AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.11
Data decisione, Autorità: 30.01.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00011
Lugano 30 gennaio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le decisioni in materia di registro di commercio, emanate in virtù dell’art. 4 e 5 della legge cantonale sul registro di commercio dalla Sezione del registro fondiario e di commercio
chiamata a statuire sul ricorso presentato il 14 gennaio 1998 da
contro la decisione 12 gennaio 1998 (inc. no. 27/97 RC) della Sezione del registro fondiario e di commercio, che gli infliggeva un’ammenda di fr. 400.- e lo diffidava a voler trasmettere all’Ufficio del registro di commercio di Locarno, entro 10 giorni, quanto richiesto da quest’ultimo con le diffide 20 febbraio e 24 ottobre 1997, con la comminatoria di un’ulteriore ammenda nel caso di inosservanza del termine
con cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la Sezione del registro fondiario e di commercio, con osservazioni 23 gennaio 1998, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della sua decisione;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che con lettera 20 febbraio 1997 l’Ufficio del registro di commercio di Locarno in applicazione degli art. 790 cpv. 2 CO e 91 cpv. 1 ORC ha invitato la società __________, con sede a __________, a voler presentare per iscritto un elenco dei nomi dei soci, delle quote sociali e delle prestazioni eseguite su di esse, sottoscritto da tutti i gerenti, oppure, se del caso, una comunicazione dalla quale risultasse che posteriormente alla consegna dell’ultimo elenco non era avvenuto alcun cambiamento;
che il 24 ottobre 1997, preso atto che la società era rimasta del tutto silente, l’Ufficio del registro di commercio in virtù dell’art. 91 cpv. 2, 1. e 2. frase ORC ha diffidato __________, socio gerente della stessa iscritto a RC, a provvedere entro dieci giorni alle notifiche del caso, rendendolo altresì attento che in caso di inosservanza del termine sarebbe stata fatta debita segnalazione all’Autorità di vigilanza;
che il 22 dicembre 1997 l’Ufficio del registro di commercio, osservando come a sua volta il gerente della società non avesse ottemperato all’obbligo impostogli, ha incaricato la Sezione del registro fondiario e di commercio, Autorità di sorveglianza designata in base all’art. 2 della legge cantonale sul registro di commercio, di procedere nelle sue incombenze;
che con decisione 12 gennaio 1998, resa in applicazione dell’art. 91 cpv. 2, 3. frase ORC, quest’ultima, rilevando la manifesta e grave violazione di quei disposti di legge da parte del socio gerente, gli ha inflitto un’ammenda di fr. 400.- e lo ha diffidato a voler trasmettere all’Ufficio del registro di commercio, entro 10 giorni, quanto richiesto con le diffide 20 febbraio e 24 ottobre 1997, con la comminatoria di un’ulteriore ammenda nel caso di inosservanza del termine;
che con il ricorso 14 gennaio 1998 __________ ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili;
che, a sostegno del gravame, il ricorrente contesta innanzitutto di aver ricevuto la raccomandata 20 febbraio 1997; egli rileva per contro di aver regolarmente dato seguito alla lettera 24 ottobre 1997 in particolare con lo scritto 31 ottobre 1997, con il quale egli confermava, come già preannunciato telefonicamente, che nell’ultimo anno non vi erano stati cambiamenti all’interno della società; con un ulteriore scritto 4 dicembre 1997 egli avrebbe del resto nuovamente confermato tale circostanza;
che con osservazioni 23 gennaio 1998 la Sezione del registro fondiario e di commercio ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della sua decisione con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi più oltre;
considerando
in diritto
che il ricorrente non può innanzitutto censurare il mancato ricevimento della raccomandata 20 febbraio 1997, per altro indirizzata ad una persona diversa dal ricorrente e meglio alla __________ di __________ __________: l’istruttoria di causa ha in effetti provato che la missiva non è stata ritirata alla posta e che anche il successivo tentativo di intimazione per mezzo della polizia comunale è risultato infruttuoso: ciò non toglie che, per consolidata giurisprudenza, la lettera sia da considerarsi come validamente intimata allo scadere del settimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale (cfr. Jeanprêtre, L’expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in SJZ 1973 p. 351 e seg.);
che è per contro vero che egli il 31 ottobre 1997, tramite un suo rappresentante, avrebbe risposto alla diffida 24 ottobre 1997: dai documenti allegati a quello scritto (una copia del bilancio 1996, un estratto RC, la procura del rappresentante e la lettera 24 ottobre) non risulta tuttavia che egli a quel momento abbia confermato all’Ufficio dei registri di Locarno che la situazione fosse immutata rispetto all’anno precedente;
che per il resto il ricorrente non dimostra in alcun modo - ed in particolare ciò non risulta dalla medesima lettera 31 ottobre 1997 - di aver telefonicamente informato l’Ufficio del registro di commercio del fatto che nel 1997 non vi erano stati cambiamenti, tanto più che una semplice comunicazione telefonica non sarebbe in ogni caso sufficiente allo scopo;
che è altrettanto vero che in data 4 dicembre 1997 egli avrebbe indirizzato un’altra lettera all’Ufficio del registro di commercio: ammesso che la stessa tra l’altro contenesse - come asserito, ma non provato, dal ____________________ con un’aggiunta a mano “non è avvenuto alcun cambiamento”, ciò non sarebbe in ogni caso ancora sufficiente per attribuire a quel documento la valenza di una dichiarazione ai sensi dell’art. 790 CO, lo stesso non recando neppure la firma del gerente della società;
che in sostanza il ricorrente non è riuscito a provare che la decisione impugnata sia stata resa illegittimamente dalla Sezione del registro fondiario e di commercio;
che nondimeno, a giudizio di questa Camera, l’ammenda inflitta al ricorrente (che giusta l’art. 943 cpv. 1 CO poteva variare da fr. 10.- a fr. 500.-) appare decisamente eccessiva per raffronto alle violazioni da lui commesse, la cui gravità deve senz’altro essere relativizzata, se non altro per il fatto che la società __________ fino ad allora non aveva svolto alcuna attività (ne è prova il bilancio 1996);
che, visto l’ampio margine di apprezzamento che compete all’autorità di ricorso, un’ammenda di fr. 100.- appare tutto sommato maggiormente consona alla reale situazione di fatto;
che il ricorso può pertanto essere accolto unicamente in questa limitata misura, ritenuto che l’esito del gravame (con il ricorrente che soccombe sul principio della legittimità della decisione, ma che è parzialmente vincente in merito all’ammontare dell’ammenda) giustifica di caricare alle parti in ragione di metà ciascuno la tassa di giustizia e le spese, nonché di compensare le ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso 14 gennaio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la decisione 12 gennaio 1998 della Sezione del registro fondiario e di commercio, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
II. Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico del ricorrente e della Sezione del registro fondiario e di commercio in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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