AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.7
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00007
Lugano 14 luglio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.96.94 della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 27 ottobre 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 220’000.--oltre accessori;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore in via principale al pagamento di interessi al 5% su fr. 39’416.-- dal 1° luglio 1994, e in via subordinata al pagamento di fr. 40’000.-- oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 4 dicembre 1997 ha respinto la petizione e accolto la riconvenzionale per fr. 35’473.-- oltre interessi;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 7 gennaio 1998 con richiesta di assistenza giudiziaria chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione e respingere la riconvenzionale;
Mentre la convenuta con osservazioni 3 febbraio 1998 ha dichiarato di mantenere il suo appello 16 aprile 1997 avverso al decreto di edizione 27 marzo 1997, e ha postulato la reiezione del gravame avversario protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. La convenuta ha escusso l’attore in base a due sue dichiarazioni, nelle quali ammetteva la ricezione di complessivi fr. 220’000.--, ottenendo il 20 ottobre 1995 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo intimatogli.
B. Con la petizione l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito sostenendo di avere ricevuto il denaro per effettuarvi degli investimenti per conto della convenuta, che era perciò cosciente dei rischi che correva.
Non vi sarebbe quindi alcun rapporto creditorio o di responsabilità tra l’attore e la convenuta, ma semmai tra la convenuta e la signora __________, alla quale l’attore su istruzione della convenuta avrebbe consegnato il denaro affinché questa lo investisse.
C. La convenuta si è opposta alla petizione contestando di avere inteso affidare i propri risparmi alla __________ per il tramite dell’attore, e sostenendo invece di averli affidati direttamente a lui, così che tra di loro sarebbe sorto un contratto di mandato.
Vi sarebbe pertanto la responsabilità dell’attore, che per sua ammissione non avrebbe effettuato investimenti ma avrebbe invece affidato i denari ad una chiaroveggente. Sarebbero così dovuti anche interessi moratori in aggiunta a quelli contrattuali, oppure i denari che essa avrebbe potuto ottenere con un corretto investimento del capitale, così come richiesto nelle alternative di cui alla domanda riconvenzionale.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto fornita la prova dell’esistenza tra le parti del mandato di gestione addotto dalla convenuta, come pure quella dell’avvenuta consegna del denaro in questione alla chiaroveggente __________. Ciò costituirebbe una lampante violazione dell’obbligo di diligenza del mandatario, dal che il suo obbligo alla rifusione del capitale di fr. 220’000.-- e del mancato guadagno su di esso per mezzo del semplice investimento in libretti di risparmio di fr. 35’473.--, il tutto oltre interessi moratori.
E. Il 16 aprile 1997 la convenuta aveva impugnato il decreto con cui il Pretore ha ordinato l’edizione dalla __________ della documentazione relativa agli accrediti di denaro effettuati in favore della __________, gravame che essa in data 3 febbraio 1998 ha dichiarato di mantenere.
F. Con l’appello in rassegna, per il quale ha chiesto il beneficio dell’assistenza giudiziaria, l’attore chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere la petizione e respingere la riconvenzionale, ribadendo, in estrema sintesi, la tesi secondo cui egli avrebbe unicamente agito quale intermediario nei rapporti tra la convenuta e la cartomante per la consegna dei denari affidati dalla prima alla seconda al fine di investirli.
Se per contro vi fosse stato mandato, le eventuali obbligazioni dell’attore si sarebbero estinte a seguito di assunzione del debito da parte della __________ o comunque non sussisterebbero per il motivo che la convenuta ha accettato di assumersi l’alto rischio di un investimento speculativo.
G. Delle osservazioni 3 febbraio 1998 della resistente, che conclude per la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1.1 Le deposizioni testimoniali in atti, più volte invocate dall’appellante a sostegno della propria tesi, si rivelano al proposito del tutto inutilizzabili poiché vertenti sulla natura dei rapporti tra terze persone e la cartomante __________ (limitandosi alle citazioni contenute nell’appello: teste __________, pag. 8; __________ pag. 9; __________, pag. 11; __________, pag. 11 e 12), il che è tuttavia privo di rilevanza ai fini dell’indagine sulla natura dei rapporti riguardanti le parti qui in causa, oppure perché questi testimoni si limitano a riferire quanto raccontato loro da altri (teste __________, appello, pag. 8; __________ pag. 9; __________i, pag. 10; __________ pag. 10), il che per giurisprudenza invalsa di questa Camera svuota la deposizione di qualsiasi forza probante (per tante: II CCA 30 ottobre 1997 in re J./C.), oppure ancora perché i testi si abbandonano a personali deduzioni (teste __________ appello, pag. 9), ovviamente prive di valore ai fini del giudizio (II CCA 20 novembre 1997 in re I. SA/S.).
Dette lacune non sono limitate alle sole parti delle deposizioni citate dall’appellante, ma esse al contrario caratterizzano a livello generale l’intera prova testimoniale assunta, che si rivela perciò nel suo complesso inutile ai fini del giudizio, atteso che nessuno dei testi -l’attore stesso non lo pretende- afferma di avere assistito a trattative tra le parti in causa inerenti il denaro di cui trattasi.
1.2 Ne consegue che l’indagine circa la natura dei rapporti tra le parti deve essenzialmente fondarsi sulla documentazione in atti, ed in particolare sui doc. 1-4.
