AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.16
Data decisione, Autorità: 20.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00016
Lugano 20 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.96.475 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 27 giugno 1996 da
__________ rappr__________
contro
rappr.
con la quale l'attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 45’000.-- oltre interessi di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione 14 giugno 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona, in merito all’esecuzione no. 303136 dell'UE di Bellinzona, nonché la condanna del convenuto al pagamento di fr. 29’000.-- oltre interessi;
Domande avversate dal convenuto e ammesse dal Pretore con sentenza 15 dicembre 1997 limitatamente a fr. 4’000.--;
Appellante l'attore, che con atto di appello del 14 gennaio 1998 chiede la riforma del primo giudizio nel senso di disconoscere il debito di fr. 45’000.--;
Mentre il convenuto con osservazioni del 3 marzo 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il convenuto ha escusso l’attore per fr. 45’000.-- oltre interessi in base al contratto 26 luglio 1995 con il quale egli e __________ gli hanno venduto 65 azioni della __________ (doc. A inc. 457/96), ottenendo il 12 giugno 1996 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE a suo tempo notificatogli.
B. Con la petizione l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito asserendo che:
il credito di fr. 15’000.-- nei confronti di __________ di cui era prevista la cessione all’attore nel contratto non figurerebbe nel bilancio della società, così che l’importo sarebbe da dedurre dal prezzo complessivo delle azioni;
il bilancio di __________ indicherebbe l’esistenza di liquidità per fr. 14’000.-- in realtà inesistenti, così che anche questo importo sarebbe da defalcare dal prezzo di vendita;
l’attore avrebbe versato fr. 35’000.-- mentre il saldo di fr. 45’000.-- non verrebbe pagato a seguito dell’inadempienza di controparte, che rifiuterebbe la consegna delle 45 azioni in suo possesso;
il bilancio societario allestito per la ripresa delle azioni non corrisponderebbe alla situazione reale, così che il valore dei titoli sarebbe inferiore al prezzo pattuito;
l’attore avrebbe effettuato prestazioni professionali per i signori __________ per fr. 20’000.-- e avrebbe anticipato per loro conto fr. 9’000.-- a degli artigiani;
così che in definitiva nulla sarebbe dovuto al creditore, ed anzi egli sarebbe debitore dell’attore per fr. 29’000.--, somma richiesta in causa unitamente al disconoscimento del debito.
B. Il convenuto, cessionario della parte di credito di __________, nell’allegato di risposta ha integralmente contestato le eccezioni e le pretese del debitore, e ha perciò chiesto l’integrale reiezione della petizione.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza di un contratto ai sensi degli art. 184 e segg. CO, ha integralmente respinto le tesi ed eccezioni dell’attore, eccezion fatta per la sua richiesta di rimborso di fr. 4’000.--, somma da lui pagata ad un falegname per lavori attinenti alla parte __________
D. Con l’appello l’attore postula la riforma del primo giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento.
Quo al credito di fr. 15’000.-- nei confronti di __________, il Pretore avrebbe valutato erroneamente le risultanze istruttorie, concludendo a torto per la rinuncia dell’attore a quella posizione.
Per tale somma e per quella di fr. 13’595.35 di cui all’ammanco di cassa l’attore si sarebbe trovato in situazione di errore essenziale al momento della stipula del contratto, così che si giustificherebbe un suo parziale annullamento ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 CO, così da dedurre questi importi dal prezzo di vendita delle azioni.
L’istruttoria, contrariamente all’assunto pretorile, avrebbe inoltre dimostrato anche il credito dell’attore per prestazioni professionali e per gli anticipi ad artigiani, così che la sentenza impugnata sarebbe da riformare anche su questo punto.
E. Delle osservazioni all’appello del 3 marzo 1998, con cui il convenuto propone la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
considerato
in diritto
L’attore ripropone le proprie censure relative al credito di fr. 15’000.-- nei confronti di __________ che egli avrebbe assunto (appello, punto 5, pag. 4) con l’acquisto delle azioni, sostenendo di trovarsi in situazione di errore essenziale per il motivo che tale credito non figurerebbe nel bilancio di __________.
Il primo rilievo che si impone è quello per cui non è corretto parlare di un’assunzione del credito da parte dell’attore (o in altri termini di una cessione del medesimo dai venditori all’attore).
Ritenuto infatti che lo scopo economico dell’operazione era quello di assicurare all’attore la proprietà dell’intero pacchetto azionario di __________, tale assunzione di credito avrebbe di fatto condotto l’attore ad essere creditore della società di sua proprietà.
E’ pacifico che nel contesto della trattativa in esame non vi era alcun interesse dell’attore a farsi effettivamente pagare tale credito dalla sua società, e difatti la pattuizione della cessione del credito appare in sostanza come una questione attinente al prezzo delle azioni (doc. 1, pag. 1, punto 4; pag. 2, punto 2), che veniva così ad essere maggiorato di fr. 15’000.--, ma comunque anche in tale misura accettato dall’attore quale controprestazione per il trasferimento della proprietà delle azioni, così da rendere di fatto non realmente rilevante la questione dell’esistenza o meno di quel credito.
