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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.19
Data decisione, Autorità: 20.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00019
Lugano 20 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.560 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 11 ottobre 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33’004.25 oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 22 dicembre 1997 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con appello del 15 gennaio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 2 marzo 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore è stato assunto dalla convenuta nel 1989 quale consulente di arredamenti, e vi ha in seguito lavorato in qualità di consulente di vendita e responsabile del reparto arredamento uffici.
Il 5 ottobre 1995 egli è stato licenziato in tronco nel corso di un colloquio con il titolare della ditta convenuta, provvedimento confermato con lo scritto dell’11 ottobre 1995 (doc. D).
B. Ritenendo ingiustificato tale provvedimento, l'atore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33’004.25 oltre interessi a valere quale salario per il periodo di disdetta (fr. 21’004.25) e indennità ex art. 337c cpv. 3 CO (fr. 12’000.--).
C. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che l’attore avrebbe proceduto a titolo personale alla vendita di mobili ad una cliente, il che avrebbe deteriorato ad un punto tale il rapporto di fiducia alla base del contratto di lavoro da rendere necessario il licenziamento con effetto immediato.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti relativi all’episodio contestato, ha negato che l’attore abbia inteso svolgere un’attività concorrenziale con quella della datrice di lavoro, e ha di conseguenza sancito l’illegittimità del licenziamento in tronco e accolto le pretese del dipendente.
E. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del giudizio del Pretore nel senso di respingere la petizione- e di quelle del resistente -che chiede invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A torto.
1.1 L’episodio della pretesa attività concorrenziale riguardante la fornitura di un mobile alla signora __________ è stato correttamente ricostruito nel giudizio impugnato (consid. 7.1 - 7.5) e difatti la convenuta non contesta nel complesso l’accertamento di questi fatti operato dal Pretore, ma nega che le sia stato chiesto di pronunciarsi circa la possibilità di praticare un prezzo analogo a quello dell’offerta del negozio di __________ in possesso della __________ La questione è tuttavia di secondaria importanza, dovendosi ammettere che l’attore in base alla sua funzione all’interno della ditta convenuta -la cui importanza è stata evidenziata dalla stessa convenuta (appello, pag. 6: “ampie responsabilità”)- potesse autonomamente verificare la possibilità di praticare o meno un determinato prezzo per un mobile del valore di circa fr. 3’000.--, senza necessità di interpellare per questo direttamente il titolare.
Rimane inoltre il fatto che la convenuta, a prescindere da apodittiche affermazioni in tal senso (appello, pag. 6), non ha concretamente dimostrato la possibilità per lei di praticare per il mobile in questione delle condizioni equivalenti a quelle offerte in Italia o anche solo migliori di quelle offerte dall’attore, il cui comportamento non è perciò per questo motivo censurabile al punto da giustificare un licenziamento in tronco.
1.2 La convenuta tenta per il resto di appigliarsi a precedenti episodi in cui l’attore avrebbe praticato nei suoi confronti analoga attività concorrenziale, senza avvedersi che l’argomentazione non serve alla sua causa, ma è al contrario controproducente.
Infatti, nella misura in cui detti episodi vengono invocati a diretto sostegno del licenziamento in tronco del 6 ottobre 1995 l’invocazione è vana già solo per il motivo che non si è proceduto immediatamente al licenziamento, e proprio per il fatto che in passato non si è proceduto al licenziamento immediato si deve dedurre che la mancanza a mente della convenuta non era di gravità tale da giustificare il provvedimento.
Alla luce degli asseriti precedenti, il licenziamento per causa grave avrebbe (se del caso) potuto essere giustificato unicamente se nei confronti del dipendente fosse stato pronunciato un formale avvertimento contenente l’espressa comminatoria della sanzione (ICCTF 20 febbraio 1996 in re O./O. SA) il che non risulta tuttavia essere avvenuto nella specie, né la convenuta lo pretende.
La tesi è ai limiti del temerario.
Indipendentemente dalle indicazioni figuranti sul contratto, che effettivamente lasciano spazio ad entrambe le possibilità sopra descritte, l’istruttoria ha chiaramente stabilito -e non vi è contestazione in proposito nell’appello- che l’attore, come tutti gli altri venditori della ditta, è sempre stato retribuito unicamente con un salario fisso, senza computo di provvigioni a fine anno.
In queste condizioni è addirittura abusivo invocare una pattuizione contrattuale che, quand’anche effettivamente voluta dalle parti -il che non è per nulla sicuro- è sicuramente stata abbandonata per atti concludenti fin dall’inizio del rapporto di lavoro.
Dalla semplice lettura di queste argomentazioni -ma l’intero gravame è improntato ad una sistematica quanto immotivata acredine nei confronti del dipendente- è evidente che la convenuta ritiene ingiustificata la concessione dell’indennità sulla base della propria personale opinione sui fatti rilevanti, secondo la quale sarebbe giustificato il licenziamento in tronco e la datrice sarebbe esente da colpe, caso in cui è ovvio che nessuna indennità sarebbe stata accordata.
Manca invece una ponderata critica delle conclusioni del Pretore basata su una serena disamina della fattispecie, di modo che le confuse obiezioni della resistente possono tranquillamente essere reiette con il semplice rinvio alla giurisprudenza che stabilisce che il Pretore nella determinazione dell’indennità -per la quale sono date nella specie tutte le premesse- gode di un vasto margine di apprezzamento, così che vi è intervento dell’autorità di ricorso solo in caso di manifesta ingiustizia (II CCA 8 marzo 1996 in re C./T. SA, 6 aprile 1994 in re J./B. SA), il che non è però nella specie assolutamente il caso.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 1’700.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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