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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2013.139
Data decisione, Autorità: 31.08.2015, PENAL
Titolo: Grave infrazione alle norme della circolazione
Incarto n. 72.2013.139
Lugano, 31 agosto 2015/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 126/2013 del 13.11.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
per avere, il 4 ottobre 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo Honda CBR 1000RA targato __________, alla velocità di 147 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “MultaRadar C”, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 67 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’ art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr..
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:20.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa e che l’imputato venga condannato ad una pena detentiva di tredici mesi, sospesa per un periodo di prova a discrezione della Corte;
ripercorre il tragitto effettuato il 4 ottobre 2013 a bordo della moto immatricolata a nome di un amico dell’imputato. Prima di arrivare al rettilineo, vi erano alcuni cantieri che rallentavano la circolazione. Quando i veicoli davanti giungevano al punto dove la strada si allarga, lasciavano spazio alla moto dell’imputato per farlo passare, ciò che IM 1 ha fatto dando un’accelerata alla moto portandola alla velocità registrata dal radar. IM 1 ha superato il limite per permettere alle vetture che si erano fatte da parte di riguadagnare la loro corsia di circolazione in breve tempo. L’infrazione è stata commessa fuori abitato, su di un rettilineo, con la strada pressoché libera da altri conducenti, con tempo bello e buona visibilità. Chiede l’attenuante del sincero pentimento per il fatto che l’imputato, resosi conto del controllo radar, è subito tornato indietro per assumersi le sue responsabilità, guidando la moto di un amico. Egli ha inoltre collaborato nel corso di tutta l’inchiesta e ne ha accettate le risultanze. Egli è stato già punito duramente, senza patente non trova un lavoro e vive a carico del padre. Non ha precedenti penali di nessun genere. Chiede una pena detentiva che sia inferiore ai 12 mesi, sospesa per 2 anni.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP; 90 LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 4 ottobre 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo Honda CBR 1000RA targato __________, alla velocità di 147 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “MultaRadar C”, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 67 Km/h la velocità massima consentita
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 885.00
spese fr. 65.50
IVA (8%) fr. 76.05
totale fr. 1’026.55
5.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1’026.55 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 71.20
fr. 771.20
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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