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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.14
Data decisione, Autorità: 17.09.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00014
Lugano 17 settembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.95.01140 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 16 giugno 1995 da
con cui l’attrice ha chiesto che fosse accertata la validità e la tempestività della domanda di affiliazione da lei formulata il 3 febbraio 1995 all’indirizzo della convenuta e che quest’ultima fosse condannata ad ammetterla quale assicurata individuale con effetto al 1° gennaio 1995;
domande avversate dalla controparte, la quale ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 12 dicembre 1997, ha respinto ai sensi dei considerandi;
appellante la parte attrice, con atto di appello 16 gennaio 1998, con cui chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso che la convenuta sia condannata ad ammetterla quale assicurata individuale a far tempo dal 1° gennaio 1995, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 16 febbraio 1998, ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
atteso che con decreto 26 marzo 1998 questa Camera ha dichiarato deserto ex art. 312 CPC l’appello adesivo presentato il 16 febbraio 1998 dalla convenuta;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto
La ditta __________., presso la quale __________ è stata impiegata fino al 31 dicembre 1994, aveva a suo tempo concluso con la __________ di assicurazione sulla vita (in seguito: __________) un’assicurazione collettiva per la perdita di guadagno, che prevedeva il versamento di indennità giornaliere ai dipendenti in caso di malattia.
Il 3 febbraio 1995 la ex dipendente ha inoltrato nei confronti della compagnia di assicurazioni una formale domanda di affiliazione quale assicurata individuale, richiesta che è stata tuttavia respinta siccome formulata oltre il termine di 30 giorni dall’uscita dal servizio previsto dall’art. 192 CGA edizione 1983.
Con la petizione che qui ci occupa __________ ha chiesto che fosse accertata la validità e la tempestività della domanda di affiliazione formulata il 3 febbraio 1995 all’indirizzo della __________ e che quest’ultima fosse condannata ad ammetterla quale assicurata individuale con effetto al 1° gennaio 1995: essa ritiene in sostanza di non aver colpa alcuna per il ritardo nell’inoltro della domanda di affiliazione e che lo stesso sarebbe per contro ascrivibile alla controparte, che non le avrebbe indicato per tempo l’esistenza di quel termine, non noto all’attrice, inusuale, e fors’anche in contrasto con norme di legge imperative.
La convenuta si è opposta alla petizione contestando l’esistenza nel caso particolare di un obbligo di informazione a suo carico. Essa ribadisce pertanto la legittimità del rifiuto della domanda di affiliazione, formulata tardivamente, tanto più che la stessa non avrebbe potuto essere accolta nel merito, in quanto l’attrice, a quel momento incapace al 100% di guadagnare per malattia, non ossequiava le condizioni poste dall’art. 193 CGA.
Preso atto che l’attrice era inabile al lavoro a fine dicembre 1994, egli, applicando l’art. 193 CGA, ha tuttavia concluso per la legittimità del rifiuto della domanda di affiliazione, respingendo di conseguenza la petizione ai sensi dei considerandi.
Delle osservazioni con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
È innanzitutto pacifico -né l’appellante lo contesta- che le CGA 1983 (doc. 3), allegate al contratto di assicurazione collettiva concluso tra la __________. e la convenuta, sono determinanti per stabilire l’ammissibilità dell’affiliazione quale assicurata individuale dell’attrice.
È pure pacifico -lo ammette del resto anche la stessa appellante (appello p. 5)- che l’affiliazione dell’attrice, incapace di guadagnare al 100% in seguito a malattia (cfr. art. 123 CGA) il 31 dicembre 1994, sarebbe esclusa dall’art. 193 CGA, clausola secondo cui “l’assicurazione non può essere continuata se l’assicurato ... è incapace di guadagnare”.
L’appellante ritiene tuttavia urtante, iniquo e contrario allo stesso spirito del contratto di assicurazione che la continuazione dell’assicurazione non sia possibile nel caso in cui l’assicurato sia temporaneamente incapace al lavoro senza sua colpa.
La censura è del tutto priva di fondamento.
Nell’art. 193 CGA la convenuta ha dettagliatamente esposto le condizioni negative che impediscono ad una persona già al beneficio di un’assicurazione collettiva di essere ammessa quale assicurata individuale dopo lo scioglimento del rapporto di servizio: a ben vedere, si tratta di condizioni basate su criteri oggettivi -seppur talora discutibili, ritenuto che altri criteri distintivi sarebbero forse stati preferibili o anche solo più logici- che però, in quanto sottoscritte dalle parti al contratto di assicurazione (__________) in concreto sono senz’altro vincolanti.
È vero che l’attrice viene di fatto a trovarsi nell’impossibilità di assicurare presso la convenuta la perdita di guadagno: viste le sue particolari condizioni personali, la prerogativa di un’affiliazione automatica quale assicurata individuale -come detto- è tuttavia esclusa dal contratto. Certo, se lo volesse, la convenuta potrebbe ammetterla (eventualmente con delle riserve), ma in realtà non ne è contrattualmente tenuta.
All’attrice in definitiva non resta che rivolgersi alla convenuta o ad altre compagnie di assicurazione con una normale richiesta di affiliazione a titolo di assicurata individuale, ritenuto tuttavia che non vi è un obbligo per le compagnie così interpellate di aderire alla richiesta.
È ben vero che in quella clausola sono indicate le condizioni positive per la continuazione dell’assicurazione quale assicurata individuale e che l’attrice in concreto le adempie. È però altrettanto vero, per la chiara formulazione del testo delle CGA, che indipendentemente da quanto indicato dall’art. 192 CGA “l’assicurazione non può essere continuata” se è data una delle condizioni negative di cui all’art. 193 CGA, ciò che nel caso di specie è addirittura manifesto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 600.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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