre 1996 la prima decisione è stata così riformata nel senso che il rigetto provvisorio è stato concesso limitatamente alla somma di fr. 20'000.-, pari a quattro volte l'importo di fr. 5'000.-, considerato come massimo annuo del premio di cui al contratto doc. B.
Con la presente causa, __________ chiede il disconoscimento del debito di fr. 20'000.-, sostenendo che quel contratto particolare sul premio dell'1% non aveva più nessuna validità poiché superato da successivi accordi, in particolare a dipendenza del fatto che controparte era divenuta sua azionista in ragione di 10 azioni senza alcuna prestazione propria.
Il convenuto non solo contesta questa versione dei fatti, ma -in via riconvenzionale- chiede la condanna della società al pagamento -dedotta la somma oggetto dell'azione principale- di tutto il credito riferito ai premi (adeguati rispetto all'importo del precetto esecutivo), ossia fr. 51'678.-, oltre all'importo corrispondente all'1% riguardante il mese di gennaio 1996. In particolare considera, oltre la validità dell'accordo (doc. B), che il massimo ivi stabilito di fr. 5'000.- dev'essere inteso come dovutogli ogni mese e non ogni anno. A questa tesi evidentemente controparte si oppone.
Con la sentenza dedotta in appello il Pretore di Lugano, Sezione 3, ha respinto l'azione principale, considerando la mancata dimostrazione della tesi dell'attrice secondo cui l'accordo sul premio dell'1% sarebbe stato superato da altra pattuizione in favore del convenuto. Ha inoltre accolto la riconvenzionale sul semplice accertamento della concordanza dei crediti vantati da __________i con la documentazione prodotta.
Con il presente appello __________ ripropone gli argomenti già esposti in prima sede, ossia che controparte ha implicitamente rinunciato al contratto doc. B poiché ha ricevuto gratuitamente 10 azioni della società; che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, non ha mai chiesto i crediti vantati in causa; che il tetto di fr. 5'000.- è semmai da considerare per ogni esercizio annuale e non mensilmente. Censura inoltre le conclusioni del primo giudice per quanto riguarda la pretesa relazione fra il conteggio proposto dal convenuto nel suo allegato di risposta e riconvenzionale e la documentazione prodotta, relativa alla contabilità della ditta.
Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se necessario, nel seguito.
Nel caso concreto, a sostegno del fondamento delle proprie pretese, il convenuto ha prodotto il documento (doc. B) che attesta il suo diritto a un premio dell'1% sulla cifra d'affari per tutta la durata del rapporto di lavoro. Le eccezioni sulla validità dell'accordo non hanno per contro trovato conferma negli atti istruttori. In particolare:
non risulta che l'accordo in questione sia mai stato revocato o abbia perso validità per atti concludenti fino alla fine del rapporto di lavoro. Il teste __________ azionista della società in misura del 10% e attivo nella stessa in posizione analoga a quella del convenuto, afferma di aver ottenuto un numero di azioni pari a quelle del collega, senza corrispettivo ma come partecipazione al capitale azionario. Per contro, nessuno sostiene che il teste abbia ottenuto tale partecipazione in sostituzione di un precedente accordo, simile a quello di cui godeva __________: appare pertanto sostenibile ciò che afferma il convenuto, ossia che la consegna delle azioni non aveva nulla a che vedere con l'accordo in discussione. Riguardo a quello, il teste afferma comunque che non gli risulta che sia mai stato rimesso in discussione, né che sia stato superato da accordi posteriori.
L'appellante obietta che controparte non ha mai fatto valere tali suoi diritti durante il rapporto di lavoro: di primo acchito, la circostanza non può lasciare indifferenti. Ciò non toglie che, in virtù dell'art. 339 cpv. 1 CO, solo con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili. Nella fattispecie è addirittura pacifico che il premio dell'1% derivasse, rispettivamente fosse direttamente connesso -già nell'interpretazione letterale del documento B- con l'esistenza e la durata del rapporto di base. Né va dimenticato che, almeno nei primi tempi, la società aveva avuto problemi finanziari, tanto che per circa quattro mesi sia __________, sia __________ non percepirono nemmeno il salario (teste __________).
