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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2015.52
Data decisione, Autorità: 25.11.2015, PENAL
Titolo: Infrazione grave alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine
Incarto n. 72.2015.52
Lugano, 25 novembre 2015 /md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Vallemaggia
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1
Imputato, a norma dell'atto d'accusa 36/2015 del 24.03.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
per avere, in data 15 agosto 2014, alle ore 00:25, a __________, lungo la strada cantonale che conduce in centro, provenendo da __________, gravemente violato i limiti di velocità consentiti,
e meglio,
per avere, circolando alla guida dell’autoveicolo marca VW Golf VII targato __________ alla velocità di 127 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar Traffic Observer LMS 291-S05, malgrado il prescritto limite di 50 km/h, superando quindi di almeno 77 Km/h la velocità massima consentita, violato intenzionalmente e in modo grave le elementari norme della circolazione stradale, correndo altresì il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale con feriti gravi o morti;
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1 del presente atto di accusa, condotto l'autovettura marca VW Golf VII targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.04 - max. 1.59 grammi per mille);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: - art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr, - art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr,
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 09:51.
Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
ordina: 1. L’atto di accusa n. 36/2015 del 24 marzo 2015 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 935.80
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 55.30
fr. 1'491.10
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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