Come che sia, il fondamento delle obiezioni dell’attore non dipende comunque, come egli pretende a torto, dal solo elemento formale costituito dalla presenza o meno di quella posizione nei bilanci della società.
Da un lato, infatti, l’assenza della posizione debitoria (dal punto di vista della società) nel bilancio di __________ non poteva indurre l’attore in errore dal momento che l’esistenza di detto credito gli era nota per essergli stata comunicata dai cedenti.
D’altro canto l’assenza del credito dai bilanci non consente ancora di trarre la conclusione che esso sarebbe inesistente, costituendo il bilancio unicamente una dichiarazione unilaterale di __________ sulla propria situazione economica, mentre l’asserita inesistenza dello stesso andava semmai comprovata con elementi relativi al suo fondamento materiale che sono invece rimasti del tutto estranei alla presente causa, non essendo state approfondite le argomentazioni del convenuto circa l’origine del credito in questione (risposta, pag. 3).
Non potendosi di conseguenza concludere con la necessaria certezza per l’inesistenza di detto credito, ne deve conseguire la reiezione delle censure dell’attore su questo tema.
Il Pretore ha respinto le argomentazioni dell’attore su questa posizione rilevando (consid. 7, pag. 4) che la vendita delle azioni sarebbe avvenuta senza riferimento ai valori del bilancio al 31 dicembre 1994 e che le parti avrebbero saputo che vi era una differenza di cassa, così che non vi sarebbe stato errore e lo stesso non sarebbe comunque stato essenziale ai fini della vendita.
L’attore insorge contro queste conclusioni, ma adduce quella medesima deposizione della teste __________ sulla quale il Pretore ha in parte fondato il proprio giudizio, e dalla quale risulta che (verbali, pag. 13) “avevo chiesto ad entrambe le parti se ritenevano attendibile il saldo del conto cassa ricevendo risposte negative”. E’ inoltre vero che il contratto doc. 1 verte solo sulla vendita di un certo numero di azioni ad un determinato prezzo, senza alcun vincolante riferimento fra detto prezzo e le cifre del bilancio della società, prova ne è che lo stesso non viene ritenuto vincolante ai fini della vendita e che l’unico riferimento al bilancio contenuto nel contratto (punto 3, pag. 2) è in sostanza un’unilaterale e globale dichiarazione dell’attore medesimo di ritirare gli attivi e i passivi risultanti da tale bilancio.
Deve pertanto essere pienamente confermato il giudizio del Pretore su questo punto.
La pretesa è stata respinta dal Pretore per il motivo che non vi sarebbero in atti elementi sufficienti alla determinazione dell’onorario.
Il giudizio deve essere anche in questo caso condiviso.
A dispetto della puntigliosa elencazione dell’attore dei riscontri probatori che dimostrerebbero il fondamento della pretesa (appello, punto 6, pag. 6), è infatti addirittura manifesto che gli atti non consentono di acquisire che una vaga idea della natura e dell’ammontare delle prestazioni eseguite dall’attore, così che risulta impossibile qualsivoglia quantificazione ragionevole del loro valore.
Così come è usuale nelle cause tra architetto e committente, l’attore per fare fronte al proprio onere probatorio avrebbe piuttosto dovuto versare in atti tutta la documentazione attestante le prestazioni eseguite (progetti, schizzi, conteggi, verbali di discussione, corrispondenza, ecc.) ed in seguito fare verificare da una perizia giudiziaria la congruità della propria fatturazione alla luce delle norme SIA e delle prestazioni eseguite oppure, in caso di inapplicabilità delle norme SIA, avrebbe dovuto fornire al giudice tutti gli elementi necessari alla determinazione degli onorari ai sensi dell’art. 394 cpv. 3 CO o dell’art. 374 CO (II CCA 21 dicembre 1993 in re arch. R./B.), il che non è in concreto avvenuto.
La pretesa, di cui alla fattura doc. D, posizione 2, è stata respinta dal Pretore siccome non dimostrata.
A fronte di questa semplice motivazione, l’attore nel gravame (pag. 7) solleva delle contestazioni che, per quanto comprensibili, non concorrono a fornire il convincimento del fondamento della richiesta: “...l’appellante nell’interrogatorio formale ha asserito che ciascuna fattura era stata allestita alla data che vi è posta. I signori __________ erano già stati informati di alcune posizioni in particolare di quelle concernenti gli anticipi agli artigiani (interrogatorio formale del 9 aprile 1997 Ad 5)". Ne discende che anche l’anticipo di fr. 5’000.-- per la fornitura e la posa vetrina della porta d’entrata nel negozio non deve essere corrisposto all’appellante.
Ne deve conseguire la reiezione del gravame.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 14 gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 1’000.-
già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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