L'appellante eccepisce inoltre che controparte, nella sua posizione di azionista, ha regolarmente preso atto dei bilanci e dei conti economici della società, senza rilevare che gli stessi non contemplavano nessun debito nei suoi confronti. Sennonché, mancando di indicazioni puntuali da parte dell'attrice, solo una verifica specifica dei documenti indicati potrebbe indurre a simile conclusione poiché i bilanci, in genere, indicano poste complessive e non di dettaglio, ovvero non eloquenti al punto da poterne dedurre la rinuncia di un creditore alle proprie pretese nei confronti della società.
Al proposito va constatato che il testo letterale dell'accordo non è chiarissimo. Va tuttavia considerato che, verosimilmente, evocando il concetto di cifra d'affari s'intende comunemente la cifra d'affari annua e che la locuzione "fornito mensilmente" non può voler dire altro che "versato mese per mese", ciò che viene ripetuto nel capoverso successivo: "Premio che le verrà versato come sopra", ossia mensilmente, "sino ad un massimo di...", espressione che fa propendere l'interpretazione letterale per il carattere mensile del tetto di fr. 5'000.-
Determinante appare l'interpretazione teleologica dell'accordo nel suo complesso; come sostiene in duplica il convenuto, se il premio avesse dovuto avere un vero valore di incoraggiamento del direttore tecnico __________, a riconoscimento e conferma delle sue responsabilità nella ditta, mal si comprenderebbe un limite massimo annuo di soli fr. 5'000.- a fronte di un salario mensile, sicuramente contenuto. Al proposito è necessario ricordare quanto afferma il teste __________ ossia:
che la __________ svolge un'attività poco usuale sia in Svizzera, sia in Europa;
che la costituzione della società nasce da un'idea del convenuto e di __________ che ha sottoscritto il documento B in nome della datrice di lavoro (appello, p. 5);
e che l'apporto tecnologico del convenuto è stato determinante per l'avvio dell'attività aziendale ("penso si possa affermare che la società ha potuto partire anche grazie all'apporto tecnologico del signor __________ ").
Ciò induce a considerare che il convenuto fosse non solo un dipendente qualificato, ma anche personalmente coinvolto al successo dell'azienda. Al proposito non può essere dimenticato che parte convenuta ha prodotto in causa documentazione, secondo la quale __________ ha prestato una fideiussione a garanzia di un credito di 1 milione, concesso alla società dalla __________ e che, ancora in data 12 dicembre 1996, ossia dopo la fine del rapporto di lavoro, il credito bancario risultava effettivamente utilizzato per fr. 979'389.92 (doc. 3).
Tutti questi elementi di valutazione fanno sì che il significato letterale dell'accordo sia confermato anche alla luce di considerazioni d'ordine generale.
Con l'appello poi l'attrice osserva che nei bilanci in atti non figura nemmeno la posta "cifra d'affari" sulla quale calcolare i premi. Anche questo argomento è tuttavia privo di consistenza dal momento che la stessa __________ non indica che differenza dovrebbe produrre il calcolo dei premi effettuato in base alla cifra d'affari (doc. B) e lo stesso calcolo in base al volume delle vendite, come operato da __________
L'importo complessivo dei premi calcolati dal pretore -tenuto conto anche del doc. F prodotto in causa dall'attrice relativamente al fatturato del gennaio 1996- non è oggetto di ulteriori censure.
Per tutti questi motivi
pronuncia
L'appello 20 gennaio 1998 di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1.500.-- anticipate dall'appellante, restano a suo carico.
Essa verserà a __________ la somma di fr. 3.500.-- a titolo di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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