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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.17
Data decisione, Autorità: 09.07.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00017
Lugano 9 luglio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.97.292 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 24 novembre 1997 da
(__________)
contro
__________ (rappr. dall’ avv. __________)
che il Pretore, con decisione 23 dicembre 1997, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta.
Appellante la __________ la quale chiede, con appello 16 gennaio 1997, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza dell’Ufficio dei Registri.
Essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 20 gennaio 1998.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’istanza dell’Ufficio dei Registri intesa allo scioglimento della __________ era motivata dal fatto che, entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;
che la parte convenuta non ha formulato osservazioni all’istanza così come invitata dal Pretore e quest’ultimo, con la sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società;
che all’appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;
che, nel frattempo (dopo favorevole decisione 21 aprile 1998 della Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro fondiario), le modifiche chieste dal nuovo diritto societario sono state intraprese e, in particolare, l’aumento del capitale azionario a Fr. 100’000.- iscritto, come appare dall’estratto del RC di Locarno dell’8 giugno 1998, prodotto agli atti dalla parte appellante;
che, in simile situazione, ottenuto lo scopo voluto dalla legge più non si giustifica la domanda dell’Ufficio dei Registri che è divenuta priva di oggetto e di interesse giuridico;
che la procedura dev’essere così senz’altro stralciata dai ruoli caricando alla società convenuta, per la sola negligenza della quale si è dovuto far capo all’autorità giudiziaria, tasse e spese di giudizio di entrambe le sedi e congrua indennità ripetibile a favore della controparte;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Le procedure inc. no. DI.97.00292 della Pretura di Locarno-Città e inc. no. 12.98.17 del Tribunale di Appello dipendenti dall’istanza 24 novembre 1997 __________ nei confronti di __________ __________ sono stralciate dai ruoli.
La tassa di giudizio e le spese della procedura d’appello in complessivi Fr. 200.- sono a carico della __________, la quale rifonderà inoltre __________ l’importo di Fr. 300.- per ripetibili.
Intimazione a:
– __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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