A non averne dubbi, l’esame di questi documenti permette di confermare con ogni tranquillità il giudizio pretorile sull’esistenza tra le parti di un rapporto di mandato, in virtù del quale l’attore è stato incaricato dalla convenuta di provvedere all’investimento “nel miglior modo possibile” delle somme di denaro a lui rimesse. Tale significato emerge senza ombra di dubbio già dal solo tenore letterale dei documenti (cfr. in particolare i doc. 1 e 3, che indicano espressamente il compito del mandatario), ed è perciò superflua ogni procedura interpretativa ai sensi degli art. 1 e 18 CO (II CCA 1° dicembre 1994 in re A. AG/C. SA, 4 maggio 1994 in re B./Q.).
Anche l’equivoco sollevato dal ricorrente al riguardo dell’intestazione come “procura” dei doc. 2 e 4 può essere fugato sulla sola base del testo di quei documenti, aventi l’evidente scopo di autorizzare l’attore al compimento di ogni atto formale in nome della convenuta nel contesto del mandato di investimento conferito.
Contrariamente all’opinione dell’attore, tali documenti non si prestano invece in alcuna forma ad essere letti nel senso del semplice mandato di consegnare il denaro alla cartomante affinché fosse lei ad investirlo, non essendovi da un lato in essi menzione alcuna della presenza di un terzo incaricato della scelta degli investimenti, ed essendo d’altro canto siffatta tesi del tutto contraddittoria con il tenore degli scritti, urtandosi contro ogni logica il conferimento delle facoltà di cui ai doc. 1-4 ad una persona che si vorrebbe in pratica essere stato un semplice fattorino del denaro della convenuta.
1.3 La tesi dell’attore non ha trovato conforto alcuno neppure nell’interrogatorio formale della convenuta, che ha al contrario ribadito la versione dei fatti risultante dalla naturale lettura dei documenti decisivi (risposte 8, 45, 46, 47), che deve pertanto anche in questa sede valere per acquisita.
L’attore deduce l’esistenza di un accordo in tal senso tra la convenuta e la __________ dalla lettera 15 luglio 1994 della convenuta (doc. M), ma è in primo luogo manifesto che tale lettera costituiva solamente un’offerta in tal senso della convenuta alla chiaroveggente, prova ne è il fatto che essa chiedeva che una copia della lettera le venisse da questa retrocessa controfirmata per accettazione, ma anche se -come adduce l’attore- tale lettera volesse essere invece che l’offerta la conferma di un accordo già stipulato, essa non potrebbe essere ritenuta prova sufficiente, trattandosi dell’unilaterale dichiarazione della parte favorita da siffatto accordo, mentre non vi è in essa riscontro sicuro dell’asserita volontà dell’assuntore.
Tale prova non emerge neppure dalla deposizione __________, a torto invocata dall’attore, avendo questi unicamente riferito che “in mia presenza la __________ aveva detto che si assumeva lei la responsabilità verso i signori __________ ”, non potendo siffatta generica promessa formulata all’indirizzo di terzi valere quale consenso al contratto di assunzione, da esprimere invece all’indirizzo della creditrice.
In ogni caso, la lettera doc. N si esprime sull’assunzione del debito da parte della __________, ma non anche sulla posizione dell’attore, così che sarebbe in ogni caso impossibile dedurre con la necessaria certezza la volontà della convenuta di liberarlo, potendosi piuttosto presumere con eguale ed anzi maggiore verosimiglianza l’intento della convenuta di fare assumere il debito alla __________ in via cumulativa con l’attore (art. 143 CO).
Nessun altro elemento agli atti permette di concludere per l’esistenza del consenso della __________, ancorché successivo al 15 luglio 1994 -il che sarebbe comunque ammissibile (art. 177 cpv. 1 CO; II CCA 25 febbraio 1992 in re A./B., 23 agosto 1989 in re R./B.)- così che si deve necessariamente concludere per l’inesistenza dell’asserito contratto di assunzione del debito.
L’argomentazione è inconferente: l’attore dimentica infatti di non avere effettuato alcun “investimento” con il denaro della convenuta nel senso dei doc. 1-4, ma di averlo semplicemente consegnato ad una cartomante senza che a tutt’oggi sia dato di sapere i termini e le condizioni di tale consegna. In simili condizioni le dissertazioni dell’attore in tema di rischio dell’investimento speculativo sono addirittura grottesche, e ai fini della presente causa a dir poco temerarie, così da non meritare commento ulteriore.
L’attribuzione di interessi di mora al 5% dal 1° luglio 1994 sul capitale di fr. 220’000.-- è del tutto pacifica, e difatti nel gravame non viene ragionevolmente contestata.
L’importo di fr. 35’473.-- attribuito dal Pretore corrisponde a quanto l’attore avrebbe dovuto percepite con il denaro della convenuta fino al 30 giugno 1994 aprendo dei semplici libretti di risparmio, e contrariamente alle fallaci affermazioni dell’appellante non si tratta del 5% per tutta la durata dell’investimento (cfr. sentenza, consid. 12, pag. 7 e doc. 8).
L’attribuzione di interessi moratori su tale importo è anch’essa pacifica, ed in assenza di una giustificata censura sulla data di decorrenza, anche questa può essere confermata.
Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto, il che determina altresì la reiezione dell’istanza di assistenza giudiziaria, stante la mancanza di possibilità di esito favorevole dell’appello (art. 157 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 gennaio 1998 di __________ è respinto.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria 7 gennaio 1998 di __________ o è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’250.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’300.--
sono a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 5’000.-- per ripetibili di appello.
IV. L’appello 16 aprile 1997 di __________ è irricevibile.
V. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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