AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.9
Data decisione, Autorità: 12.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00009
Lugano 12 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.96.153 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con ..... da
__________ rappr. dall'avv. __________ o
contro
__________, rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’173.85 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 29 dicembre 1997 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 9 gennaio 1998 chiede in via principale l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio previa l’assunzione delle prove indebitamente rifiutate, e in via subordinata la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza limitatamente a fr. 4’646.15 oltre interessi;
Mentre l’istante con osservazioni 19 gennaio 1998 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. La convenuta in data 18 gennaio 1993 ha proceduto al licenziamento in tronco di __________.
Questi il 30 aprile si è rivolto alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’898.-- a seguito dell’ingiustificato licenziamento, pretesa ammessa per fr. 14’820.-- oltre interessi con giudizio del 22 febbraio 1995.
Questa Camera il 12 maggio 1995 ha accolto l’appello della convenuta e riformato il giudizio impugnato nel senso della reiezione dell’istanza, rilevando, a titolo abbondanziale, che quand’anche il licenziamento fosse stato ingiustificato l’istante avrebbe avuto diritto unicamente a fr. 4’646.15 oltre interessi, avendogli la Cassa disoccupazione già versato fr. 10’173.85, somma per la quale egli non era più legittimato a procedere in virtù della cessione legale di cui all’art. 29 cpv. 2 LADI.
La I Corte civile del Tribunale federale il 20 febbraio 1996 ha riformato il giudizio cantonale statuendo definitivamente l’illegittimità del licenziamento in tronco e ha di conseguenza condannato la convenuta al pagamento di soli fr. 4’646.15 oltre interessi in conseguenza dell’accertamento della Corte cantonale dell’avvenuta cessione legale della pretesa all’assicurazione sociale.
B. Con l’istanza in rassegna la Cassa di disoccupazione __________, cessionaria legale ex art. 29 cpv. 2 LADI della pretesa di __________, procede nei confronti della convenuta per l’incasso dei fr. 10’173.85 oltre interessi erogati al proprio affiliato.
All’udienza di discussione del 19 novembre 1997 la convenuta si è opposta all’istanza, eccependo preliminarmente l’inapplicabilità della procedura speciale ex art. 416 e segg. CPC, e sostenendo che la sentenza dell’Alta Corte avrebbe unicamente accertato l’esistenza di un credito dell’__________ di fr. 4’646.15, ma non anche quella del credito dedotto in causa -contestato per l’esistenza di contropretese della convenuta nei confronti dell’ex dipendente- e comunque che essa non avrebbe forza di cosa giudicata anche per le parti ora in causa.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che dopo la pronuncia del Tribunale federale non vi sia più spazio per la convenuta per sollevare contestazioni circa l’esistenza e l’ammontare della pretesa dedotta in causa, che è di conseguenza stata interamente ammessa.
D. Con l’appello la convenuta, dopo avere ribadito l’eccezione di inapplicabilità della procedura speciale in materia di contratto di lavoro, ha contestato che le precedenti procedure abbiano stabilito in maniera vincolante per la convenuta l’esistenza di un credito dell’istante. A torto sarebbe inoltre stata ritenuta la perenzione delle pretese risarcitorie della convenuta, e di conseguenza vi sarebbe stata violazione del suo diritto ad essere sentita per esserle stata preclusa la possibilità di fornire le prove tendenti all’accertamento dell’asserito danno.
E. Delle osservazioni della resistente, che conclude per la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A torto.
Questa Camera ha infatti già avuto modo di stabilire nella sentenza pubblicata in Rep. 1994, pag. 388, per un caso di cessione che la gratuità della procedura non dipende dalla qualità delle parti in causa, ma dalla natura della pretesa, che deve derivare dal rapporto di lavoro.
Questo principio comporta evidentemente per il cessionario anche il diritto medesimo alla procedura speciale e gratuita, e non solo all’esenzione dalla tassa di giustizia e dalle spese, con il che quanto stabilito nella predetta sentenza deve senz’altro essere confermato anche alla luce della citazione dell’appellante di quanto affermato da Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 343 CO.
Abbondanzialmente si rileva che quand’anche la procedura speciale fosse stata adottata a torto, la conseguenza non sarebbe comunque quella postulata dell’annullabilità della sentenza, non potendosi affermare che l’uso della procedura speciale abbia cagionato particolare pregiudizio alle parti, ed in alcun caso un pregiudizio tale da potere essere sanato unicamente con l’annullamento della sentenza (art. 143 cpv. 1 CPC).
2.1 Da un profilo rigorosamente formale le obiezioni della convenuta sono fondate nella limitata misura in cui le va dato atto che non esiste un dispositivo di sentenza esplicante nei suoi confronti forza di cosa giudicata che stabilisca l’esistenza del credito vantato in causa.
