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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.23
Data decisione, Autorità: 29.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00023
Lugano 29 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.223 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 20 aprile 1995 da
____________________. __________
contro
__________ rappr. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’509.50 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 19 dicembre 1997 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 21 gennaio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 22 febbraio 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore afferma che il convenuto nel 1990 gli avrebbe appaltato la riparazione del suo veicolo Toyota Land-Cruiser con riferimento ad una perdita d’olio dal motore.
La riparazione sarebbe stata eseguita a regola d’arte, così come attestato dal perito a futura memoria, così che del tutto ingiustificata sarebbe la resistenza del convenuto al pagamento della mercede di fr. 9’509.50 oltre interessi, somma oggetto della presente causa.
Il convenuto si oppone alla petizione sostenendo di non avere inteso appaltare prestazioni dell’estensione di quelle effettuate dall’attore, che comunque non avrebbe saputo eliminare la perdita d’olio, e il cui intervento avrebbe inoltre causato al veicolo problemi di avviamento in precedenza non presenti, difetti che sarebbero poi stati eliminati dal garage __________ al quale il convenuto ha consegnato il veicolo in parziale pagamento di una nuova vettura da lui ivi acquistata.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha concluso per la correttezza dell’adempimento dell’attore, conforme alla volontà contrattuale del convenuto, ed ha di conseguenza accolto la petizione.
C. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione- e di quelle del resistente -che chiede invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Dalle deposizioni in atti si evince che nel caso di specie il sintomo costituito dalla perdita d’olio era conseguente ad una grave anomalia interna del motore, che denotava un insufficiente grado di compressione (testi __________ e __________, interrogatorio formale dell’attore, risposta 5), circostanza che rendeva necessaria la sua revisione (teste __________).
Il convenuto poco dopo la consegna della vettura ha tuttavia riscontrato una nuova perdita d’olio, da lui prontamente denunciata all’attore (deposizione __________).
Questa non era però più in relazione al precedente grave difetto del motore, ma era invece causata dal semplice cedimento di un anello di ritenzione del tubo di ritorno dell’olio del turbocompressore (____________________, __________
L’anomalia era in questo caso di limitata gravità (testi __________), ed ha avuto come conseguenza una minore valutazione del veicolo del convenuto da parte del garage __________ dell’ordine di fr. 700.--/800.-- (teste __________) per effetto della menzione “motore difettato” figurante sul contratto doc. 2 (teste __________).
D’altro canto è altrettanto verosimile, secondo l’ordinario andamento delle cose, che le operazioni di smontaggio e rimontaggio del motore eseguite dall’attore possano avere lesionato la guarnizione, e si potrebbe altresì ritenere che questa vada comunque cambiata già solo a titolo cautelativo nel caso di revisione del motore (deposizione __________).
Si giustifica perciò a mente di questa Camera di ritenere responsabile l’attore, che ha oltretutto omesso la riparazione gratuita del difetto fattibile in pochi minuti, per le conseguenze subite dal convenuto, quantificabili nel predetto minor valore del veicolo all’atto della rivendita, che qui si valuta in fr. 800.--.
Le pretese difficoltà di avviamento del motore susseguenti all’intervento dell’attore -verosimilmente dovute all’inversione di due cavi elettrici (deposizione __________)- così come lamentate in risposta (pag. 2) non hanno trovato riscontro in istruttoria, laddove sembrerebbe emergere la diversa questione per cui “si sentiva a orecchio che il motore non girava correttamente “ (deposizione __________), questione tuttavia in ogni caso superata dalle constatazioni del perito secondo cui il veicolo funzionava correttamente e secondo cui il garage __________ nulla avrebbe intrapreso per l’eliminazione di tale asserito difetto (complemento di perizia, pag. 4), e rimasta comunque senza conseguenze economiche per il convenuto.
Anche l’asserita mancanza di consenso del convenuto all’effettuazione di tutti gli interventi fatturati appare infondata dovendosi ammettere dalle deposizioni in atti, contrariamente alla sua opinione, che egli sia stato sufficientemente informato circa la natura e l’entità dei lavori da svolgere e che egli vi abbia nondimeno consentito (deposizione __________ preferibile per indipendenza alle contrarie risultanze dell’interrogatorio formale del convenuto), mentre ininfluenti sono le obiezioni circa l’eventuale mancata presentazione di un preventivo -tesi peraltro non tempestivamente addotta con la risposta e pertanto irricevibile- non essendoci contestazione alcuna sulla congruità dell’ammontare della mercede dell’attore.
Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 gennaio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 dicembre 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________, fr. 8’709.50 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 1994 e fr. 115.50 per spese esecutive.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 274505 dell’Ufficio esecuzione di Bellinzona.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 200.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 800.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico dell’attore, al quale il convenuto rifonderà all’attore fr. 400.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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