AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.6
Data decisione, Autorità: 08.05.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00006
Lugano 8 maggio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL. 96.61 della Pretura del Distretto di Locarno-Campagna, promossa con istanza 19 agosto 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19’7678.-- oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 24 dicembre 1997 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 7 gennaio 1998 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;
Mentre l’istante con osservazioni 21 gennaio 1998 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante è stata assunta dal convenuto dal 23 marzo 1995 per lavorare in qualità di barmaid presso il locale “__________ ” di __________.
Il 19 maggio 1995 le è stato significato il licenziamento per il termine del 30 giugno.
B. Con l’istanza in rassegna essa sostiene di essere stata licenziata in periodo inopportuno, in quanto in stato di gravidanza, con il risultato della nullità dell’atto.
Essa avrebbe tempestivamente offerto al datore di riprendere il lavoro, ottenendo il di lui rifiuto.
Ne conseguirebbe il suo diritto al salario contrattuale in misura di fr. 18’200.-- per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 15 gennaio 1996, e di fr. 1’568.-- per le tre settimane successive al parto.
All’udienza di discussione del 28 novembre 1996 il convenuto si è opposto all’istanza, sostenendo di non avere saputo della gravidanza della dipendente al momento del licenziamento, provvedimento che la dipendente avrebbe comunque accettato dopo avere lavorato senza un valido permesso. Solo dopo quasi un mese essa avrebbe sollevato delle contestazioni, al che il convenuto le avrebbe proposto un posto di barista al ristorante e pizzeria “__________ ”, proposta tuttavia rifiutata dall’istante, così che l’avvalersi in siffatte circostanze della protezione contro il licenziamento rivestirebbe in definitiva carattere abusivo.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato la nullità del licenziamento pronunciato durante la gravidanza della dipendente, e questo senza riguardo per l’eventuale ignoranza della circostanza da parte del datore di lavoro.
Non potendosi ritenere l’accettazione da parte dell’istante del licenziamento così pronunciato, e non potendosi neppure imputare all’istante la mancata accettazione della proposta di impiego alternativo fattale dal convenuto, l’istanza sarebbe da accogliere integralmente.
D. Delle argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza- e di quelle della resistente -che conclude per la reiezione del gravame- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Non vi è a questo stadio della causa una reale contestazione del fatto che il licenziamento pronunciato dal convenuto il 19 maggio 1995 è di principio nullo ai sensi dell’art. 336c cpv. 1 lit. c CO in conseguenza della gravidanza dell’istante.
Il convenuto, nondimeno, si oppone alla pretesa salariale dell’istante asserendo anche in questa sede l’avvenuta accettazione da parte dell’istante dell’intempestiva disdetta, il che equivale in sostanza ad affermare l’esistenza di un accordo tra le parti per la cessazione anticipata al termine indicato nella disdetta degli effetti del contratto di lavoro.
Va in primo luogo dato atto al convenuto del fatto che un simile accordo non è a priori incompatibile con la norma di protezione della dipendente di cui all’art. 336c cpv. 1 lit. c CO (DTF 118 II 58 e segg., in particolare il consid. 2a a pag. 60; II CCA 6 luglio 1994 in re C./N. AG).
Esso può di contro risultare inconciliabile con l’art. 341 cpv. 1 CO, che vieta al lavoratore di rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge -come è il caso per l’art. 336c CO per effetto dell’art. 362 cpv. 1 CO- o di un contratto collettivo durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, ritenuto comunque che nella nozione di rinuncia ai sensi di questa norma non ricade l’accordo tra le parti contrattuali, nella misura in cui esso comporti delle concessioni reciproche ed assuma pertanto il carattere di una vera e propria transazione (II CCA citata, consid. 1.2).
Nel caso in esame il convenuto si limita ad addurre l’esistenza di un consenso della dipendente alla disdetta da lui notificata (memoriale di risposta, punto 2.2) e a sostenere che essa il 6 giugno 1995 avrebbe chiesto se poteva lasciare il posto di lavoro prima della fine del mese, ma né dagli atti e neppure dalle affermazioni del convenuto risulta se tale proposta sia stata accettata e se di conseguenza l’istante abbia effettivamente cessato il lavoro prima della fine del periodo di disdetta (non conclusive in proposito le deposizioni __________ e __________; in senso contrario: doc. D).
Se ne deve concludere che i termini dell’accordo invocato dal convenuto sarebbero in definitiva quelli di un’unilaterale rinuncia da parte dell’istante ai diritti a lei conferiti dall’art. 336c CO e della supina accettazione della disdetta contraria a quel disposto di legge, senza alcuna contropartita a favore della dipendente, così che tale accordo, quand’anche non lesivo dell’art. 336c CO, viola l’art. 341 CO e deve per questo motivo essere ritenuto inefficace.
3.1 La norma è direttamente applicabile al caso in questione alla luce del comportamento del convenuto, che ha ingiustificatamente impedito alla dipendente di fornire la prestazione lavorativa nonostante la di lei disponibilità e capacità, e la sua applicazione conduce, secondo il citato art. 324 cpv. 1 CO, al risultato -ritenuto dal Pretore- dell’integrale obbligo al pagamento del salario durante il periodo in questione.
Tale soluzione può comunque essere adottata, come si è visto, solo nella misura in cui il datore di lavoro non riesce a fornire la prova di un eventuale guadagno altrimenti conseguito dalla dipendente, o della sua omissione al conseguimento di tale guadagno, ed è a ben vedere in quest’ultimo senso che va intesa la generica censura del convenuto di abuso di diritto.
3.2 Dalla sentenza impugnata risulta che il convenuto ha offerto all’istante una possibilità di lavoro alternativo quale barista del ristorante sito sopra il locale notturno contro un salario di fr. 268.-- netti inferiore di quello percepito in discoteca a fronte di un orario ridotto di 2 o 3 ore settimanali, e questo a far tempo dal 1° agosto 1995.
Il Pretore ha ritenuto che non vi fosse per l’istante l’obbligo di accettare questa offerta, con giudizio che non può essere condiviso, dovendosi al contrario ritenere che con il proprio rifiuto la convenuta abbia intenzionalmente omesso di dar seguito ad una più che ragionevole offerta di guadagno, che le deve di conseguenza essere integralmente imputata.
3.3 Di conseguenza il convenuto va astretto al pagamento dell’integrale salario del mese di luglio (fr. 2’800.-- netti), al pagamento della differenza di fr. 268.-- netti mensili per il periodo agosto 1995 - metà gennaio 1996 (complessivamente fr. 1’474.--), e all’80% del salario pieno per il periodo di malattia di 3 settimane dopo il parto (fr. 1’568.--), così come richiesto dall’istante e compreso nei limiti di cui all’art. 324a cpv. 2 CO.
Il credito totale dell’istante è perciò di fr. 5’842.--.
Gli interessi al 5% decorrono dalla data indicata dal Pretore, rimasta incontestata.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 gennaio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 24 dicembre 1997 della Pretura di Locarno-Campagna è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________ __________, fr. 5’842.-- oltre interessi al 5% dal 14 agosto 1996.
L’istante rifonderà al convenuto fr. 700.-- per parte di ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
L’istante rifonderà al convenuto fr. 500.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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