A maggior ragione, ma sempre dal profilo formale, essendo la forza di cosa giudicata limitata ad un eventuale dispositivo di sentenza, è altresì pacifico che alla convenuta deve essere riconosciuto il diritto di riproporre anche nei confronti della qui istante l’eccezione di compensazione relativa alle pretese inadempienze contrattuali del suo ex dipendente __________ (II CCA 21 luglio 1994 in re F. e llcc/S. e llcc., 17 giugno 1994 in re F./C. e llcc.), così come ogni altra atta a dimostrare l’inesistenza del credito.
2.2 Nel merito le contestazioni della resistente sono invece solo in parte provviste di buon diritto.
2.2.1 E’ in effetti innegabile, a dispetto dell’affermazione del contrario da parte della convenuta, che la procedura avviata da __________ nei suoi confronti, richiamata nella presente procedura e i cui atti sono perciò atti di questa causa, ha condotto all’accertamento dell’esistenza di un credito derivante dal rapporto di lavoro di complessivi fr. 14’820.-- oltre interessi, di cui fr. 4’646.15 spettanti al dipendente, e fr. 10’173.85 spettanti all’istante quale cessionaria legale di tale parte della pretesa ex art. 29 cpv. 2 LADI (II CCA 12 maggio 1995, consid. 5; ICCTF 20 febbraio 1996, consid. 3).
Anche se, come si è detto, le motivazioni e i dispositivi di questi giudizi non sono direttamente opponibili alla convenuta in questa procedura, gli accertamenti e le considerazioni ivi esposte rappresentano nondimeno, in quanto riguardanti la medesima fattispecie costitutiva del credito, un mezzo di prova di accresciuta rilevanza, a fronte del quale l’esistenza del credito deve essere presunta, così che spetta semmai alla resistente di fornire la prova della sua inesistenza (II CCA 15 aprile 1998 in re G./M.).
2.2.2 Tale prova riesce alla convenuta allorché invoca la circostanza -trascurata nei precedenti giudizi in conseguenza della mancata esplicita contestazione della pretesa da parte della convenuta- secondo cui __________ in virtù del contratto collettivo a lui applicabile (doc. 7 dell’incarto richiamato, punti 58.4 e 65.1) beneficiava di un periodo di disdetta di soli due mesi, e non di tre come sarebbe stato il caso in applicazione dell’art. 335c cpv. 1 CO, ritenuto dal Pretore (consid. 5, pag. 4).
3.1 La ricorrente, come si deduce da quanto esposto al consid. 2.1, è nuovamente nel giusto laddove sostiene in astratto il suo diritto ad essere sentita in relazione a circostanze che, contrariamente all’opinione del Pretore, non sono a priori destituite di rilevanza ai fini del presente giudizio.
3.2 In concreto il rifiuto dell’assunzione delle richieste prove testimoniali è invece condivisibile.
In primo luogo va in effetti rilevato che la stessa convenuta all’udienza di discussione si è dilungata sui motivi della ricevibilità formale della pretesa risarcitoria ma -contrariamente a quanto aveva fatto nella procedura avviata dal dipendente (cfr. riassunto scritto, punto 3, pag. 3 del verbale)- non ha saputo formularla e quantificarla con chiarezza nei termini che avrebbero dovuto essere confermati dai pretesi testimoni, né ha esplicitamente addotto con chiarezza le circostanze di fatto sulle quali questi avrebbero dovuto deporre.
Inoltre, e la circostanza non è di secondaria importanza, va rammentato che le deposizioni di quei testimoni sono già state assunte nella procedura avviata dall’__________, e per effetto del richiamo di quell’incarto costituiscono quindi un atto di questo processo.
In simili circostanze l’obbligo della convenuta di addurre con precisione i fatti che i testimoni avrebbero dovuto confermare risulta evidentemente accresciuto, potendosi pretendere che essa avesse ad addurre e specificare delle circostanze di fatto rilevanti sulle quali i testi non erano stati interrogati nel primo processo -nel quale era pure stata addotta la tesi dell’esistenza di un danno causato dal dipendente- e sulle quali li si voleva sentire ora.
In difetto di tale precisa adduzione di nuove e rilevanti circostanze da sottoporre ai testi, la richiesta della ripetizione della loro escussione si riduce ad un mero formalismo, suscettibile di protrarre nel tempo la causa ma non per questo meritevole di protezione, neppure sotto l’egida del pur importante diritto di essere sentiti in giudizio.
Avendo la convenuta già corrisposto all’__________ fr. 4’646.15 lordi, l’istante può al massimo essere creditrice del residuo di fr. 5’233.85 lordi oltre interessi al 5% dal 19 maggio 1995.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 gennaio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 dicembre 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________, fr. 5’233.85 al lordo degli oneri sociali oltre interessi al 5% dal 19 maggio 1995.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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